In relazione all'articolo pubblicato su Eolnet news in data 09/04/09, relativo alla sentenza 551 della Seconda sezione civile, è necessario precisare che la sentenza è relativa ad una multa elevata da Ausiliari del Traffico dipendenti di imprese gestrici di pubblici posteggi o di soggetti direttamente nominati dal Sindaco ma al di fuori della pubblica amministrazione i quali sono comunque "legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice dellastrada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino".
Cosa a parte sono gli Ausiliari del Traffico nominati dal Sindaco del Comune di Lipari, i quali sono Dipendenti Comunali e nella loro funzione posseggono la qualifica di Pubbici Ufficiali ed ai competono le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1).
Dott. Domenico Russo