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venerdì 29 agosto 2014

Ripristinata con limitazioni la pratica della bruciatura sul campo di sfalci, potature e residui vegetali in genere.

Con l’approvazione lo scorso 11 agosto della Legge n. 186 di conversione del Decreto legge n. 91/14 del 21 giugno 2014, è ripristinata seppure con alcune limitazioni, la “tradizionale”, antica e consolidata pratica della bruciatura sul campo di sfalci, potature e residui vegetali in genere.
In sostanza si potranno nuovamente eliminare i materiali vegetali per mezzo della bruciatura senza correre il rischio di incappare in sanzioni penali piuttosto pesanti come quelle previste dagli articoli 256 e 256 bis del Decreto legislativo 152/2006.
L’importante è che la bruciatura dei residui sia effettuata nel luogo di produzione degli stessi e in ragione di quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (unità di misura di volume apparente usata per il legno corrispondente ad un metro cubo  vuoto per pieno) per ettaro.
Rimane peraltro il divieto assoluto di abbruciamento nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi ed in condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli.
I Comuni, potranno emanare apposita Ordinanza in materia. Al momento, nel territorio del Comune di Lipari vige l’Ordinanza n. 40 del 17 luglio 2014 che vieta qualsiasi combustione dei residui di origine vegetale dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. A partire invece dal 16 ottobre e fino al 14 giugno è ammessa la facoltà di smaltirli attraverso il fuoco ovviamente con le limitazioni e prescrizioni sopra citate.
Resta, infine, inteso che chiunque molesta altre persone con emissioni di fumo, vapori e gas, ad esempio nelle vicinanze di un centro abitato, può incorrere nella sanzione penale prevista dall’art. 874 c.p.
PER LA NOTIZIA SI RINGRAZIA RENATO CACCIAPUOTI

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