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martedì 24 febbraio 2015

La Cassazione detta le regole per i "bisogni" dei cani

Grazie all'avvocato Annunziata Pajno pubblichiamo questo interessante articolo:
Certo non si può insegnare ad un cane ad avere rispetto per l’arte o per un immobile storico di pregio, né telecomandarlo nel momento in cui deve fare i suoi bisogni. Si sa, infatti, che quando scappa scappa. Però è possibile usare i dovuti accorgimenti per limitare i danni. A diffondere queste “perle di saggezza” è la seconda sezione penale della Cassazione, annullando la condanna del proprietario di un cane per “imbrattamento” in quanto “colpevole” di aver fatto la pipì sulla facciata di un antico palazzo gentilizio fiorentino, posto sotto l’egida delle Belle Arti. A salvare il proprietario, dopo ben cinque anni e tre gradi di giudizio, secondo la sentenza n. 7082 del 18 febbraio scorso, è stata una mera bottiglietta d’acqua, con la quale è stato prontamente lavato il “misfatto”, valevole ad escludere il dolo anche generico che caratterizza il reato ex art. 639, comma 2, c.p., giacché l’azione riparatrice provava la mancanza della volontà di arrecare danno. Ma, la Cassazione prendendo atto che il problema sottoposto alla sua attenzione “coinvolge interessi diffusi nella vita quotidiana”, ha colto l’occasione per stilare una sorta di vademecum per contenere, nei limiti del possibile, le necessità fisiologiche degli amici a quattro zampe. I giudici del Palazzaccio, infatti, con la comprensione e la consapevolezza dettati dalla comune esperienza, hanno affermato che per quanto sia concreta la possibilità che un animale, quantunque ben educato, si abbandoni ai propri istinti non certo “orientabili o sopprimibili” sfogando i bisogni sulla pubblica via col rischio di sporcare beni di proprietà pubblica o privata, e che, per quanto sia naturale che i cani non possono certo esplicare le proprie necessità al chiuso o che siano sempre predisposti dalle autorità locali luoghi appositi (ammesso e non concesso che il cane non decida di “farla” prima di arrivare al posto deputato ad hoc), il proprietario è comunque tenuto ad agire per limitare il più possibile i danni. Così, il padrone del cane dovrà: porre in essere un’attenta vigilanza sui comportamenti del proprio animale; limitarne la libertà di movimento, tenendolo al guinzaglio; cercare di farlo desistere (ove possibile) dall’azione; e, se proprio, ciò non è possibile, una volta che il bisogno è stato fatto, cercare di riparare lavandolo con una bottiglietta d’acqua. Dunque, proprietari di tutto il mondo, d’ora in poi, per evitare una condanna per “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” oltre a buste, palette e guinzaglio, basta attrezzarsi con una bottiglietta d’acqua e soprattutto con una buona dose di civiltà. 


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