Oggetto: Contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto con destinazione per le isole che costituiscono il territorio del Comune di Lipari.
Con riferimento alla missiva di pari oggetto, inviata da codeste Società marittime allo scrivente in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale con nota prot. n. 35216 del 30/10/2008, premesso l’evidente difetto di competenza dello stesso e ferma restando ogni ulteriore valutazione commissariale, si ritiene che nulla possa e debba essere richiesto alle compagnie di navigazione per la mancata riscossione, limitatamente ai trasporti interisole, del contributo aggiuntivo di cui all’art 2 comma terzo dell’Ordinanza di P.C. n. 3225/2002.
Alle motivazioni addotte da codeste compagnie a supporto della tesi che il contributo in questione sia dovuto esclusivamente da persone non residenti provenienti da territori esterni al Comune di Lipari, tesi pienamente condivisa nel merito dallo scrivente, si rassegnano ulteriori considerazioni a supporto ed integrazione del proprio convincimento, ribadito in precedenza.
Già il legislatore con l’ Ordinanza 3225/2002, nello statuire che il “contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto - per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari …(omissis) non potrà comunque essere superiore ad 1 euro per singolo biglietto”, lascia chiaramente presagire quale sia l’importo massimale che può essere richiesto per l’ingresso nell’intero territorio del comune di Lipari.
La specifica del territorio di applicazione del contributo aggiuntivo, circoscritto alle “tratte riguardanti le isole che costituiscono il Comune di Lipari”, appare più come la volontà di sottolineare la peculiarità territoriale (sei isole distinte e separate l’una dall’altra, ricadenti sotto un’unica giurisdizione, fatto certamente anomalo e meritevole di opportuna specificazione) che come una previsione normativa mirante a far pagare il contributo aggiuntivo anche per le tratte interisole.
La stesso parere reso dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile Guido Bertolaso, con nota n. DPC/CG/0060890 del 22-09-2008, costituisce a parer dello scrivente, l’interpretazione autentica dell’Ordinanza n. 3225/2008 che istituisce e regola il contributo aggiuntivo di € 1,00 per il Comune di Lipari, in quanto emanata “SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile”, come testualmente riferito nelle premesse dell’Ordinanza stessa. La valenza di un parere interpretativo reso dal medesimo organo che ha proposto l'atto normativo assume importanza non solo dal punto di vista istituzionale, ma certamente anche tecnico –giuridico.
Un’interpretazione differente creerebbe inoltre alcune anomalie tecniche, che potrebbero facilmente sfociare in evidenti disparità di trattamento per fattispecie analoghe.
Alcuni esempi:
Le cd. “minicrociere” effettuate dalle compagnie di navigazione privata provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, permettono ai propri passeggeri brevi escursioni, nella stessa giornata, anche su tre o quattro isole ricadenti nel territorio del Comune di Lipari. Conformemente alle Ordinanze Commissariali, il contributo aggiuntivo al prezzo del biglietto, corrisposto dai passeggeri delle predette compagnie è comunque di € 1,00 .
Tuttavia, se il medesimo itinerario fosse affrontato da un qualsiasi diportista con le medesime modalità ed identico itinerario, secondo l’interpretazione commissariale questi dovrebbe corrispondere un numero di euro pari al numero delle isole visitate (anche tre o quattro euro al giorno), o nelle quali si fosse anche solo temporaneamente ormeggiato (per un totale di diversi euro al giorno). E’ evidente come tale interpretazione perpetrerebbe una inaccettabile ed insostenibile sperequazione.
Un altro esempio: un villeggiante non residente, raggiunta l’Isola di Lipari con i mezzi di linea e corrisposto il contributo aggiuntivo al vettore pubblico, se volesse noleggiare un piccolo natante per visitare Vulcano (distante appena 5 minuti di navigazione), per poi tornare a Lipari e magari la sera con le compagnie di navigazione locali tuffarsi nella mondanità della vicina isola di Panarea o assaporare lo straordinario spettacolo dello Stromboli in eruzione, sorseggiando malvasia a bordo di una delle innumerevoli imbarcazioni locali che offrono quotidianamente tale servizio, quanto dovrebbe pagare a titolo di contributo aggiuntivo per un solo giorno di escursioni??? Secondo l’interpretazione commissariale, un Euro al vettore pubblico, un Euro per recarsi a Vulcano o anche soltanto per ormeggiarsi in rada e fare un bagno in mare, un altro Euro per tornare a Lipari (in quanto non è specificato da nessuna parte che il ritorno in un isola facente parte del territorio comunale, non rientri comunque nella fattispecie esaminata), ed infine un altro Euro per andare a Panarea o Stromboli per un totale di € 5 giornalieri. Appare illogico e poco sostenibile un ragionamento di questo tipo.
