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sabato 2 maggio 2009

Lavori sulla via Garibaldi. Il comune difeso dall'avv. Nunziatella Pajno "risparmia" oltre 143 mila euro

Difeso brillantemente dall'avv. Nunziatella Pajno il comune di Lipari ha "risparmiato" euro 143.730,46 (in £. 278.300.977,78) rispetto alla somma che era stata richiesta al giudice dalla ditta Antonino Billè(autrice dei lavori di pavimentazione della via Garibaldi di Lipari) nel contenzioso instaurato con l'Ente. Infatti con propria sentenza(n.248/09) la Corte d'Appello di Messina ha condannato il comune a pagare all'impresa solo € 1590,37, oltre Iva ed interessi moratori a decorrere dalla data del collaudo (28.06.2000). Decisamente tutt'altra cosa rispetto ai circa 145.000 euro richiesti.
Ma ecco come si sono svolti a livello giudiziario i fatti:
Con atto del 06.09-12.1999, l’Impresa per costruzioni Geom. Antonino Billè citava in giudizio il Comune di Lipari per l'accoglimento delle seguenti domande:
a) “Condannare il Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle seguenti somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo:
- £. 3.079.393 (oggi € 1590,37) oltre IVA a titolo di pagamento sulla rata di saldo lavori risultante dallo stato finale;
- £. 49.909.000 (€ 25.775,85) per la “Riserva n. 1”…;
- £. 54.086.156(€ 27.933,17) per la “Riserva n. 2”…;
- £. 10.000.000 (€ 5164,57) per la riserva n. 3 ”…;
b)“Condannare il Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore a risarcire all’Impresa attrice sia tutti i danni patiti e patiendi per il grave ingiustificato inadempimento contrattuale, …quantificati in £. 100.000.000 (€ 51.645,69)… sia al maggior danno subito che …si quantifica in £.50.000.000 (€ 25.822,84)”;
c)“Con vittoria di spese e compensi”.
- Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2000 l’Ente si costituiva in giudizio con l'avvocato Nunziatella Pajno e formulava le seguenti conclusioni:
1) Preliminarmente, autorizzare l’Ente convenuto a chiamare in giudizio il Direttore dei lavori, Geom. Gaudenzio Mollica, con studio in Lipari, Vico Montebello, al fine di essere manlevato da ogni e qualsiasi onere risarcitorio che dovesse essere eventualmente riconosciuto alla controparte in esito al mancato collaudo dell’opera per cui è causa;
2) Per l’effetto, disporre il differimento della prima udienza, ex art.269 c.p.c. onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art.163 bis c.p.c.;
3) Nel merito, dire infondate, inammissibili improponibili e comunque, anche con qualsiasi altra statuizione, rigettare ogni avversa pretesa.
4) In via subordinata, ritenere comunque dovuta solamente la somma di £.14.305.816, limitatamente alle riserve nn. 2 e 3, giusta quanto in narrativa;
5) Si oppone alla richiesta C. T. U. stante la inconducenza della stessa alla luce delle argomentazioni sviluppate dal D.L..
6) Riserva la richiesta e l’articolazione di ogni ulteriore mezzo istruttorio al prosieguo ed infra i termini di legge.
7) Con vittoria di spese e compensi.
Rigettata la richiesta istruttoria (CTU) dell’Impresa Billè la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza dei termini di legge.
Con sentenza n. 15/03 il Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione distaccata di Lipari – statuiva:-
- “Condanna il Comune di Lipari ...al pagamento in favore dell’Impresa Billè ... della somma di euro 7.388,34 (ammontare complessivo delle riserve n. 2 e n.3) oltre interessi legali ...”;
- “Condanna il Comune di Lipari ... a rifondere all’Impresa Billè ... metà delle spese sostenute ...per agire nel presente giudizio ... € 1900,00 oltre Iva e Cassa;
- Condanna il Comune di Lipari ... a rifondere a Mollica Gaudenzio le spese da costui sostenute per difendersi nel presente giudizio ... € 2.100,00 oltre Iva e Cassa”.
Con atto di appello notificato all’Ente presso il procuratore costituito (avv. Annunziata Pajno), il Geom. Antonino Billè già titolare dell’omonima Impresa di Costruzioni chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza con accoglimento di tutte le domande già formulate e non rinunciate.
In data 24.04.2004 si costituiva in giudizio l’Ente con contestuale spiegazione di appello incidentale.
Rigettata ancora una volta l’ammissione della CTU, la Corte di Appello di Messina all’udienza del 22.12.2008, assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n.248/09 depositata in Cancelleria il successivo 01.04.2009, la Corte ha accolto parzialmente l’appello principale proposto dal Billè condannando il Comune di Lipari al pagamento della somma di € 1590,37, oltre Iva ed interessi moratori a decorrere dalla data del collaudo (28.06.2000).
In parziale accoglimento dell’appello incidentale spiegato dal Comune di Lipari, la stessa Corte escludeva la fondatezza delle riserve per carenza di prova e riformava in questo senso l’impugnata sentenza, rigettava le ulteriori domande proposte dal Billè e dichiarava compensate le spese del giudizio di appello.