Con l’approvazione lo scorso
11 agosto della Legge n. 186 di conversione del Decreto legge n. 91/14
del 21 giugno 2014, è ripristinata seppure con alcune limitazioni, la
“tradizionale”, antica e consolidata pratica della bruciatura sul campo di
sfalci, potature e residui vegetali in genere.
In sostanza si potranno
nuovamente eliminare i materiali vegetali per mezzo della bruciatura senza
correre il rischio di incappare in sanzioni penali piuttosto pesanti come
quelle previste dagli articoli 256 e 256 bis del Decreto legislativo 152/2006.
L’importante è che la bruciatura dei
residui sia effettuata nel luogo di produzione degli stessi e in ragione di
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (unità di misura di volume
apparente usata per il legno corrispondente ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro.
Rimane peraltro il divieto
assoluto di abbruciamento nel periodo di massimo rischio per gli incendi
boschivi ed in condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli.
I Comuni, potranno emanare
apposita Ordinanza in materia. Al momento, nel territorio del Comune di Lipari vige
l’Ordinanza n. 40 del 17 luglio 2014 che vieta qualsiasi combustione dei
residui di origine vegetale dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. A partire
invece dal 16 ottobre e fino al 14 giugno è ammessa la facoltà di smaltirli
attraverso il fuoco ovviamente con le limitazioni e prescrizioni sopra citate.
Resta, infine, inteso che
chiunque molesta altre persone con emissioni di fumo, vapori e gas, ad esempio
nelle vicinanze di un centro abitato, può incorrere nella sanzione penale
prevista dall’art. 874 c.p.
PER LA NOTIZIA SI RINGRAZIA RENATO CACCIAPUOTI
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