REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2007, proposto da: Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Reg. Siciliana di Messina, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
e con l'intervento di
ad opponendum:Consorzio Artigiani di Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Giorgianni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
del Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione dell’8/11/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 9/3/2007, n. 11, avente ad oggetto “integrazione del decreto 23/2/2001 concernente approvazione del Piano Teritoriale paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Reg. Siciliana di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il provvedimento impugnato, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione ha adottato disposizioni aventi ad oggetto l’“integrazione del decreto 23/2/2001 concernente approvazione del Piano Territoriale paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie”.
Il Comune ricorrente, con il ricorso in esame, si duole della parziale illegittimità e della manifesta contraddittorietà ed incompletezza della parte dispositiva del detto provvedimento, posto che ivi sarebbe contenuta, rispetto alle aziende artigianali delle Isole, una normativa assolutamente riduttiva e/o comunque di impossibile applicazione e, conseguentemente, manifestamente ingiusta.
In buona sostanza, il Comune ricorrente deduce che il provvedimento avversato é affetto da eccesso di potere, posto che, dopo una serie di premesse corrette, per effetto delle quali le aziende artigianali sono state qualificate di rilevante trasformazione del territorio agli effetti del PDF, non sarebbe stata riconosciuta “alcuna possibilità concreta di applicazione delle dette norme, perché irragionevolmente le disposizioni impugnate omettono di autorizzare espressamente la rimozione dei c.d. detrattori paesistici dal centro urbano attraverso la demolizione e ricostruzione in altro sito idoneo.
E ciò, conformemente alle finalità del P.T.P., nonché alla interpretazione fornita dalla Soprintendenza di Messina”.
Sicché l’Assessorato si sarebbe limitato a formalizzare una norma astratta di principio, di impossibile applicazione e attuazione pratica.
In conclusione, il Comune ricorrente, premesso di aver inviato una nota (prot. n. 16294 del 27.4.2007) all’Assessorato, ove le dette doglianze sarebbero state rappresentate, in assenza di riscontro, ha introdotto il presente gravame richiedendo che “il detto decreto venga dichiarato parzialmente illegittimo o che venga parzialmente censurato (perché incompleto e contraddittorio), nella sola parte – riferita alle aziende artigianali – nella quale non viene espressamente prevista per i c.d. detrattori paesistici, la possibilità di demolizione e ricostruzione in altra area, alla luce della interpretazione della Soprintendenza di Messina”.
Costituitosi, l’Assessorato intimato ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con atto di intervento ad opponendum, il Consorzio artigiani di Lipari ha dedotto una serie di eccezioni preliminari ed ha concluso per l’infondatezza del gravame.
II. La palese infondatezza del ricorso esime il Collegio di esaminare le numerose eccezioni preliminari frapposte dalle parti.
In linea di principio, certamente non rientra nei poteri del Giudice Amministrativo la possibilità di integrare disposizioni volte all’organizzazione del territorio, così come sostanzialmente richiede il Comune ricorrente.
Ciò posto, ritiene il Comune ricorrente che la norma introdotta con la lettera g) all’art. 39 del P.T.P. sia un mera petizione di principio, che non può trovare alcuna concreta attuazione, posto che per i c.d. detrattori paesistici non è stata prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione in altra area, alla luce della interpretazione della Soprintendenza di Messina.
In altri termini, mancherebbero le prescrizioni applicative per consentire che detti detrattori siano demoliti e, contestualmente, sia trasferito il volume tecnico in altro sito.
Anche il tentativo di ricostruire un provvedimento non applicabile (e non meramente integrabile) confligge non solo con i poteri forniti al Giudice amministrativo, ma anche, nel caso di specie, con la normativa di settore.
Il Comune ritiene che detta genericità non possa essere “riempita” dall’adottato P.R.G. e che tra P.T.P. e P.R.G. vi sia un rapporto di prevalenza del primo sul secondo.
In tal senso è sufficiente verificare quanto stabilito dall’art. 145, commi 3 e 4, del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, che così espressamente si esprime:
“3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.
Sicché, mentre è pur vero che sussiste un rapporto di subordinazione del P.R.G. al P.T.P., non è vero che il primo non possa riempire di contenuti il secondo, proprio a fronte di una asserita petizione di principio di quest’ultimo strumento urbanistico asseritamente priva di una disposizione applicativa.
Del resto, la norma aggiunta all’art. 39 del P.T.P., diversamente da quanto ventila parte ricorrente, è esattamente conforme alla proposta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (cfr. pag. 3 del provvedimento del 19.10.2005), che contestualizza detta disposizione proprio agli interventi relativi al settore in argomento programmati con l’adottando P.R.G..
