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martedì 5 novembre 2013

Le nuove norme sull’imposta di sbarco, decisive per le economie delle isole minori

COMUNICATO STAMPA
Le nuove norme – varate dal Governo – sull’imposta di sbarco sono decisive per l’economia delle isole minori. In qualche modo può essere paragonata a quella che fu la legge per l’imposta sulla pomice la famosa legge n.10 dell’5 gennaio 1908 per l’economia del Comune che permise di esonerare per molti anni gli abitanti di Lipari dei tributi locali. Oggi questo non è possibile ma certamente essa contribuirà a contenerli non facendo pesare sui residenti alcuni costi come la pulizia delle spiagge, il diserbamento dei sentieri, i doppi turni di spazzatura in estate, il lavaggio delle strade, ecc.”.
E’ uno dei passaggi centrali delle dichiarazioni che il Sindaco, Marco Giorgianni, ha rilasciato ieri sera in un incontro informale con un gruppo di albergatori non solo per metterli a conoscenza dell’importanza del decreto legge n. 126 del 31.10.2013 “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni  ed  enti  locali  ed interventi localizzati nel territorio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31-10-2013),  ma anche del fatto che, se pur i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, per essere realmente acquisiti devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti decadono. E siccome le resistenze non mancano è bene che ciascuno si attivi presso le proprie parti politiche perché il provvedimento che è stato già presentato al Senato nella giornata di ieri 4 novembre, giunga a buon fine.
Abbiamo già detto come questo decreto sia il frutto di un’azione determinata e attenta della nostra Amministrazione ed in particolare de Sindaco Giorgianni che ha avuto al suo fianco il sen. Gianpiero D’Alia, Ministro per la Pubblica Amministrazione, sempre attento alle esigenze delle nostre isole. Il Sindaco su questo progetto è riuscito a coinvolgere prima l’ANCIM della Sicilia che lo ha fatto proprio e quindi a sensibilizzare  il Ministro Del Rio titolare del dicastero delle autonomie locali e quindi lo stesso Presindente Enrico Letta.
Come si potrà comprendere leggendo i commi del decreto che ci riguardano (commi 19 e 20 articolo 2) viene superato il precedente provvedimento non solo perché alza la percentuale di imposta fino al 2.30 per centro ordinariamente ed a 5 per cento per periodi di tempo determinati ( il riferimento è ai cosiddetti “barconi” operanti nei periodi estivi) ma anche perché amplia la platea a cui può essere applicata l’imposta:  non più solo  le “  compagnie   di   navigazione   che   forniscono collegamenti  di  linea” ma anche  “ imbarcazioni  che  svolgono  servizio  di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e  autorizzati  ad effettuare  collegamenti  marittimi  verso  l'isola”. Cioè anche le navi da crociera.
Naturalmente la norma lascia ai Comuni, tramite l’approvazione di un apposito regolamento da approvare in Consiglio comunale, di stabilire aliquote e navigli soggetti all’imposta.
Infine la norma consente ai Comuni di utilizzare il  gettito del tributo non solo a finanziare – come precedentemente -  interventi in materia di turismo ma anche “ interventi di fruizione e recupero  dei  beni  culturali  e  ambientali  locali  ed  altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di  mobilità  e viabilità,  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti, nonché   dei relativi servizi pubblici locali”.
Ma di quanto potrà essere questo gettito per il nostro Comune? Certo tutto dipenderà da quello che deciderà il Consiglio Comunale in ordine alle aliquote ed ai soggetti che verranno interessati. Ma per le entrate relative ai mezzi pubblici di linea si può pensare che si arrivi anche a 500 mila euro, un altro milione di euro potrebbe ricavarsi dai “barconi” e qualche centinaio di migliaia di euro dai croceristi se si deciderà di applicare anche ad essi il tributo.
Infine il Sindaco ha ricordato che quella di cui discutiamo è una tassa di scopo che prima di essere movimentata va incassata. Per quanto riguarda l’anno in corso sebbene questa l’entrata di questa imposta fosse stata prevista in bilancio per finanziare le feste del Santo Patrono e per la manifestazione delle Vele nere, ad essa si è ricorso solo in piccola parte giacché a queste iniziative si è fatto fronte per lo più con contributi volontari dei privati e con un contributo della Presidenza del Consiglio regionale, ma siccome devono essere utilizzate per l’anno in corso andranno a riequilibrare il Bilancio consuntivo.
 “19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
     "3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore,  utilizzando  compagnie   di   navigazione   che   forniscono
collegamenti  di  linea  o  imbarcazioni  che  svolgono  servizio  di
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e  autorizzati  ad
effettuare  collegamenti  marittimi  verso  l'isola. L'imposta   e'
riscossa,  unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da  parte   delle
compagnie di navigazione o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di
trasporto di persone a fini commerciali e che sono  responsabili  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge  e  dal  regolamento  comunale,  ovvero  con  le
diverse modalita' stabilite dal comune con regolamento ai  sensi  del
predetto articolo 52 del decreto legislativo  n.  446  del  1997,  in
relazione alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione  da  parte  del
responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal  100
al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o
parziale   versamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per  tutto  quanto
non previsto dalle disposizioni  del  presente  articolo  si  applica
l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel  comune,  dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria e che  sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni
possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del  tributo,
nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi  di  tempo;  possono  altresi'  prevedere  un
aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in  relazione  a
determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a
finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione
e recupero  dei  beni  culturali  e  ambientali  locali  ed  altresi'
interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di  mobilita'  e
viabilita',  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti, nonche'   dei
relativi servizi pubblici locali.".

  20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in  vigore
del presente decreto sono fatti salvi nella  parte  in  cui  sono  in
linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e  sono,  comunque,
resi  conformi  alle  medesime  disposizioni,  entro  il  termine  di
approvazione del  bilancio  di  previsione,  pendente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione.

                               Art. 3
                          Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.”

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