In
questi giorni centinaia di cittadini stanno ricevendo, da parte del Comune di
Lipari, lettere raccomandate per
sollecitare, con preavviso del distacco dell’utenza, il pagamento per la
fornitura idrica per il 2009, tra l’altro, intimando un recupero mediante
emissione di ruoli coattivi.
Premesso che è un dovere ed è
corretto che ogni cittadino paghi,
regolarmente, quanto dovuto al Comune
per i servizi che esso offre ai propri amministrati.
Ritengo,
tuttavia, che sia altrettanto giusto che lo stesso Comune restituisca agli stessi
quello che potrebbe essere stato riscosso in maniera errata o magari ingiustamente
(EAS o COMUNE).
Mi
riferisco, in modo particolare, al servizio di depurazione e al canone di
depurazione che, anche nel nostro comune, i relativi importi non dovevano
essere riscossi dal 2000 al 2009 (forse neanche adesso) e quindi, queste somme,
dovrebbero essere restituite a quei cittadini
che l’hanno pagate (Corte
Costituzionale sentenza n° 335
dell’11/10/2008).
Anche il sottoscritto ha richiesto nel mese di
febbraio u.s. al Comune di Lipari, IN VIA CAUTELATIVA,
l’immediata cessazione della fatturazione
del servizio di depurazione perché non
realmente eseguito oltre che (al Commissario
Liquidatore dell’EAS) il rimborso di tutti i corrispettivi
pagati a titolo di “canone” di
depurazione, come computati in tutte le bollette idriche pagate almeno
negli ultimi dieci anni, così stabilito dagli articoli 2033 e 2946 del codice
civile, ivi compreso gli importi I.V.A. calcolati sui canoni di depurazione non
dovuti (vedi
art. 58 del Regolamento Comunale) con interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo effettivo.
Alla suddetta nota
l’EAS ha risposto che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 36 del 1994, i
canoni di fognatura e depurazione sono stati riscossi per conto dei Comuni,
titolari dei predetti canoni.
Il Comune di Lipari, invece, con riferimento alla predetta
contestazione, ha risposto che si trattava d’una richiesta infondata poiché
l’impianto di depurazione comunale, ubicato in Lipari, autorizzato con D.A. n.
1358 del 1990 e successivo D.A. n. 1750 del 1992, rientra nella fattispecie di
cui all’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, classificandolo quale sistema di
depurazione di 1° livello.
Inoltre, sempre secondo il Comune di Lipari, non è
applicabile la sentenza della Cassazione n. 335 del 11-10-2008 giacché
l’impianto in questione è stato sempre attivo (!!!) e che, pertanto, è in
vigore l’art. 8 sexies della Legge 27.02.2009 n. 13 di conversione del D.L.
30-12-2008 n. 2008.
La suddetta risposta, ovviamente, non ha assolutamente
eliminato i miei dubbi…….anzi.
Partiamo dalla
classificazione dell’impianto di Lipari.
Sostenere che Lipari ha
un vero impianto di depurazione ..…mi sembra un poco azzardato.
Come asserito nella nota
del Comune, infatti, Lipari ha un sistema di depurazione di 1° livello
ovvero, effettua
solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o di sabbiatura (mi sembra poco
per definirlo “depuratore”).
L’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, infatti, stabilisce i seguenti livelli di
depurazione
dei reflui delle pubbliche fognature:
- di primo
livello, nel caso si effettui solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o
di disabbiatura, e/ o di disoleatura;
- di secondo
livello, nel caso si effettui, in aggiunta al trattamento di primo livello, la
separazione dei solidi sospesi sedimentabili;
- di terzo
livello, nel caso si effettui, in aggiunta ai trattamenti di primo ed
eventualmente di secondo livello, anche l’ossidazione biologica e/ o trattamento
fisico - chimico;
- di quarto
livello, nel caso si effettui scarico a mare mediante condotta sottomarina, in
aggiunta ad uno dei trattamenti dei livelli precedenti (?!?!)
Mi chiedo: se come
asserito il Comune Lipari possiede un impianto di depurazione perché da almeno 10 anni si parla di realizzarne uno
e sono pendenti ricorsi su dove ubicarlo?
E poi..siamo sicuri che
questo impianto di primo livello funzioni bene?
A proposito, ancora, dell’art.
