"Determina Sindacale n. 81 del 29 Maggio 2009: Revoca in autotutela" è l'oggetto della nota inviata dai consiglieri comunali Francesco Megna e Gesuele Fonti al Sindaco, all'assessore ai servizi idricvi, al segretario generale, al dirigente del IV settore, al responsabile dell'ufficio idrico e al difensore civico del comune di LIPARI. La stessa nota è stata inviata per conoscenza all'assessore al bilancio, al dirigente del II settore e al presidente del consiglio comunale di Lipari.
IL TESTO:
OGGETTO: Determina Sindacale n. 81 del 29 Maggio 2009: Revoca in autotutela_
Con la Determina Sindacale n. 81 del 29 Maggio 2009 sono state ridefinite le tariffe comunali del Servizio Idrico e Fognario.
Anche per l’anno in corso, il termine per la modifica e la rideterminazione delle tariffe e dei tributi locali, da sempre ancorato all’ultimo giorno utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione, è stato fissato al 31 Maggio 2009.
A due soli giorni di distanza da tale perentoria scadenza e precisamente il 29 Maggio 2009, con tre differenti provvedimenti il Sindaco, con propria determinazione, ha incrementato la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu), ha quadruplicato il Canone per l’ occupazione del suolo pubblico (Cosap) e ridefinito le tariffe del Servizio Idrico e Fognario.
Tuttavia, con una incredibile ma ormai consueta superficialità, il Sindaco ha ritenuto opportuno aumentare anche le tariffe dell’anno 2008, nel medesimo provvedimento con il quale individuava gli importi da pagare per l’anno in corso.
L’incremento deciso dal Sindaco ha portato la tariffa da € 1,74 al mc. ad € 1,95 per le sole frazioni di Pianoconte, Quattropani, Lami, Acquacalda, Serra, Pirrera, Alicudi e Ginostra, nelle quali il servizio reso dal Comune è qualitativamente pessimo e certamente lontano dagli standard minimi di qualità, efficienza e decoro.
Va ricordato inoltre che già nell’anno 2008 il Sindaco, con propria determina, aveva quasi raddoppiato la tariffa del servizio idrico per le zone alte di Lipari, da € 1,01 a mc. ad € 1,74, e tutto ciò nonostante l’aumento fosse stato reiteratamente contestato dagli scriventi, in quanto generato da uno studio che il Comune aveva commissionato alla società GF Ambiente di Bologna, colmo di errori madornali e gravi discrasie.
Sorvolando, per il momento, sulla rilevanza sociale e sulle implicazioni di varia natura che conseguono ad un aumento sconsiderato del costo dell’acqua per le sole utenze delle “zone alte“ di Lipari, certamente le più disagiate e penalizzate della nostra comunità, destano tuttavia grandi perplessità le procedure adottate, che profilano ipotesi di illegittimità della determina Sindacale 81/2009, in quanto in palese contrasto con la normativa vigente in materia di tariffe e prezzi pubblici.
Infatti l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 al comma 1 bis, se per un verso permette alla pubbliche amministrazioni la modifica delle tariffe oltre il termine del bilancio previsionale esclusivamente “in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi” d’altro canto precisa che eventuali adeguamenti vanno compiuti “nel corso dell’esercizio finanziario”, pertanto entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno di competenza, ed aggiunge a suggello del precedente periodo che “l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.
La Giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere ILLEGITTIMO un aumento della tariffa, avente efficacia retroattiva e determinato ad oltre 6 mesi di distanza dalla chiusura dell’esercizio finanziario, nel caso di specie disposto nel maggio 2009, con decorrenza 1 Gennaio 2008.
A destare ulteriori perplessità ed a parziale conferma di quanto sostenuto dai Consiglieri scriventi, sorprende il fatto che la Determina in oggetto, che alla data di Venerdì 5 Giugno 2009 non era ancora stata pubblicata all’Albo Pretorio, sia tra l’altro sprovvista del parere di legittimità del Segretario Generale, rilasciato ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. C del R.O.G.U.S..
Per quanto in precedenza argomentato
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
Francesco MEGNA e Gesuele FONTI
= C H I E D O N O =
la REVOCA URGENTE, IN AUTOTUTELA della Determinazione Sindacale n. 81 del 29 Maggio 2009, almeno per la parte in cui vengono disposti incrementi tariffari a partire dall’anno 2008, in palese contrasto con il D.Lgs. 446/97 e s.m. e i., anche al fine di prevenire eventuali futuri contenziosi e/o probabili opposizioni ai Tribunali Amministrativi, con possibile ulteriore aggravio di spese a carico dell’Ente;
di sapere per quali motivi la Determina n. 81/2009 è sprovvista del parere di legittimità del Segretario Generale, e se tale mancanza è imputabile a mera dimenticanza o esprime implicitamente un parere CONTRARIO sulla legittimità dell’atto in oggetto;
di conoscere a chi sono imputabili eventuali responsabilità per il mancato adeguamento della tariffa dell’anno 2008, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs 446/97, entro l’esercizio finanziario dell’anno di competenza;
per quale motivo si è ritenuto corretto precedere all’aumento della tariffa dell’anno 2008 nella medesima Determina Sindacale che ridefiniva le tariffe per l’anno in corso, e non con provvedimenti separati, visti i differenti presupposti tecnico-giuridici, la carenza dei pareri e le diverse implicazioni e risultanze di natura contabile, anche in considerazione del Bilancio di Previsione 2009 che l’Amministrazione si appresta ad approvare.
Al Difensore Civico, interpellato numerose volte dai Consiglieri scriventi, tuttavia senza mai ottenere ad oggi alcun cenno di riscontro, si chiede un urgente incontro per la disamina dell’intera materia del servizio idrico integrato, a garanzia della legalità e delle legittime prerogative di cittadini ed utenti, anche al fine di limitare, prevenire e possibilmente dirimere, l’imponente serie di contenziosi potenziali ed in atto vigenti tra il Comune ed i cittadini fruitori del servizio idrico integrato.
Si resta in attesa di sollecito riscontro.
Lipari lì, 8 Giugno 2009
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Francesco Megna Gesuele Fonti