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lunedì 18 giugno 2012

LIPARI, DEPURATORE A CANNETO DENTRO: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO PER 369 CITTADINI DI LIPARI DALL’AVV. PAOLO INTILISANO IL COMMISSARIO NON AVEVA E NON HA I POTERI PER REALIZZARE IL DEPURATORE DICHIARATA ILLEGITTIMA ANCHE LA PROROGA DELL’EMERGENZA


COMUNICATO STAMPA


18/06/2012

Lipari, depuratore a Canneto Dentro:

Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto per 369  cittadini di Lipari dall’avv. Paolo Intilisano

Il Commissario non aveva e non ha i poteri per  realizzare il depuratore
Dichiarata illegittima  anche la proroga dell’emergenza

Il TAR Lazio con la sentenza n. 5608/2012 depositata in data odierna ha accolto i due ricorsi  proposti da 369 cittadini di Lipari rappresentati in giudizio dall’avv. Paolo Intilisano  contro il Commissario Delegato. Il TAR ha anche condannato alle spese la Presidenza del Consiglio e la struttura commissariale che a mezzo dell’Avvocatura dello Stato aveva resistito in giudizio e sostenuto la legittimità degli atti e dei provvedimenti del Commissario.
 “Il TAR Lazio, -  spiega l’avv. Antonio Cardile (Presidente provinciale del Codacons) con la sentenza di data odierna ha accolto i due ricorsi annullando tutti gli atti della procedura relativa al depuratore di Lipari la cui localizzazione era stata voluta ed imposta dal Commissario Delegato avv. Pelaggi. In particolare il TAR ha accertato che l’avv. Pelaggi  non ha i poteri per realizzare il depuratore. Il TAR, inoltre, ha accolto anche il secondo ricorso in ordine alla proroga dell’emergenza sino al 31 dicembre 2011 ritenendo la stessa illegittima per indeterminatezza”
 “Il TAR con la sentenza impugnata – precisa l’avv. Paolo Intilisano che ha firmato e redatto i ricorsi presentati - ha confermato quello che da sempre abbiamo sostenuto in tutte le sedi e le riunioni istituzionali ovvero che l’avv. Pelaggi non aveva i poteri per realizzare il depuratore a Lipari. Si tratta di una vittoria importante per i cittadini di Lipari cui veniva imposto dall’alto e senza alcuna consultazione un’opera in una località (Canneto Dentro) che gli stessi non ritenevano idonea. La procedura seguita dal Commissario era, tra l’altro, illegittima sotto numerosi altri aspetti che non sono stati analizzati dal TAR stante l’accoglimento del solo primo motivo di ricorso in ordine alla competenza. L’accoglimento del primo motivo – conclude l’avv. Paolo Intilisano -  ha ritenuto superfluo l’esame degli altri 34 motivi di ricorso con cui si contestavano ulteriori  vizi dei provvedimenti adottati dal Commissario.
Il Codacons Messina esprime soddisfazione per la sentenza del TAR Lazio che costituisce un ulteriore riconoscimento all’attenzione ed all’interesse dell’associazione nella tutela del patrimonio ambientale e naturalistico della Provincia di Messina.

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