Questo il testo della lettera inviata da Domenico Fonti (amministratore delegato) e Rosario Venuto(presidente) dell'ATO al sindaco, all’assessore al bilancio, all’assessore ai servizi ambientali, al dirigente del 4° setto, al presidente della circoscrizione di Panarea e per conoscenza al prefetto di Messina e al direttore dell'A.R.R.A.
"Oggetto : Ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 - area di stoccaggio rifiuti – isola Panarea .
Nota del 07.07.2008 a firma del dott. Ruso
In merito all’ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 a firma del Sindaco del Comune di Lipari , e della successiva nota a firma del Dott. Russo del 07.07.2008 , prot. n. 23107 , si rappresenta quanto segue :
l’ATO ME 5 con grande abnegazione e diligenza , al fine di soluzionare la questione Panarea , ha inoltrato al Dirigente del Comune di Lipari dott. Russo una relazione di massima , con allegata planimetria , contenente le indicazioni a cui il precitato Ente si doveva attenere per rendere servibile l’area individuata.
Detta superiore necessità tecnica già in precedenza , con nota del 26 maggio 2008 , , era stata manifestata al Dirigente del 4 settore , al Sindaco , all’ass. re all’Ambiente , al responsabile del Servizio tutela ambientale , al Prefetto , all’Agenzia Rifiuti e Acque . Tuttavia della detta non si è tenuto conto per quanto infra.
A mente della citata ordinanza e della nota successiva del 07.07.2008 con molta meraviglia si leggono alcune inesattezze e si attribuiscono compiti ed oneri non dovuti che vanno senza dubbio contestati e cassati :
“al punto n. 1 dell’ordinanza Sindacale si legge che sono a carico esclusivo dell’ATO ME 5 tutti gli oneri per l’attrezzaggio , il funzionamento e le manutenzioni ………nonché gli oneri per la relativa indennità agli aventi diritto”
“con la nota del 07.07.2008 il Dirigente Dott Russo afferma che l’area sarebbe già idonea ed ultimata” .
Le due superiori circostanza vanno disattese per i seguenti motivi :
Ci appare superfluo far constatare , in ordine al punto n. 1 della citata ordinanza , che questa società non ha risorse autonome e , pertanto , ciò che esula la gestione del ciclo dei rifiuti non è sopportabile dalla società d’ambito . La stessa si onera esclusivamente della gestione dell’area , dell’attrezzaggio della stessa ovvero al posizionamento di una pressa verticale , un muletto , e quanto necessario all’uso per il ciclo dei rifiuti .
Per mero tuziorismo si fa notare che la detta ordinanza è pure palesemente illegittima laddove onera un terzo al pagamento di indennità in favore degli aventi diritto .
Giova osservare , per essere precisi , in ordine alla nota a firma del dott. Russo del 07.07.2008, che l’area in questione non è ultimata , come dallo stesso affermato . Essa è , infatti , carente di impianto idrico, impianto elettrico , tettoia di copertura e realizzazione di due piattaforme a quote differenti per consentire l’utilizzazione di una pressa verticale.
Stando così le cose è evidente e si coglie a piene mani che l’area non può considerarsi ultimata e non è servibile all’uso per cui è stato previsto l’intervento stante la difformità a quanto richiesto e senza le primarie utenze .
Per quanto sopra si ritiene necessario che il Comune di Lipari proceda a rivedere l’ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 nella parte in cui pone a carico dell’ATO oneri dallo stesso non sopportabili , per come appena detto oltre che per l’evidente illegittimità del provvedimento ; che , il Comune di Lipari proceda ad ultimare i lavori con la realizzazione della tettoia di copertura , l’allaccio all’impianto idrico e l’utenza elettrica e realizzi nell’area una piattaforma a quota inferiore a quella principale dove la società d’ambito potrà allocare la pressa verticale , circostanza tecnica indispensabile .
Si rappresenta , infine , che solo a lavori ultimati e conformi a quanto richiesto dalla società D’Ambito , nel rispetto delle normative vigenti in materia , questa si assumerà la gestione dell’area.
