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giovedì 11 agosto 2011

Lettere al direttore. Musica maestro....a più non posso... e senza regole

Riceviamo da Gaetano Castelli e pubblichiamo: 
Caro direttore,
altro che centro storico (discoteca a cielo aperto, musica a tutto volume superando i DB consentiti) poi...  l'ambulanza del 118 resta piu di 10 minuti bloccata non solo dalle persone ma anche dai tavoli e ombrelloni. Per fortuna.... era solo un falso allarme.
Ora un dubbio mi sorge spontaneo ma gli organismi competenti al controllo che fanno? Dormono? E' possibile che facciano finta di niente?
Un giorno parlando con il comandante di Lipari mi ha detto che provederanno a fare dei turni notturni per il controllo del suolo pubblico e la sicurezza. Ma finora a Lipari e, sopratutto, nel centro storico (anzi scusate ex centro) non si è visto niente.. si vede solo caos fino all'alba ....
Spero che chi di competenza legga  e veda tutto ciò..
Allego quanto prevede la legge in materia
La legge e il rumore delle attività
La legge quadro sull’inquinamento acustico (n. 447/95) obbliga i comuni a chiedere che vengano eseguiti degli studi previsionali per tutte le attività rumorose. Ciò succede contestualmente alla dichiarazione di inizio dell’attività (nella burocrazia della D.I.A.P.).
Succede sempre più spesso che vengano chieste delle valutazioni di impatto acustico (V.I.A.) per le attività già esistenti: gran parte dei locali pubblici sono oggi considerati essere potenziali inquinanti per quanto riguarda il rumore. In questi casi il titolare deve incaricare un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto da una regione italiana: questo professionista effettuerà delle misure fonometriche approfondite sull’area interessata, studierà le varie attività e le fonti di rumore e quindi farà una serie di calcoli per dimostrare se l’attività inquini o meno verso i vicini di casa. Nel caso ci sia uno sforamento dei limiti di legge, è suo dovere individuare tutte le possibili soluzioni per diminuire l’impatto verso di essi e far rientrare le immissioni sonore nei limiti di legge, assoluti e differenziali. Lo studio è effettuato in via previsionale (V.P.I.A.) se l’attività non si è ancora insediata, è fatto sulla situazione esistente (V.I.A.) se l’attività è già avviata.
L’intervento di un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla regione è obbligatorio per legge quando si deve studiare la bonifica della situazione ma è utile anche per conciliare situazioni delicate stra-giudiziali o a supporto di un avvocato di una delle parti quando si arriva all’accertamento tecnico preventivo e poi alla causa legale vera e propria.
I regolamenti sulle emissioni sonore sono individuati dal piano di zonizzazione acustica del comune che applica i decreti attuativi della legge quadro sull’inquinamento da rumore. Il piano di zonizzazione acustica divide il territorio comunale in zone di rispetto acustico e il comune individua con le norme tecniche attuative del piano di zonizzazione (o azzonamento) o con delle ordinanze specifiche delle regole di condotta su argomenti (p..e. orari di spegnimento dell’impianto di riproduzione sonora, numero di eventi musicali, numero di deroghe all’anno, etc.).

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