ORDINE DEL
GIORNO
·
Viste le lettere aperte inviate
dall’Associazione dei Geometri Eoliani che lamentano la decisione del
Soprintendente della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, confermata dal
Dipartimento Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che ritengono il Piano Regolatore del Comune
di Lipari privo di validità essendo stato adottato dal Commissario ad Acta ,
senza sottoporlo al parere della Soprintendenza BB.CC.AA;
·
Visto che
il Soprintendente motiva detti pareri contrari in forza del seguente dispositivo:
“Considerato che l'art. 145 3° comma del
D.Lgs 42/2004, aggiunge che “ Le previsione dei piani paesaggistici di cui agli
artt. 143 e 156 non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti
nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in
attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti
per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale
previsti dalle normative di settore (...)” ;
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Vista l’ interrogazione inoltrata tramite
pec in data 29.03.2018, ivi
integralmente richiamata, con la quale
si chiedeva di valutare l’ opportunità
di convocazione del Consiglio Comunale al fine di discutere sul totale blocco
dell’edilizia causato delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina e del Dipartimento Regionale del Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana sul nostro P.R.G.;
·
Considerato che né il Soprintende ne
l'Assessorato Regionale Beni Culturali, in sede di ricorso gerarchico, prendono
atto del D.D.G. n° 584/DRU del 29.07.2011 con il quale è stato approvato il
P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio del Comune, in conformità al parere
reso il 09.09.11 dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica con voto n° 303 del
01.02.2011 pubblicato in G.U.R.S. n° 38 S.O. ;
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Considerato che altresì non viene preso in considerazione il D.D.G. n° 00136
del 19.05.2015 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana –
Dipartimento Regionale Urbanistica, con il quale si decreta l’efficacia, a
seguito della Sentenza del TAR di Palermo n° 786/15 della Delibera n° 01 del
02.05.2007, con la quale il Commissario
ad Acta del Comune ha adottato il P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio del
Comune;
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Considerato il differente orientamento ed
interpretazione tra la precedente Amministrazione dell’Istituto messinese e
l’attuale, tale da determinare una diversità di comportamento e di trattamento
tra cittadini e sta altresì sta provocando un totale blocco dell’edilizia e di
quanti operano e lavorano nel settore dell’edilizia,
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale
Delibera
-
Di
impegnare l’ Amministrazione del Comune di Lipari ad intraprendere tutte le opportune iniziative al fine di
intervenire con la massima urgenza presso gli organi competenti, così da
chiarire definitivamente se in sede di adozione del P.R.G. del Comune di Lipari
sono state poste in essere le giuste procedure, tali da renderlo validamente adottato .
Diversamente si chiede di provvedere con gli atti di competenza , al fine di
superare l’empasse che nell’ultimo anno ha creato un vero e proprio blocco
dell’edilizia.
-
Di interpellare gli operatori
del settore e le rispettive associazioni di categoria al fine di garantire un
confronto con tutti i portatori di interesse.
Lipari, lì
I sottoscritti Consiglieri Comunali
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