Ne deriva che nessuna incompatibilità tra la norma e la contestualizzazione in P.R.G. è stata individuata dalla Soprintendenza, che ha suggerito la disposizione così come, poi, è stata formulata nel P.T.P. impugnato.
Tanto basta per ritenere infondato il ricorso in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000/00 (1.500/00 per le Amministrazioni resistenti, 2.500/00 per l’interveniente ad opponendum), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2007, proposto da: Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Reg. Siciliana di Messina, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
e con l'intervento di
ad opponendum:Consorzio Artigiani di Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Giorgianni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
del Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione dell’8/11/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 9/3/2007, n. 11, avente ad oggetto “integrazione del decreto 23/2/2001 concernente approvazione del Piano Teritoriale paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Reg. Siciliana di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il provvedimento impugnato, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione ha adottato disposizioni aventi ad oggetto l’“integrazione del decreto 23/2/2001 concernente approvazione del Piano Territoriale paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie”.
Il Comune ricorrente, con il ricorso in esame, si duole della parziale illegittimità e della manifesta contraddittorietà ed incompletezza della parte dispositiva del detto provvedimento, posto che ivi sarebbe contenuta, rispetto alle aziende artigianali delle Isole, una normativa assolutamente riduttiva e/o comunque di impossibile applicazione e, conseguentemente, manifestamente ingiusta.
In buona sostanza, il Comune ricorrente deduce che il provvedimento avversato é affetto da eccesso di potere, posto che, dopo una serie di premesse corrette, per effetto delle quali le aziende artigianali sono state qualificate di rilevante trasformazione del territorio agli effetti del PDF, non sarebbe stata riconosciuta “alcuna possibilità concreta di applicazione delle dette norme, perché irragionevolmente le disposizioni impugnate omettono di autorizzare espressamente la rimozione dei c.d. detrattori paesistici dal centro urbano attraverso la demolizione e ricostruzione in altro sito idoneo.
E ciò, conformemente alle finalità del P.T.P., nonché alla interpretazione fornita dalla Soprintendenza di Messina”.
Sicché l’Assessorato si sarebbe limitato a formalizzare una norma astratta di principio, di impossibile applicazione e attuazione pratica.
In conclusione, il Comune ricorrente, premesso di aver inviato una nota (prot. n. 16294 del 27.4.2007) all’Assessorato, ove le dette doglianze sarebbero state rappresentate, in assenza di riscontro, ha introdotto il presente gravame richiedendo che “il detto decreto venga dichiarato parzialmente illegittimo o che venga parzialmente censurato (perché incompleto e contraddittorio), nella sola parte – riferita alle aziende artigianali – nella quale non viene espressamente prevista per i c.d. detrattori paesistici, la possibilità di demolizione e ricostruzione in altra area, alla luce della interpretazione della Soprintendenza di Messina”.
Costituitosi, l’Assessorato intimato ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con atto di intervento ad opponendum, il Consorzio artigiani di Lipari ha dedotto una serie di eccezioni preliminari ed ha concluso per l’infondatezza del gravame.
II. La palese infondatezza del ricorso esime il Collegio di esaminare le numerose eccezioni preliminari frapposte dalle parti.
In linea di principio, certamente non rientra nei poteri del Giudice Amministrativo la possibilità di integrare disposizioni volte all’organizzazione del territorio, così come sostanzialmente richiede il Comune ricorrente.
Ciò posto, ritiene il Comune ricorrente che la norma introdotta con la lettera g) all’art. 39 del P.T.P. sia un mera petizione di principio, che non può trovare alcuna concreta attuazione, posto che per i c.d. detrattori paesistici non è stata prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione in altra area, alla luce della interpretazione della Soprintendenza di Messina.
In altri termini, mancherebbero le prescrizioni applicative per consentire che detti detrattori siano demoliti e, contestualmente, sia trasferito il volume tecnico in altro sito.
Anche il tentativo di ricostruire un provvedimento non applicabile (e non meramente integrabile) confligge non solo con i poteri forniti al Giudice amministrativo, ma anche, nel caso di specie, con la normativa di settore.
Il Comune ritiene che detta genericità non possa essere “riempita” dall’adottato P.R.G. e che tra P.T.P. e P.R.G. vi sia un rapporto di prevalenza del primo sul secondo.
