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sabato 26 marzo 2011

Rifiuti in Sicilia. Il futuro sono le Srr. Ecco cosa è previsto. Anche in tema di personale

Il futuro dei rifiuti in Sicilia ha una sigla: Srr. Che sta per Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Nasceranno dalle ceneri degli Ato, un esperimento evidentemente fallito e che ha costretto la Regione a fare un passo indietro. Adesso siamo entrati nella fase attuativa di questa riforma: il passaggio chiave è stato l’invio da parte dell’assessorato regionale per l’Energia e per i Servizi di pubblica utilità di due documenti, lo schema dell’atto costitutivo della Srr e lo schema di statuto. Da qui parte il “timing”, stabilito dall’articolo 15 della legge 9 del 2010, la cosiddetta riforma dei rifiuti: «Gli enti locali appartenenti all’Ato – si legge - sono convocati dalla Provincia entro i successivi sessanta giorni per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione degli atti, la Srr elegge i propri organi.
Con l’elezione degli organi la Srr è costituita». Ci vorranno, dunque, tre mesi e mezzo per la costituzione di queste nuove società (una per provincia e una per le isole minori di Sicilia). Ma come agiranno? In questo senso dice molto lo schema di statuto. Partiamo dalla base: chi ne fa parte? Le quote di partecipazione sono così determinate: 95 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune (dati dell’ultimo censimento), 5 per cento alla Provincia appartenente all’Ato. Nel caso di Messina va calcolata anche una percentuale aggiuntiva per l’Ato 10, quello delle Isole minori. L’oggetto sociale è ovviamente rappresentato dalle «funzioni previste in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti». Ogni tre mesi le Srr dovranno trasmettere alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Entrando ancor più nel dettaglio, le Srr saranno gli interlocutori primari della Regione «nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti». Inoltre la Srr «definisce le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata», «esercita attività di controllo finalizzata alla verifica dei raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi», «indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale (Tia) o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)», insomma, le funzioni sono grossomodo di quelle che oggi competono agli Ato. «La durata della società – si legge all’articolo 6 dello statuto – è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare».
Importante è l’articolo 9, “Dotazione organica”. Vi si legge che «La Srr assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica» ma «non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013». Al tempo stesso «nella fase di avvio, in materia di personale, si osservano le disposizioni finali e transitorie previste dall’articolo 19 della legge regionale 9 del 2010». Ecco cosa prevede, a questo proposito, l’articolo 19: «L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le Srr integrano individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento».

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