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martedì 19 giugno 2012

A proposito di bollette idriche e canone fognario (Di Saverio Merlino)


In questi giorni centinaia di cittadini stanno ricevendo, da parte del Comune di Lipari, lettere  raccomandate per sollecitare, con preavviso del distacco dell’utenza, il pagamento per la fornitura idrica per il 2009, tra l’altro, intimando un recupero mediante emissione di ruoli coattivi.
Premesso che è un dovere ed è corretto che  ogni cittadino paghi, regolarmente,  quanto dovuto al Comune per  i servizi che esso offre  ai propri amministrati.
Ritengo, tuttavia, che sia  altrettanto giusto  che lo stesso Comune restituisca agli stessi quello che potrebbe essere stato riscosso in maniera errata o magari ingiustamente (EAS o COMUNE).
Mi riferisco, in modo particolare, al servizio di depurazione e al canone di depurazione che, anche nel nostro comune, i relativi importi non dovevano essere riscossi dal 2000 al 2009 (forse neanche adesso) e quindi, queste somme,  dovrebbero essere restituite a quei cittadini che l’hanno pagate (Corte Costituzionale  sentenza n° 335 dell’11/10/2008).
Anche il sottoscritto ha richiesto nel mese di febbraio  u.s.  al Comune di Lipari,  IN VIA CAUTELATIVA, l’immediata cessazione della fatturazione del servizio di depurazione perché  non  realmente eseguito oltre che (al Commissario Liquidatore dell’EAS) il rimborso di tutti i corrispettivi pagati a titolo di “canone” di depurazione, come computati in tutte le bollette idriche pagate almeno negli ultimi dieci anni, così stabilito dagli articoli 2033 e 2946 del codice civile, ivi compreso gli importi I.V.A. calcolati sui canoni di depurazione non dovuti (vedi art. 58 del Regolamento Comunale) con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
 Alla suddetta nota l’EAS ha risposto che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 36 del 1994, i canoni di fognatura e depurazione sono stati riscossi per conto dei Comuni, titolari dei predetti canoni.
Il Comune di Lipari, invece, con riferimento alla predetta contestazione, ha risposto che si trattava d’una richiesta infondata poiché l’impianto di depurazione comunale, ubicato in Lipari, autorizzato con D.A. n. 1358 del 1990 e successivo D.A. n. 1750 del 1992, rientra nella fattispecie di cui all’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, classificandolo quale sistema di depurazione di 1° livello.
Inoltre, sempre secondo il Comune di Lipari, non è applicabile la sentenza della Cassazione n. 335 del 11-10-2008 giacché l’impianto in questione è stato sempre attivo (!!!) e che, pertanto, è in vigore l’art. 8 sexies della Legge 27.02.2009 n. 13 di conversione del D.L. 30-12-2008 n. 2008.
La suddetta risposta, ovviamente, non ha assolutamente eliminato i miei dubbi…….anzi.
Partiamo dalla classificazione dell’impianto di Lipari.
Sostenere che Lipari ha un vero impianto di depurazione ..…mi sembra un poco azzardato.
Come asserito nella nota del Comune, infatti, Lipari ha un sistema di depurazione di 1° livello ovvero, effettua solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o di sabbiatura (mi sembra poco per definirlo “depuratore”).
L’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, infatti, stabilisce i seguenti livelli di depurazione dei reflui delle pubbliche fognature:
- di primo livello, nel caso si effettui solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o di disabbiatura, e/ o di disoleatura;
- di secondo livello, nel caso si effettui, in aggiunta al trattamento di primo livello, la separazione dei solidi sospesi sedimentabili;
- di terzo livello, nel caso si effettui, in aggiunta ai trattamenti di primo ed eventualmente di secondo livello, anche l’ossidazione biologica e/ o trattamento fisico - chimico;
- di quarto livello, nel caso si effettui scarico a mare mediante condotta sottomarina, in aggiunta ad uno dei trattamenti dei livelli precedenti (?!?!)
Mi chiedo: se come asserito il Comune Lipari possiede un impianto di depurazione perché  da almeno 10 anni si parla di realizzarne uno e sono pendenti ricorsi su dove ubicarlo?
E poi..siamo sicuri che questo impianto di primo livello funzioni bene?



