COMUNICATO STAMPA
“Le
nuove norme – varate dal Governo –
sull’imposta di sbarco sono decisive per l’economia delle isole minori. In
qualche modo può essere paragonata a quella che fu la legge per l’imposta sulla
pomice la famosa legge n.10 dell’5 gennaio 1908 per l’economia del Comune che
permise di esonerare per molti anni gli abitanti di Lipari dei tributi locali.
Oggi questo non è possibile ma certamente essa contribuirà a contenerli non
facendo pesare sui residenti alcuni costi come la pulizia delle spiagge, il
diserbamento dei sentieri, i doppi turni di spazzatura in estate, il lavaggio
delle strade, ecc.”.
E’ uno dei passaggi centrali delle dichiarazioni che il
Sindaco, Marco Giorgianni, ha rilasciato ieri sera in un incontro informale con
un gruppo di albergatori non solo per metterli a conoscenza dell’importanza del
decreto legge n. 126 del 31.10.2013 “Misure
finanziarie urgenti in favore di regioni
ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.256 del 31-10-2013), ma
anche del fatto che, se pur i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, per
essere realmente acquisiti devono essere convertiti in legge dal Parlamento
entro 60 giorni altrimenti decadono. E siccome le resistenze non mancano è bene
che ciascuno si attivi presso le proprie parti politiche perché il
provvedimento che è stato già presentato al Senato nella giornata di ieri 4
novembre, giunga a buon fine.
Abbiamo già detto come questo decreto sia il frutto di
un’azione determinata e attenta della nostra Amministrazione ed in particolare
de Sindaco Giorgianni che ha avuto al suo fianco il sen. Gianpiero D’Alia,
Ministro per la Pubblica Amministrazione, sempre attento alle esigenze delle
nostre isole. Il Sindaco su questo progetto è riuscito a coinvolgere prima
l’ANCIM della Sicilia che lo ha fatto proprio e quindi a sensibilizzare il Ministro Del Rio titolare del dicastero
delle autonomie locali e quindi lo stesso Presindente Enrico Letta.
Come si potrà
comprendere leggendo i commi del decreto che ci riguardano (commi 19 e 20
articolo 2) viene superato il precedente provvedimento non solo perché alza la
percentuale di imposta fino al 2.30 per centro ordinariamente ed a 5 per cento
per periodi di tempo determinati ( il riferimento è ai cosiddetti “barconi” operanti
nei periodi estivi) ma anche perché amplia la platea a cui può essere applicata
l’imposta: non più solo le “ compagnie
di navigazione che
forniscono collegamenti di linea” ma anche “ imbarcazioni che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali,
abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti marittimi verso
l'isola”. Cioè anche le navi da crociera.
Naturalmente la norma lascia ai
Comuni, tramite l’approvazione di un apposito regolamento da approvare in Consiglio
comunale, di stabilire aliquote e navigli soggetti all’imposta.
Infine la norma consente ai Comuni
di utilizzare il gettito del tributo non
solo a finanziare – come precedentemente - interventi in materia di turismo ma anche “ interventi di fruizione e recupero dei
beni culturali e ambientali
locali ed altresì interventi in materia di polizia locale
e sicurezza, di mobilità e viabilità,
di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
Ma di quanto potrà essere questo
gettito per il nostro Comune? Certo tutto dipenderà da quello che deciderà il
Consiglio Comunale in ordine alle aliquote ed ai soggetti che verranno
interessati. Ma per le entrate relative ai mezzi pubblici di linea si può
pensare che si arrivi anche a 500 mila euro, un altro milione di euro potrebbe
ricavarsi dai “barconi” e qualche centinaio di migliaia di euro dai croceristi
se si deciderà di applicare anche ad essi il tributo.
Infine il Sindaco ha ricordato che
quella di cui discutiamo è una tassa di scopo che prima di essere movimentata
va incassata. Per quanto riguarda l’anno in corso sebbene questa l’entrata di
questa imposta fosse stata prevista in bilancio per finanziare le feste del
Santo Patrono e per la manifestazione delle Vele nere, ad essa si è ricorso
solo in piccola parte giacché a queste iniziative si è fatto fronte per lo più
con contributi volontari dei privati e con un contributo della Presidenza del
Consiglio regionale, ma siccome devono essere utilizzate per l’anno in corso
andranno a riequilibrare il Bilancio consuntivo.
“19. Il comma
3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
"3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono
istituire,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma
1 del
presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino
ad un
massimo di
euro 2,50, ai
passeggeri che sbarcano
sul territorio dell'isola
minore, utilizzando compagnie
di navigazione che
forniscono
collegamenti
di linea o
imbarcazioni che svolgono
servizio di
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati
e autorizzati ad
effettuare
collegamenti marittimi verso
l'isola. L'imposta e'
riscossa,
unitamente al prezzo
del biglietto, da
parte delle
compagnie di navigazione o dei soggetti
che svolgono servizio
di
trasporto di persone a fini commerciali e che
sono responsabili del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli
ulteriori adempimenti
previsti dalla legge
e dal regolamento
comunale, ovvero con le
diverse modalita' stabilite dal comune con regolamento
ai sensi
del
predetto articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997,
in
relazione alle particolari modalita'
di accesso alle
isole. Per
l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte
del
responsabile d'imposta si applica la sanzione
amministrativa dal 100
al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o
parziale
versamento dell'imposta si
applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13
del decreto legislativo
18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Per tutto quanto
non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica
l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n.
296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti
nel comune, dai
lavoratori, dagli studenti pendolari,
nonche' dai componenti
dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino
aver pagato l'imposta
municipale propria e che sono
parificati ai residenti.
I comuni
possono prevedere nel regolamento modalita'
applicative del tributo,
nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o
per determinati periodi di
tempo; possono altresi'
prevedere un
aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00
in relazione a
determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo
e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo e
interventi di fruizione
e recupero
dei beni culturali
e ambientali locali
ed altresi'
interventi in materia di polizia locale e sicurezza,
di mobilita' e
viabilita',
di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.".
20. I
regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatti salvi nella parte
in cui sono
in
linea con le disposizioni introdotte dal comma 19
e sono,
comunque,
resi
conformi alle medesime
disposizioni, entro il
termine di
approvazione del
bilancio di previsione,
pendente alla data
di
entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.”
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