Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, prefetto Carmelo Aronica, ha impugnato in data odierna dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 6, 8, 17, 22, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 74 e 75 del disegno di legge n. 782 «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionalè. Disposizioni varie»; il disegno di legge n. 475 «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale» e, limitatamente all'inciso «ovvero del rispettivo figlio» il disegno di legge n. 478 «Benefici in favore dei testimoni di giustizia» approvati dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1 agosto 2014.
NIENTE PRELIEVO SULLE PENSIONI DEI REGIONALI - No al prelievo sulle pensioni dei regionali superiori ai 50 mila euro per contributo di solidarietà da versare nel bilancio della Regione e destinati a finanziare gli interventi sociali. La norma inserita nella manovra finanziaria varata nei giorni scorsi dal commissario dello Stato è stata impugnata dal commissario dello Stato. «L'introduzione di questo comma dà adito a censure alla luce di quanto acclarato e - scrive il prefetto Carmelo Aronica - poichè il contributo in questione non sarebbe già connotato dall'intento solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile, bensì assumerebbe natura tributaria» Per il commissario dello Stato “il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per caratterizzare il prelievo tributario. In tal senso la norma apparirebbe come un »intervento in positivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”.
NO A SALVA PROMOZIONI DELLA SEUS - La norma salva promozioni al 118 finisce nelle maglie dell'impugnativa del commissario dello Stato che ha cassato una parte della finanziaria ter varata dall'assemblea regionale siciliana nei giorni scorsi. «L'art. 65 stabilisce che la società partecipata Seus SCpA possa effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico. - scrive il prefetto Carmelo Aronica - Si è in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione riservata in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza di codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del personale comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i dipendenti interessati dalla promozione. Anche in questo caso non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei destinatari e gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl».
Il commissario dello Stato ha impugnato anche l'art. 1 comma 1 della legge regionale sui «Benefici in favore dei testimoni di giustizia» nella parte in cui si estende solo al figlio il beneficio di legge e il disegno di legge n. 475 dal titolo «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale». «In particolare - scrive Aronica - l'articolo 4 dispone che, al fine dell'assunzione degli igienisti dentali, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedano mediante modulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali. Il legislatore tuttavia omette di specificare le modalità con cui si procederà all'equiparazione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l'equivalenza dei livelli salariali, nè precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa definizione dello standard del numero di igienisti dentali necessari all'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)...». «Non ci si può esimere - aggiunge - inoltre di rilevare, in via generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa legislativa con la vigente programmazione regionale in quanto nell'attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a prosecuzione dell'originale piano di rientro del 2007, non è contemplata l'azione di prevenzione della patologia del cavo orale. A ciò si aggiunge che a causa della menzionata carenza normativa circa i criteri per l'individuazione delle figure sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e la mancata determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito dalla riduzione di altri posti organici senza compromettere l'erogazione dei L.E.A., si è in presenza di un onere certo (l'assunzione) con una copertura indefinita».
La scure del commissario dello stato, che ha impugnato parte della finanziaria ter varata dall'Ars, nei giorni scorsi si abbatte anche sull'articolo 69. Contestata la norma che prevedeva l'estensione dei benefici agli assistiti residenti nelle isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati e accreditati e/o contrattualizzati con il servizio sanitario regionale. I benefici erano destinati ai pazienti appartenenti a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le spese di viaggio e concedeva un contributo forfettario. Per il prefetto Carmelo Aronica «ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a titolo di rimborso spese di viaggio/soggiorno si configura, conseguentemente, come livello ulteriore di assistenza sanitaria, finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di rientro».
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