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martedì 13 marzo 2012

Via Fabio Filzi e condotta fognaria. Il consigliere Biviano chiede chiarimenti


OGGETTO: Richiesta d’intervento urgente e chiarimenti in merito ai lavori di spostamento di un tratto di condotta fognaria in via F. Filzi – Canneto.
La presente viene avanzata a seguito delle numerose istanze pervenute allo scrivente da parte di alcuni cittadini residenti nelle vie Filzi ed Ausonia in Canneto di Lipari, in merito allo spostamento della condotta fognaria comunale nel tratto iniziale della via Filzi.
Premesso,
che il Comune di Lipari, a seguito di sentenza esecutiva dalla Corte di Appello di Messina vertente tra Zaia Onofrio + 1 contro il Comune di Lipari, depositata in data 20 marzo 2008, deve ottemperare alla rimozione della condotta fognaria comunale nel tratto iniziale della via Filzi;
che a seguito della notifica del provvedimento esecutivo, l’Ente ha provveduto ad affidare incarico di progettazione delle opere necessarie allo spostamento della condotta nonché ad appaltare i lavori per l’importo complessivo di euro 44.000,00;
Che i residenti hanno invitato e diffidato il Comune di Lipari a non dar inizio all’esecuzione dei lavori di spostamento della condotta fognaria della via Filzi – Ausonia, rappresentando che la stessa problematica d’inesistenza delle distanze di legge dai fabbricati (di cui all’art. 889 co. II del Cod. Civ.) posta alla base nella succitata Sentenza, sussistono pure nella nuova progettazione e che, in ogni caso, tecnicamente, le dimensioni della via Filzi non permettono il rispetto delle distanze legali  e che lo scavo previsto per la posa della nuova conduttura in alcuni punti raggiungerebbe i 2.57 mt di profondità  mettendo a rischio la stabilità di tutti i fabbricati insistenti sulle vie interessate dall’intervento;
Che gli stessi, inoltre, hanno dato incarico a un proprio tecnico di fiducia, geom. Luciano Profilio, il quale con perizia giurata presso la Cancelleria del Tribunale di Barcellona PG – Sez. distaccata di Lipari - del 4.04.2011, ha accertato l’inesistenza delle distanze di legge, in corrispondenza dei fabbricati dei sig.ri Sturniolo, Peluso e Mezzapica, nonché il pericolo per la stabilità dei fabbricati, stante la profondità dello scavo progettato.
Che il Comune di Lipari, nonostante le richiamate diffide da parte dei residenti, ad oggi, non ha mai disposto la revoca dell’esecuzione dei lavori, pur nella consapevolezza che i lavori che saranno effettuati sono contrari alle norme di legge, sia sotto il profilo dell’inesistenza delle distanze dai fabbricati, sia sotto il profilo del danno temuto;
Considerato,
Che la distanza di legge della condotta fognaria dalle abitazioni, prevista dall’art. 889 co. II del cod. civ., sarebbe violata pure nel caso di realizzazione del nuovo intervento di spostamento previsto dal Comune di Lipari;
Che la stessa problematica, posta alla base della decisione dellla Corte d’Appello di Messina, verrebbe a determinarsi, quindi, anche nel tratto della via Filzi e della via Ausonia interessato dall’esecuzione dei lavori di spostamento della condotta fognaria;
Che l’Ente ha già dato avvio all’esecuzione dei lavori attraverso incarico alla ditta Natoli determinando un gravoso esborso di somme che il Comune di Lipari dovrà sostenere per far fronte allo spostamento della condotta, euro 44.000,00, pur nella consapevolezza che l’intervento che si andrà a realizzare è contrario alle previsioni di legge in materia di distanze;
Alla luce di quanto sopra, si chiede

1)      Di verificare se le opere che si andranno a realizzare sono contrarie alle norme di legge, creando un danno all’Ente, e mettono a rischio sia l’incolumità dei residenti per il pericolo legato alla stabilità dei fabbricati adiacenti a seguito degli scavi previsti nella progettazione, sia in merito alla consapevolezza della inesistenza delle distanze di legge.
2)      Di accertare se l’esecuzione dello spostamento della condotta fognaria provocherebbe all’Ente un danno dal punto di vista patrimoniale. Infatti, la perizia a firma del geom. Martello, prevede una spesa complessiva di Euro 44.000,00. Il Comune di Lipari, pertanto, si troverebbe a spendere la somma suindicata inutilmente, poiché l’intervento che si andrebbe a realizzare è contrario alla legge. Pertanto, si prospetterebbe per l’Ente il danno erariale integrato dalla condotta degli uffici comunali.
 Di predisporre l’eventuale immediato sequestro del cantiere al fine di accertare quanto sopra evidenziato ed evitare gli effetti dannosi della condotta posta in essere dagli uffici comunali.
 Inoltre, s’interroga il Sindaco del Comune di Lipari per sapere:
 a)      Se è stata avanzata istanza al competente Giudice dell’ Esecuzione per rappresentare le problematiche di carattere tecnico e giuridico che comporterebbe l’intervento di spostamento della condotta fognaria;
b)      Se sono state avviate tutte le  iniziative possibili da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di evitare l’esecuzione di un intervento contrario alle previsioni di legge in materia di distanze legali ai sensi dell’art. 889 co. II cod. civ. e che mette seriamente a rischio la stabilità dei fabbricati interessati dalla realizzazione degli interventi;
 Si rimane in attesa di urgente riscontro.

                                                                                         Il Consigliere Comunale
                                                                                            Partito Democratico
                                                                                           Dott. Giacomo Biviano

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