Quanto all’indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni sui quali insiste l’area de quò si rappresenta ancora una volta che la società D’Ambito non assume alcun onere indennitario in favore dei proprietari declinando sul Comune di Lipari ogni onere" .
"Oggetto : Ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 - area di stoccaggio rifiuti – isola Panarea .
Nota del 07.07.2008 a firma del dott. Ruso
In merito all’ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 a firma del Sindaco del Comune di Lipari , e della successiva nota a firma del Dott. Russo del 07.07.2008 , prot. n. 23107 , si rappresenta quanto segue :
l’ATO ME 5 con grande abnegazione e diligenza , al fine di soluzionare la questione Panarea , ha inoltrato al Dirigente del Comune di Lipari dott. Russo una relazione di massima , con allegata planimetria , contenente le indicazioni a cui il precitato Ente si doveva attenere per rendere servibile l’area individuata.
Detta superiore necessità tecnica già in precedenza , con nota del 26 maggio 2008 , , era stata manifestata al Dirigente del 4 settore , al Sindaco , all’ass. re all’Ambiente , al responsabile del Servizio tutela ambientale , al Prefetto , all’Agenzia Rifiuti e Acque . Tuttavia della detta non si è tenuto conto per quanto infra.
A mente della citata ordinanza e della nota successiva del 07.07.2008 con molta meraviglia si leggono alcune inesattezze e si attribuiscono compiti ed oneri non dovuti che vanno senza dubbio contestati e cassati :
“al punto n. 1 dell’ordinanza Sindacale si legge che sono a carico esclusivo dell’ATO ME 5 tutti gli oneri per l’attrezzaggio , il funzionamento e le manutenzioni ………nonché gli oneri per la relativa indennità agli aventi diritto”
“con la nota del 07.07.2008 il Dirigente Dott Russo afferma che l’area sarebbe già idonea ed ultimata” .
Le due superiori circostanza vanno disattese per i seguenti motivi :
Ci appare superfluo far constatare , in ordine al punto n. 1 della citata ordinanza , che questa società non ha risorse autonome e , pertanto , ciò che esula la gestione del ciclo dei rifiuti non è sopportabile dalla società d’ambito . La stessa si onera esclusivamente della gestione dell’area , dell’attrezzaggio della stessa ovvero al posizionamento di una pressa verticale , un muletto , e quanto necessario all’uso per il ciclo dei rifiuti .
Per mero tuziorismo si fa notare che la detta ordinanza è pure palesemente illegittima laddove onera un terzo al pagamento di indennità in favore degli aventi diritto .
Giova osservare , per essere precisi , in ordine alla nota a firma del dott. Russo del 07.07.2008, che l’area in questione non è ultimata , come dallo stesso affermato . Essa è , infatti , carente di impianto idrico, impianto elettrico , tettoia di copertura e realizzazione di due piattaforme a quote differenti per consentire l’utilizzazione di una pressa verticale.
Stando così le cose è evidente e si coglie a piene mani che l’area non può considerarsi ultimata e non è servibile all’uso per cui è stato previsto l’intervento stante la difformità a quanto richiesto e senza le primarie utenze .
Per quanto sopra si ritiene necessario che il Comune di Lipari proceda a rivedere l’ordinanza n. 18 del 5 giugno 2008 nella parte in cui pone a carico dell’ATO oneri dallo stesso non sopportabili , per come appena detto oltre che per l’evidente illegittimità del provvedimento ; che , il Comune di Lipari proceda ad ultimare i lavori con la realizzazione della tettoia di copertura , l’allaccio all’impianto idrico e l’utenza elettrica e realizzi nell’area una piattaforma a quota inferiore a quella principale dove la società d’ambito potrà allocare la pressa verticale , circostanza tecnica indispensabile .
Si rappresenta , infine , che solo a lavori ultimati e conformi a quanto richiesto dalla società D’Ambito , nel rispetto delle normative vigenti in materia , questa si assumerà la gestione dell’area.
Quanto all’indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni sui quali insiste l’area de quò si rappresenta ancora una volta che la società D’Ambito non assume alcun onere indennitario in favore dei proprietari declinando sul Comune di Lipari ogni onere" .