MESSINA, 5 LUG – “Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza dopo l’adozione del Piano Paesaggistico sono valide e non perdono efficacia in conseguenza dell’entrata in vigore, l’anno scorso, del nuovo strumento di pianificazione”. Lo stabilisce una sentenza del Tar di Catania (la numero 1397 del 2 luglio) che ha accolto il ricorso di una società costruttrice nei confronti del Comune e della Soprintendenza di Messina. A dare la notizia è l'avvocato Antonio Saitta, che ha assistito, in sede legale, le ragioni della ditta.
“Si tratta di una sentenza ‘pilota’ – spiega Saitta - che servirà adesso ad orientare l’attività delle amministrazioni, dei professionisti e dei privati impegnati in interventi edilizi nel nostro territorio”.
“Come risulta nella sentenza stessa, lo scorso mese di gennaio – prosegue il legale - la Soprintendenza di Messina ha emanato un atto di indirizzo al Comune rappresentando di ritenere non più validi i provvedimenti di compatibilità paesaggistica “emessi dalla Soprintendenza prima dell’ approvazione del Piano, qualora i relativi lavori non siano stati avviati o non si sia concluso il procedimento per il rilascio della concessione. In conseguenza di tale atto, il Comune di Messina ha negato il rilascio del permesso di costruire invitando il privato interessato, benché ne fosse già in possesso, a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica”.
Saitta evidenzia, poi, che “l’iniziativa della Soprintendenza ha determinato gravi problemi agli operatori ed ai privati i quali, avendo già ottenuto la prescritta autorizzazione successivamente all’adozione del Piano paesaggistico, hanno visto improvvisamente e inaspettatamente compromessi i propri investimenti nonostante nulla fosse nel frattempo mutato sul piano sostanziale”.
Niente di più errato secondo il Tribunale Amministrativo catanese, che, in piena condivisione delle tesi esposte in ricorso, ha argomentato come, “l’art.143, comma 9, del Decreto legislativo. n.42/2004 (richiamata nel provvedimento della Soprintendenza a sostegno della propria tesi) non conduca - né avuto riguardo alla sua lettera né alla sua ratio - alla soluzione, qui impugnata, a cui è pervenuta l’amministrazione. Infatti, la norma in questione non prevede che al momento dell’approvazione del Piano le autorizzazioni già concesse perdano efficacia e validità, limitandosi a descrivere gli effetti connessi da una parte all’adozione e dall’altra all’approvazione del piano”. Ancora, a giudizio del Tar, la tesi della caducazione automatica delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima del 31 marzo 2017. Per il Tribunale amministrativo, “non solo non trova fondamento nella normativa richiamata in provvedimento, ma non appare sorretta neanche da alcuna motivazione, non facendosi menzione negli atti impugnati delle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero, specificamente, la rimozione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla ricorrente e le eventuali ragioni del contrasto di questa con i contenuti del Piano paesaggistico”.
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