E se lo stesso villeggiante con un piccolo natante privato, nella medesima giornata facesse la spola 3 anche 4 volte, tra Lipari e l’isola di Vulcano, cosa certamente possibile, anche abbastanza frequente, data la distanza minima tra le due isole, quante volte dovrebbe pagare il contributo aggiuntivo? E stante l’interpretazione commissariale che prevede il pagamento per le tratte interisole, quale comma dell’Ordinanza prefettizia imporrebbe che il predetto diportista non debba pagare anche ogni qualvolta, nella stessa giornata, facesse ritorno all’isola di partenza (Lipari), essendo la stessa comunque ricompresa tra le “tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari”? E come verificare l’eventuale inottemperanza in tali fattispecie?
La casistica dei soggetti potenzialmente passivi rispetto al pagamento del contributo aggiuntivo è certamente ampia e meritevole di ulteriori approfondimenti, sarebbero state tuttavia auspicabili, previsioni più dettagliate da includere nel dispositivo commissariale.
Avrebbero giovato a dare risposte chiare ad alcuni quesiti, che non solo agli occhi dello scrivente, appaiono di non facile risoluzione.
Come ad esempio: come mai non è stata prevista la datazione nei biglietti emessi? Come evitare che lo stesso tagliando non possa essere utilizzato infinite volte? Quando e come va obliterato il biglietto? Qual è il deterrente/sanzione previsto dall’Ordinanza in caso di mancata obliterazione o addirittura in caso di mancata emissione del biglietto? etc…
Diceva Oscar Wilde: "Esperienza è il nome che ciascuno da ai propri errori", pertanto è auspicio dello scrivente che proprio sulla scorta dell’esperienza maturata, verranno adottate soluzioni maggiormente appropriate.
Un’altra grave disparità che si intende porre all’attenzione delle SS.LL e che, per quanto di conoscenza dello scrivente, si sta ancora a tutt’oggi perpetrando, riguarda i vettori di linea, concessionari di pubblico servizio, e nello specifico Siremar ed Ustica Lines.
Ho personalmente interpellato gli operatori delle biglietterie Siremar ed Ustica Lines di Lipari per verificare se erano state impartite loro disposizioni in merito all’emissione del contributo aggiuntivo per i non residenti che avessero acquistato biglietti per le tratte interisole, le stesse per le quali il Commissario chiede oggi a codeste compagnie private di pagare in ragione dei passeggeri non residenti trasportati.
Nessuna biglietteria, nè Siremar, nè Ustica Lines, ad oggi, hanno mai fatto pagare il contributo aggiuntivo di € 1,00, di cui all’Ordinanza 3225/2008, per i biglietti “per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari” dunque nel caso di trasporto interisole.
Lo scrivente non è a conoscenza di analoghi solleciti rivolti dal Commissario ai vettori pubblici, di fatto anch’essi inadempienti, secondo l’interpretazione Commissariale.
In conclusione, ribadito l’assoluto difetto di competenza dello scrivente, che rassegna alle SS.LL. le proprie valutazione in quanto espressamente interpellato sulla vicenda, consapevole della totale irrilevanza giuridica dei propri convincimenti ai fini di una corretta interpretazione della “ratio legis” per quanto afferente la tematica in oggetto, e ferma restando ogni ulteriore valutazione commissariale,
IL SOTTOSCRITTO
ritiene che nulla sia dovuto da codeste compagnie per la mancata riscossione, limitatamente ai trasporti interisole, del contributo aggiuntivo di cui all’art.2 comma terzo dell’Ordinanza 3225/2002;
auspica, qualora fosse prorogato lo stato d’emergenza nel territorio delle Isole Eolie oltre il 31/12/2008, una modifica strutturale delle modalità di emissione, riscossione e riversamento del contributo aggiuntivo, che scaturisca dall’esperienza maturata, ma anche dal confronto preventivo, sereno e costruttivo tra le parti (Commissario, Comune di Lipari, Compagnie di navigazione pubbliche e private, Guide vulcanologiche, forze dell’ordine ed addetti al controllo) che a vario titolo sono attori del procedimento di cui all’Ordinanza 3225/2002 e dei provvedimenti consequenziali.
Si resta a disposizione delle SS.LL per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti ossequi.
Francesco Megna
Vice Presidente Consiglio Comunale