8 sexies della L.R. 27.02.2009 n. 13 di conversione del DL 30.12.2008 n. 2008,
citato dal Comune alle mie osservazioni, vorrei ricordare che vanno letti tutti i commi
e non solo il primo perché più comodo:
Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione
e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche'
quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e
programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della
tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del
corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e'
pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti
di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio
delle procedure d’affidamento delle prestazioni di progettazione o di
completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di
depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi
programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato
provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni,
a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non
dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al
secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri
derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento
avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla
data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle
rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi d’acquedotto,
fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da
restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data d’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per
la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i
parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al
decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996,
tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che
provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale
impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché
le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai
singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento,
l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal
rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le
relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della
bolletta.
5. Nell'ambito delle
informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al
consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il
gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a
coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché
all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al
controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi
informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi d’inadempienze, si
applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si potrebbe obiettare, quindi,
che l'articolo 8 sexies sopra citato, al contrario di quanto sostenuto
dal Comune di Lipari, non è
assolutamente applicabile.
Da dove si evince il
procedimento di realizzazione e di completamento degli impianti ?
Quali sono e come sono
i tempi programmati?
La previsione è oggetto
di qualche atto a contenuto programmatorio che individui i tempi di
realizzazione?
Quando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ha stabilito con propri decreti i
criteri ed i parametri per l'attuazione?
Quando sono state fornite le informazioni minime agli utenti previste
periodicamente in ordine al
programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione
degli impianti di depurazione?
Ancora,
ritengo che dalla complessiva analisi della sentenza e della legge relativa ai
canoni di depurazione, si può
sicuramente evincere il principio secondo cui il canone non è più da
considerarsi
quale
tassa pubblica fissata d'imperio (e non valutabile alla stregua d’un contratto
privato), bensì proprio quale forma di corrispettivo versato dal privato per un
servizio che, ancorché pubblico, deve essere sinallagmatico.
Le prestazioni, cioè, devono essere
corrispondenti e legate tra di loro, così che se manca una, mancherà l'altra.
Pertanto
questo principio viene disatteso dalla legge che collega l'obbligo di pagamento
del canone di depurazione, non già al funzionamento dell'impianto e nemmeno
alla sua realizzazione, ma semplicemente all’intenzione di realizzarlo, pur se
obbiettivata da atti amministrativi relativi ad incarichi di progettazione.
Tale
modo di procedere, di fatto, converte o tenta di convertire il canone in una
sorta di tassa di scopo, che tuttavia non rispetta i minimi connotati di
quest'istituto, quali erano stati delineati, per le amministrazioni comunali,
dalla legge finanziaria per il 2007, alla quale si debbono parametri e
riferimenti specifici.
E’
prevedibile, quindi, che anche l’ultima legge debba affrontare il giudizio
della Corte.
Ritornando,
infine, alla richiesta di pagamento coatto (che
parola orribile!!!) da parte del Comune per i cittadini che non hanno
ancora pagato le bollette del 2009 (bollette sulle quali si è già detto in
passato anche a proposito della lettura del consumo reale che non appare
assolutamente chiaro e delle tariffe applicate).
Ritengo
che farebbe bene il Comune ad iniziare a considerare che, sicuramente,
moltissimi cittadini potrebbero chiedere il rimborso e procurare grave
pregiudizio economico al già difficile
Bilancio Comunale.
Bene,
farebbe, quindi, a mio avviso, a verificare attentamente la questione e quanto sta succedendo in merito, “concordare” con i cittadini una compensazione
tra il riscosso e quello da riscuotere….magari, questa vota, a fase inversa,
chiedendo a noi cittadini la possibilità del rimborso in diverse rate…… (sicuramente senza ruoli coattivi!!!).
A proposito (???) mi dispiace tanto
che nessun Consigliere Comunale ha raccolta il mio invito del 7 giugno u.s. sul
rispetto dei Regolamenti che dispongono il pagamento rateale del consumo idrico
e della TSRSU.
Sono
convinto che il buon senso di padre di famiglia prevarrà su quello di semplici “burocrati”
e si trovi, anche con l’intervento dell’Amministrazione Comunale e del
Consiglio Comunale, un momento di sintesi per porre fine ad una
situazione che colpisce, ingiustamente, la totalità dei cittadini.
Saverio Merlino
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