Il dissequestro è stato disposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Messina (Prima sezione penale- Presidente dott. Alfredo Sicuro) su ricorso presentato dall'avv. Saro Venuto nell'interesse di Angelo Biviano contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Barcellona PG che in data 8 aprile 2010 aveva disposto il sequestro preventivo del terreno, nonchè dei materiali e dei macchinari su di esso insistenti.
L'avv. Venuto, presentando il ricorso ex. art. 322 c.p.p., per la revoca e/o integrale riforma del Decreto di Sequestro Preventivo – art. 321 c.p.p. – emesso dal GIP dott. A. Adamo, ha evidenziato come per l'area sequestrata "il comune di Lipari ha rilasciato apposita autorizzazione temporanea e come non occorra nulla osta della Soprintendenza perché non è posta in essere alcuna attività in concreto di modifica dei suoli attraverso scavi, aperture di strade, lavori invasivi ecc. ecc.. Il deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero ecc. ecc. è soggetto solo a mera autorizzazione Sindacale oggi del Dirigente".
Ma ecco nel dettaglio cosa ha sostenuto l'avv. Venuto per conto dell'impresa Biviano chiedendo di "revocare il decreto di sequestro preventivo o, in via subordinata, disporre il dissequestro dei materiali e dei macchinari":
Il sig. Biviano Angelo titolare in Lipari dell’omonima Ditta Edile. Svolge attività sia nel campo dell’edilizia privata che pubblica. Lo stesso, come tutti gli altri operatori del settore in Lipari, si è dovuto in questi anni fornire di aree per il deposito temporaneo di materiali per l’Edilizia e dei relativi attrezzi (macchine ecc. ecc.).
Una di queste aree è proprio quella oggetto di sequestro preventivo.
Giova osservare che su questa area il Comune di Lipari, come risulta dal decreto di sequestro, in passato ha rilasciato apposita autorizzazione temporanea.
Nell’autorizzazione si legge “la presente non costituisce Autorizzazione all’esecuzione di opere o lavori, per i quali occorrono i NN. OO. degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, imposti dalla normativa”.
L’autorizzazione teste detta è del 30. 05. 2008 e non prevede alcun Nulla Osta della Soprintendenza.
Diritto
Il GIP ha ritenuto sussistere il presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare in ragione del delitto previsto dall’art. 181 comma 1 Bis, DLGS 42/2004.
Tale impostazione non convince per i seguenti motivi.
Lo stesso GIP nutre seri dubbi sull’operatività della succitata norma in quanto afferma “tanto che la raccolta all’interno di esso del materiale edile e dei macchinari anzidetti sarebbero stati necessari la previa autorizzazione ed il nulla osta della Soprintendenza, mancanti nel caso di specie” …Il condizionale utilizzato dal GIP ci lascia perplessi tenuto conto che a fronte della precedente autorizzazione comunale, succitata, emerge in modo chiaro che per il deposito a cielo aperto di materiali per l’edilizia e dei relativi macchinari non è necessario alcun provvedimento dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico. Ciò perché non è posta in essere alcuna attività in concreto di modifica dei suoli attraverso scavi, aperture di strade, lavori invasivi ecc. ecc..
A mente dell’art. 5 L. Regione Sicilia 37/87, il deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero ecc. ecc. è soggetto solo a mera autorizzazione Sindacale oggi del Dirigente.
La sanzione prevista in questi casi è quella tutto al più pecuniaria.
Non vi è dubbio quindi che nel caso di specie, non essendo stato posto in essere alcun tipo di attività di trasformazione, invasione, scavo ecc. ecc, l’art. 181 Bis secondo comma del DLGS 42/2004 non può trovare applicazione, tenuto conto altresì della assoluta contingenza, precarietà e temporaneità del deposito.
Viene meno, pertanto, il presupposto normativo, anche ipotetico, per il mantenimento del provvedimento cautelare. Riteniamo che l’utilizzo improprio della norma non può declinare sul ricorrente un gravissimo nocumento desumibile dai numerosi appalti privati che lo stesso ha in esecuzione, non potendo utilizzare quell’area al fine di depositare temporaneamente i materiali per l’edilizia in corrispondenza all’attività da eseguire nei vari cantieri.
Una di queste aree è proprio quella oggetto di sequestro preventivo.
Giova osservare che su questa area il Comune di Lipari, come risulta dal decreto di sequestro, in passato ha rilasciato apposita autorizzazione temporanea.
Nell’autorizzazione si legge “la presente non costituisce Autorizzazione all’esecuzione di opere o lavori, per i quali occorrono i NN. OO. degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, imposti dalla normativa”.
L’autorizzazione teste detta è del 30. 05. 2008 e non prevede alcun Nulla Osta della Soprintendenza.
Diritto
Il GIP ha ritenuto sussistere il presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare in ragione del delitto previsto dall’art. 181 comma 1 Bis, DLGS 42/2004.
Tale impostazione non convince per i seguenti motivi.
Lo stesso GIP nutre seri dubbi sull’operatività della succitata norma in quanto afferma “tanto che la raccolta all’interno di esso del materiale edile e dei macchinari anzidetti sarebbero stati necessari la previa autorizzazione ed il nulla osta della Soprintendenza, mancanti nel caso di specie” …Il condizionale utilizzato dal GIP ci lascia perplessi tenuto conto che a fronte della precedente autorizzazione comunale, succitata, emerge in modo chiaro che per il deposito a cielo aperto di materiali per l’edilizia e dei relativi macchinari non è necessario alcun provvedimento dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico. Ciò perché non è posta in essere alcuna attività in concreto di modifica dei suoli attraverso scavi, aperture di strade, lavori invasivi ecc. ecc..
A mente dell’art. 5 L. Regione Sicilia 37/87, il deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero ecc. ecc. è soggetto solo a mera autorizzazione Sindacale oggi del Dirigente.
La sanzione prevista in questi casi è quella tutto al più pecuniaria.
Non vi è dubbio quindi che nel caso di specie, non essendo stato posto in essere alcun tipo di attività di trasformazione, invasione, scavo ecc. ecc, l’art. 181 Bis secondo comma del DLGS 42/2004 non può trovare applicazione, tenuto conto altresì della assoluta contingenza, precarietà e temporaneità del deposito.
Viene meno, pertanto, il presupposto normativo, anche ipotetico, per il mantenimento del provvedimento cautelare. Riteniamo che l’utilizzo improprio della norma non può declinare sul ricorrente un gravissimo nocumento desumibile dai numerosi appalti privati che lo stesso ha in esecuzione, non potendo utilizzare quell’area al fine di depositare temporaneamente i materiali per l’edilizia in corrispondenza all’attività da eseguire nei vari cantieri.
In via subordinata e solo per scrupolo difensivo riteniamo che estendere il sequestro anche ai macchinari ed ai materiali ivi rinvenuti è palesemente in contrasto con la stessa previsione dell'articolo di legge contestato.
E' vero, infatti, che non ci troviamo innanzi a rifiuti speciali o a violazioni di legge che prevedono la confisca a cui è strumentale il sequestro.
Sussiste il presupposto, pertanto, per una revoca parziale del decreto di sequestro ordinando il dissequestro dei materiali e dei macchinari.
Il mantenimento della misura cautelare su tali beni non ha ragione d'essere anche in considerazione del danno che si produce alla ditta edile che dovrà fare a meno dei macchinari e riacquistare i materiali per l'edilizia.