In tal senso è sufficiente verificare quanto stabilito dall’art. 145, commi 3 e 4, del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, che così espressamente si esprime:
“3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.
Sicché, mentre è pur vero che sussiste un rapporto di subordinazione del P.R.G. al P.T.P., non è vero che il primo non possa riempire di contenuti il secondo, proprio a fronte di una asserita petizione di principio di quest’ultimo strumento urbanistico asseritamente priva di una disposizione applicativa.
Del resto, la norma aggiunta all’art. 39 del P.T.P., diversamente da quanto ventila parte ricorrente, è esattamente conforme alla proposta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (cfr. pag. 3 del provvedimento del 19.10.2005), che contestualizza detta disposizione proprio agli interventi relativi al settore in argomento programmati con l’adottando P.R.G..
Ne deriva che nessuna incompatibilità tra la norma e la contestualizzazione in P.R.G. è stata individuata dalla Soprintendenza, che ha suggerito la disposizione così come, poi, è stata formulata nel P.T.P. impugnato.
Tanto basta per ritenere infondato il ricorso in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000/00 (1.500/00 per le Amministrazioni resistenti, 2.500/00 per l’interveniente ad opponendum), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
2) IL TESTO DELL'INTERVENTO DELL'AVVOCATO ALESSIA GIORGIANNI NELL'INTERESSE DEL CONSORZIO ARTIGIANI DI LIPARI
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIANO SEZIONE DI CATANIA
Atto di intervento ad opponendum
nell’interesse del Consorzio Artigiani di Lipari, in persona del Presidente pro-tempore sig. Fulvio Pellegrino, nato a Lipari il 31.01.1959 ed ivi residente (C.F. PLLFLV59R03E606P) con sede in Lipari Vico Barone rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall’Avv. Alessia Giorgianni (fax.090/6406044 – e-mail: alessia.giorgianni@tin.it)
contro
il Comune di Lipari, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Milena Sindoni
e nei confronti
dell’Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, in persona del legale rappresentante pro-tempore e dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia
nel ricorso R.G.n.1091/07 Sez.I°
Il ricorso proposto dal Comune di Lipari è inammissibile ed infondato e merita di essere rigettato per i seguenti motivi.
I – INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ PER INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO.
Innanzitutto, va evidenziata l’inammissibilità ed improcedibilità del presente gravame per incompetenza territoriale dell’On.le Tribunale adito. Com’è noto, infatti, “In materia di competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali, la regola primaria e generale è quella del foro della sede dell'autorità emanante. …..” (cfr., Consiglio di Stato Sez. VI, 21.2.2007 n.920).
Nella fattispecie in esame la sede dell’Autorità emanante è Palermo ed il presente giudizio doveva essere proposto in quella sede.
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per incompetenza territoriale dell’On.le Tribunale adito spettando la stessa al TAR di Palermo.
II - INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER LA MANCATA NOTIFICA DELLO STESSO AI LEGITTIMI CONTROINTERESSATI.
A ciò si aggiunga, che il ricorso appare inammissibile in quanto lo stesso non è stato notificato al Consorzio artigiani che sono legittimi contraddittori nel presente giudizio.
Non sfuggirà, infatti, all’On.le TAR adito come una eventuale pronuncia a favore del Comune di Lipari che incida sull’area artigianale possa determinare un grave danno nei riguardi del Consorzio Artigiani. Gli artigiani grazie al Decreto Assessoriale qui impugnato hanno presentato una serie di progetti inerenti alle proprie attività che rischiano di essere bloccati con grave danno economico e professionale per gli stessi.
Al riguardo va sottolineato che il Consorzio Artigiani è un controinteressato di diritto risultando, peraltro, la sua posizione nell’atto impugnato. E’ pacifico che quando si impugna un atto amministrativo è necessario notificare, a pena di inammissibilità, a tutti i controinteressati che risultano dall’atto stesso e che la eventuale successiva costituzione per intervento non serve a sanare tale vizio.
E’, pertanto, evidente la incontestabile posizione di controinteressati degli Artigiani delle Isole Eolie e, quindi, del Consorzio Artigiano delle Isole Eolie. Il Tar adito deve, dunque, pronunciare una sentenza di inammissibilità del ricorso secondo il disposto di cui all’art.21 della L.Tar (in merito vedi in termini Consiglio di Stato Sez.IV, 22.6.2006 n.3948).
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso al Consorzio Artigiano delle Isole Eolie che riveste la posizione di controinteressato la cui posizione può essere gravemente lesa da una pronuncia del TAR sul presente giudizio avendo questi interesse alla conservazione dell’atto.
III – INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER MANCATA INDICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI.
Inoltre, il ricorso è inammissibile ed improcedibile in quanto dallo stesso non si riesce ad evincere la causa pretendi stante la sua totale genericità e la mancata indicazione delle presunte violazioni di legge.
Non è, infatti, possibile dal ricorso evincersi le violazioni contestate le stesse non vengono indicate e lo stesso ricorso appare una relazione in cui vengono citati una considerevole quantità di atti che non si capisce come possano essere in contraddizione con il Decreto impugnato.
Com’è noto “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, è necessaria la specificazione dei motivi (cosiddetta causa petendi) che sorreggono - in punto di stretto diritto - l'impugnativa. Tali motivi non possono essere dedotti in modo generico o, comunque (come nella circostanza in cui i soggetti in questione non si sono neppure fatti carico di individuare con esattezza il convenuto), in maniera dubitativa od ipotetica” (cfr., TAR Lazio Roma, Sez. I, 11.7.2006 n.5772).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che “Affinché vi sia impugnazione di un atto occorre che si manifesti una precisa volontà impugnatoria, inequivocabilmente diretta contro quel certo atto, con censure che si dirigano direttamente nei confronti dello stesso e non certamente quando il medesimo funga da riferimento per la “causa pretendi” che si dirige, però, contro un altro atto ( Conferma Tar Campania, sez. III, 27 novembre 1995 n. 612 )” (Consiglio Stato, Sez.IV, 22.9.2005 n.4979).
Le superiori sentenze sono state pronunciate in una logica ben precisa, ossia individuare le cause di violazione onde evitare che il Giudice possa pronunciarsi oltre la causa pretendi peccando così di ultra petizione. Infatti, “È regola generale che il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo. Tale regola rappresenta, proprio con riferimento al concreto esercizio della potestas iudicandi, l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso: sussiste quindi il vizio di ultrapetizione quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene della vita, una utilità che non era stata richiesta e quando, con particolare riferimento al processo amministrativo, fondato sulla denuncia di motivi di illegittimità, abbia esaminato ed accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti. (Annulla Tar Lazio, Latina, 28 maggio 2005 n. 460)” (cfr., Consiglio Stato Sez.V, 9.10.2006 n.5993).
Nella fattispecie in esame, il Comune di Lipari non specifica la causa petendi limitandosi a dedurre genericamente l’illegittimità parziale del Decreto Assessoriale impugnato.
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per mancata indicazione della causa petendi.
IV - INFONDATEZZA DEL RICORSO.
Nel merito va evidenziato che il Decreto Assessoriale impugnato è perfettamente e completamente legittimo anche nella parte che concerne le area artigianali delle Isole Eolie.
Secondo quanto sostenuto dal Comune ricorrente il Decreto assessoriale impugnato sarebbe illegittimo in quanto lo stesso non autorizza “espressamente” la detrazione dei cosiddetti detrattori paesistici dal centro urbano.
Orbene, da quanto sostenuto da parte ricorrente sembra più che evidente che la stessa lamenti più una difficoltà interpretativa che altro. Non appare, infatti, possibile rilevare alcuna violazione di legge o qualsiasi altro profilo di illegittimità, ma semmai solo e semplicemente una difficoltà interpretativa che può essere certamente risolta dalle competenti amministrazioni e che non giustifica la proposizione di un giudizio al TAR.
Peraltro, com’è noto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi soggiace alle stesse regole valevoli in tema di ermeneutica dei contratti: sarà quindi applicabile l'art. 1367 c.c. da parte del giudice di rinvio, in modo da conservare l’atto e mantenerlo idoneo a spiegare effetti giuridici…” (cfr., Cassazione civile , sez. I, 06 novembre 1981, n. 5856).
Non può ritenersi neanche meritevole di pregio la considerazione che il Comune di Lipari fa circa il fatto che nonostante sia stato adottato il nuovo PRG lo stesso non può intendersi tale in quanto sarebbe una duplicazione del PTP. Orbene, o il PRG è tale o andava adottato un atto diverso che concettualmente sia avvicini all’aspetto del Paino Regolatore. A questo punto l’Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’atto che viene definito PRG ma che la stessa non ritiene tale.
