Mittente: Ing. FELICE LOPES
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PROVINCIALE DI MESSINA- SEZ.2
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e p.c. Ai Giornali online di Lipari:E
OGGETTO: Riferimento Racc. A/R
n. 015167164798-8 e Rif. Mecc. 1403141
attinente la comunicazione del dispositivo di ordinanza .
L'ANTEFATTO PER LA STAMPA : In data 03/04/2014 inviavo alla
Commissione un ricorso avverso al pagamento di una cartella esattoriale che si
riferiva al pagamento della Tarsu/Tia per l'anno 2012 , motivandolo sulla
corretta interpretazione dell'art. 11 del regolamento comunale ,approvato con
delibera consiliare n° 68 del 22/06/95, che specifica quali locali non sono
soggetti alla tassa .
Impostavo il ricorso sul comma b) che recita: Non sono
tenute al pagamento della tassa le “ Unita' immobiliari prive di mobili e/o
suppellettili e/o di utenze (acqua-luce-gas ).
La logica del comma è riportata nell'impostazione
dell'articolo e più precisamente nella frase :”NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI “ PERCHE'
RISULTANO IN OBBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA'”.
CONSIDERAZIONI
Sulla base di questo asserto ritenevo e ritengo che una casa
senza luce,acqua e gas sia una casa
invivibile e, conseguentemente, non abitabile e pertanto non può produrre
rifiuti .
Questo concetto è stato ribadito dallo scrivente , con una
certa veemenza , nell'udienza del 28/10/2015
, dato che la Commissione
riteneva che non fossi tenuto a parlare.
Nella stessa seduta la Commissione emetteva Ord. Coll. n.
3576/2015 , che mi veviva comunicata con
lettera raccomandata A/R n. 015167164798-8
il giorno 06/11/15 .
Il testo della missiva in modo lapidario recitava : “ RIGETTA
L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO “, senza una parola di motivazione .
Oggi mi permetto ricordare ai membri della Commissione i dieci
e più giorni di disperazione che penso abbiano vissuto durante la mancanza
d'acqua nel Comune di Messina , le lunghe file alle autobotti per poche
bottiglie d'acqua ed il tormento per non
poter utilizzare il bagno nel momento del bisogno .
Mi sia consentito ipotizzare
che se l'ordinanza fosse stata emessa in questo tormentato periodo
sarebbe stata certamente diversa , avrebbero certamente condiviso quanto da me
strenuamente sostenuto e cioè che una abitazione priva di luce, acqua e gas è
del tutto invivibile e , pertanto, non abitabile in assoluto.
Per tutte queste considerazioni , e in dispregio all'art. 10
bis della Legge n. 241/90 che stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione
dei motivi ostativi , ritengo l'ordinanza offensiva, autoritaria e
ingiustificabile per come è formulata in quanto
impedisce al cittadino di conoscere il vulnus della decisione.
In attesa di un cortese cenno di riscontro porgo distinti
saluti.
Lipari, li 09/11/2015
Ing. Felice Lopes
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