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martedì 10 novembre 2015

Pagamento Tarsu su casa senza utenze. Commissione tributaria rigetta ricorso, ingegner Lopes chiede motivazioni

Mittente: Ing. FELICE LOPES
Via Vittorio Emanuele,267
98055 LIPARI


ALLA: COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MESSINA- SEZ.2
Via Giordano Bruno , 146
98100 MESSINA
e p.c. Ai Giornali online di Lipari:E


OGGETTO: Riferimento Racc. A/R n. 015167164798-8  e Rif. Mecc. 1403141 attinente la comunicazione del dispositivo di ordinanza .

         L'ANTEFATTO PER LA STAMPA : In data 03/04/2014 inviavo alla Commissione un ricorso avverso al pagamento di una cartella esattoriale che si riferiva al pagamento della Tarsu/Tia per l'anno 2012 , motivandolo sulla corretta interpretazione dell'art. 11 del regolamento comunale ,approvato con delibera consiliare n° 68 del 22/06/95, che specifica quali locali non sono soggetti alla tassa . 
         Impostavo il ricorso sul comma b) che recita: Non sono tenute al pagamento della tassa le “ Unita' immobiliari prive di mobili e/o suppellettili e/o di utenze (acqua-luce-gas ).
         La logica del comma è riportata nell'impostazione dell'articolo e più precisamente nella frase :”NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI “ PERCHE' RISULTANO IN OBBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA'”.
        
CONSIDERAZIONI
         Sulla base di questo asserto ritenevo e ritengo che una casa senza luce,acqua e  gas sia una casa invivibile e, conseguentemente, non abitabile e pertanto non può produrre rifiuti .
         Questo concetto è stato ribadito dallo scrivente , con una certa veemenza , nell'udienza del 28/10/2015  , dato che  la Commissione riteneva che non fossi  tenuto a parlare.
         Nella stessa seduta la Commissione emetteva Ord. Coll. n. 3576/2015  , che mi veviva comunicata con lettera raccomandata A/R n. 015167164798-8  il giorno 06/11/15 .
         Il testo della missiva in modo lapidario recitava : “ RIGETTA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO “,  senza una parola di motivazione .
         Oggi mi permetto ricordare ai membri della Commissione i dieci e più giorni di disperazione che penso abbiano vissuto durante la mancanza d'acqua nel Comune di Messina , le lunghe file alle autobotti per poche bottiglie d'acqua ed il tormento per non  poter utilizzare il bagno nel momento del bisogno .
         Mi sia consentito ipotizzare  che se l'ordinanza fosse stata emessa in questo tormentato periodo sarebbe stata certamente diversa , avrebbero certamente condiviso quanto da me strenuamente sostenuto e cioè che una abitazione priva di luce, acqua e gas è del tutto invivibile e , pertanto, non abitabile in assoluto.
         Per tutte queste considerazioni , e in dispregio all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 che stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione dei motivi ostativi , ritengo l'ordinanza offensiva, autoritaria e ingiustificabile per come è formulata in quanto  impedisce al cittadino di conoscere il vulnus della decisione.
         In attesa di un cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti.
Lipari, li 09/11/2015
Ing. Felice Lopes                    

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