A proposito, ancora, dell’art. 8 sexies della L.R. 27.02.2009 n. 13 di conversione del DL 30.12.2008 n. 2008, citato dal Comune alle mie osservazioni,  vorrei ricordare che vanno letti tutti i commi e non solo il primo perché più comodo:
Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure d’affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi d’acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi d’inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si potrebbe obiettare, quindi, che l'articolo 8 sexies sopra citato, al contrario di quanto sostenuto dal Comune di Lipari, non è assolutamente applicabile.
Da dove si evince il procedimento di realizzazione e di completamento degli impianti ?
Quali sono e come sono i tempi programmati?
La previsione è oggetto di qualche atto a contenuto programmatorio che individui i tempi di realizzazione?
Quando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha  stabilito con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione?
Quando sono state fornite le informazioni minime agli utenti  previste  periodicamente in  ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione?
Ancora, ritengo che dalla complessiva analisi della sentenza e della legge relativa ai canoni di depurazione,  si può sicuramente evincere il principio secondo cui il canone non è più da considerarsi

quale tassa pubblica fissata d'imperio (e non valutabile alla stregua d’un contratto privato), bensì proprio quale forma di corrispettivo versato dal privato per un servizio che, ancorché pubblico, deve essere sinallagmatico.
Le prestazioni, cioè, devono essere corrispondenti e legate tra di loro, così che se manca una, mancherà l'altra.
Pertanto questo principio viene disatteso dalla legge che collega l'obbligo di pagamento del canone di depurazione, non già al funzionamento dell'impianto e nemmeno alla sua realizzazione, ma semplicemente all’intenzione di realizzarlo, pur se obbiettivata da atti amministrativi relativi ad incarichi di progettazione.
Tale modo di procedere, di fatto, converte o tenta di convertire il canone in una sorta di tassa di scopo, che tuttavia non rispetta i minimi connotati di quest'istituto, quali erano stati delineati, per le amministrazioni comunali, dalla legge finanziaria per il 2007, alla quale si debbono parametri e riferimenti specifici.
E’ prevedibile, quindi, che anche l’ultima legge debba affrontare il giudizio della Corte.
Ritornando, infine, alla richiesta di pagamento coatto (che parola orribile!!!) da parte del Comune per i cittadini che non hanno ancora pagato le bollette del 2009 (bollette sulle quali si è già detto in passato anche a proposito della lettura del consumo reale che non appare assolutamente chiaro e delle tariffe applicate).
Ritengo che farebbe bene il Comune ad iniziare a considerare che, sicuramente, moltissimi cittadini potrebbero chiedere il rimborso e procurare grave pregiudizio economico  al già difficile Bilancio  Comunale.
Bene, farebbe, quindi, a mio avviso, a verificare attentamente la questione  e quanto sta succedendo in merito,  “concordare” con i cittadini una compensazione tra il riscosso e quello da riscuotere….magari, questa vota, a fase inversa, chiedendo a noi cittadini la possibilità del rimborso  in  diverse rate…… (sicuramente senza ruoli coattivi!!!).
A proposito (???) mi dispiace tanto che nessun Consigliere Comunale ha raccolta il mio invito del 7 giugno u.s. sul rispetto dei Regolamenti che dispongono il pagamento rateale del consumo idrico e della TSRSU.
Sono convinto che il buon senso di padre di famiglia prevarrà su quello di semplici “burocrati” e si trovi, anche con l’intervento dell’Amministrazione Comunale e  del  Consiglio Comunale, un momento di sintesi per porre fine ad una situazione che colpisce, ingiustamente, la totalità dei cittadini.
 Saverio Merlino

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