AL
SINDACO DEL COMUNE DI LIPARI
RAG.
MARCO GIORGIANNI
E
p.c AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DR.
GIACOMO BIVIANO
PROT. - IX-2018 –
INTERROGAZIONE
URGENTE con risposta scritta
I
sottoscritti Consiglieri Comunali,
Premesso:
- di aver preso visione delle lettere aperte
inviate dall’Associazione dei Geometri Eoliani che lamentano la decisione del
Soprintendente della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, confermata dal
Dipartimento Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che
ritengono il Piano Regolatore del Comune di Lipari privo di validità avendolo
il Commissario ad Acta , con propria delibera n° 1 del 02.05.2007, adottato
senza sottoporlo al parere della Soprintendenza BB.CC.AA, poiché “...la
previsione del Piano Territoriale Paesaggistico delle Isole Eolie è
condizionato dall'approvazione degli strumenti urbanistici e non alla previa
adozione, avvenuta ad opera del Commissario ad acta senza parere della
competente Soprintendenza per i Beni Culturali “;
-
Visto che il Soprintendente motiva detti pareri contrari in forza del seguente
dispositivo: “Considerato che l'art. 145 3° comma del D.Lgs 42/2004, aggiunge
che “ Le previsione dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 non
sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali
di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni,
delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti
sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli
interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale
previsti dalle normative di settore (...)” ;
-
Considerato che né il Soprintende ne l'Assessorato Regionale Beni Culturali, in
sede di ricorso gerarchico, prendono atto del D.D.G. n° 584/DRU del 29.07.2011
con il quale è stato approvato il P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio del
Comune, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica
con voto n° 303 del 01.02.2011 pubblicato in G.U.R.S. n° 38 S.O. Il 09.09.2011;
- Che viene altresì ignorato o non lo tengono in considerazione, in forza di
quanto esposto precedentemente, il D.D.G. n° 00136 del 19.05.2015
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento
Regionale Urbanistica, con il quale decreta l’efficacia, a seguito della
Sentenza del TAR di Palermo n° 786/15 della Delibera n° 01 del 02.05.2007 con
la quale il Commissario ad Acta del Comune ha adottato il P.R.G. con annesso
Regolamento Edilizio del Comune;
- Considerato che tra l’Amministrazione
precedente dell’Istituto messinese e l’attuale vi è una diversità di
comportamento ed una disparità di trattamento tra cittadini che hanno ottenuto
pareri favorevoli e cittadini che oggi hanno i dinieghi per le stesse
casistiche.
Tutto
ciò premesso, considerato che tale situazione sta provocando un totale blocco
dell’edilizia e di quanti operano e lavorano nel settore dell’edilizia,
INTERROGANO
- La S.S. per sapere:
-se non intenda richiedere la convocazione
urgente del Consiglio Comunale (di cui è competenza il PRG) , aperto anche agli
operatori del Settore, al fine di approvare un o.d.g. che impegna
l’Amministrazione Comunale ad intervenire urgentemente presso la Presidenza della
Regione e degli Assessorati competenti al fine di chiarire se le procedure
eseguite non rendono valido il P.R.G. del Comune , oppure non sono valide le
osservazioni formulate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e del
Dipartimento Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Si
allegano: copia D.D.G. 4019 e 639 e Stralcio art. 38 del Piano Territoriale
Paesistico.
I Consiglieri Comunali
Sig. Franco Muscarà
Avv. Francesco Rizzo
D.ssa Annarita Gugliotta (Consiglieri Comunali del “Vento Eoliano con Rizzo Sindaco”)
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