Premetto che non ho avuto modo di
leggere il provvedimento istitutivo dell' isola pedonale urbana nel
centro storico di Lipari, ma da quel che ho sentito, anche da parte di
operatori
del settore, ho l' impressione che i disabili siano stati "maltrattati".
Rammento a me stesso, ed agli estensori del citato provvedimento,
che in tema di circolazione e sosta di veicoli al servizio di soggetti
portatori di handicap, la norma di riferimento non la si rinviene nel
Codice della Strada, ma nel DPR 503/96, il quale, all'articolo 11,
recita: ".......viene consentita, dalle Autorità competenti, la
circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè
ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione
o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di
pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando
siano stabiliti obblighi o divieti di carattere PERMANENTE o temporaneo,
oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta".
Ed ancora. "La circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a
traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, così come definite all'
art.3 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n.285, qualora è autorizzato l' accesso anche AD UNA SOLA
CATEGORIA di veicoli per per l'epletamento di servizi di trasporto di
pubblica utilità".
Riassumendo, anche con l' ausilio della giurisprudenza in materia,
la Pubblica Amministrazione NON può vietare la circolazione e la
sosta degli autoveicoli destinati al servizio di un
disabile se non che con specifica e dettagliata motivazione (che, come detto, nel caso in specie non conosco).
Se poi, in zona a traffico limitato o in area pedonale urbana, la
stessa Pubblica Amministrazione consente il transito anche ad una sola
categoria di veicoli destinati all'espletamento
di trasporti di pubblica utilità (ad esempio carico e scarico
merci, distribuzione posta, taxi, bus, etc..), il disabile HA DIRITTO a
circolare e sostare liberamente in dette zone ed aree.Ed
è diritto che gli discende direttamente dalla legge, non comprimibile da provvedimento amministrativo alcuno.
E così, ad esempio, se i taxi possono liberamente, seguendo un
certo percorso, raggiungere Marina Corta e sostarvi, la medesima cosa
può fare l'autovettura del disabile. Se sosta e circolazione per carico e scarico merci sono consentite nella zona a
traffico limitato, in detta zona può liberamente recarsi, e sostare, la
stessa autovettura.
Avv. Alfio Ziino
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