A ciò si aggiunga, che il Comune di Lipari nel ricorso chiede che il D.A. sia o annullato in parte o integrato. Orbene, è immediatamente evidente che, pur condividendo la richiesta di maggiore chiarezza nell’esplicazione del testo del Decreto stesso nella parte relativa ai termini di attuazione degli interventi previsti in “D2”, la detta richiesta appare inammissibile ed illogica. Infatti, il TAR non può integrare il Decreto Assessoriale nella parte in cui l’Amministrazione lo ritiene carente essendo un organo di giustizia deputato a valutare la legittimità o meno degli atti e non la loro carenza di forma e di corretta espressione.
La richiesta di integrazione andava, invece, fatta all’Assessorato, ciò avrebbe risparmiato al Comune la proposizione di un ricorso, inammissibile ed inutile, in quanto il detto decreto non otterrà mai una diversa interpretazione da parte del TAR, interpretazione che non può materialmente dare.
Anche per queste ragioni non si comprende la necessità di richiedere l’annullamento del Decreto Assessoriale che in tutti i casi può necessitare di una migliore interpretazione da parte dell’Assessorato (organo competente a darla) e giammai di un annullamento.
Da quanto sopra appare chiaro l’assurdità e l’illogicità del ricorso proposto dal Comune di Lipari che appare assolutamente errato ed infondato e come tale merita di essere rigettato.
P.Q.M.
Si chiede che l’On.le Tribunale, respinta ogni altra contraria eccezione, istanza e difesa, voglia riconoscere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso meglio specificato in epigrafe e, conseguentemente, rigettarlo. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e onorari di difesa da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Con riserva di presentare ulteriori memorie difensive nel proseguo.
Si depositano e allegano gli atti indicati nell’indice del fascicolo di produzione.
Catania, 17.7.2007 (Avv. Alessia Giorgianni)
Ai sensi di legge il sottoscritto Avv. Alessia Giorgianni dichiara che il presente atto di intervento non modifica il valore della causa.
(Avv. Alessia Giorgianni)
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il suesteso atto di intervento recante la procura a margine personalmente a
1) il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro-tempore, nel domicilio eletto presso il suo procuratore e difensore costituito Avv. Milena Sindoni, presso la Segreteria del TAR Catania in Catania Via Milano, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
2) dell’Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
3) della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
4) dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
Atto di intervento ad opponendum
nell’interesse del Consorzio Artigiani di Lipari, in persona del Presidente pro-tempore sig. Fulvio Pellegrino, nato a Lipari il 31.01.1959 ed ivi residente (C.F. PLLFLV59R03E606P) con sede in Lipari Vico Barone rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall’Avv. Alessia Giorgianni (fax.090/6406044 – e-mail: alessia.giorgianni@tin.it)
contro
il Comune di Lipari, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Milena Sindoni
e nei confronti
dell’Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, in persona del legale rappresentante pro-tempore e dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia
nel ricorso R.G.n.1091/07 Sez.I°
Il ricorso proposto dal Comune di Lipari è inammissibile ed infondato e merita di essere rigettato per i seguenti motivi.
I – INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ PER INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO.
Innanzitutto, va evidenziata l’inammissibilità ed improcedibilità del presente gravame per incompetenza territoriale dell’On.le Tribunale adito. Com’è noto, infatti, “In materia di competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali, la regola primaria e generale è quella del foro della sede dell'autorità emanante. …..” (cfr., Consiglio di Stato Sez. VI, 21.2.2007 n.920).
Nella fattispecie in esame la sede dell’Autorità emanante è Palermo ed il presente giudizio doveva essere proposto in quella sede.
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per incompetenza territoriale dell’On.le Tribunale adito spettando la stessa al TAR di Palermo.
II - INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER LA MANCATA NOTIFICA DELLO STESSO AI LEGITTIMI CONTROINTERESSATI.
A ciò si aggiunga, che il ricorso appare inammissibile in quanto lo stesso non è stato notificato al Consorzio artigiani che sono legittimi contraddittori nel presente giudizio.
Non sfuggirà, infatti, all’On.le TAR adito come una eventuale pronuncia a favore del Comune di Lipari che incida sull’area artigianale possa determinare un grave danno nei riguardi del Consorzio Artigiani. Gli artigiani grazie al Decreto Assessoriale qui impugnato hanno presentato una serie di progetti inerenti alle proprie attività che rischiano di essere bloccati con grave danno economico e professionale per gli stessi.
Al riguardo va sottolineato che il Consorzio Artigiani è un controinteressato di diritto risultando, peraltro, la sua posizione nell’atto impugnato. E’ pacifico che quando si impugna un atto amministrativo è necessario notificare, a pena di inammissibilità, a tutti i controinteressati che risultano dall’atto stesso e che la eventuale successiva costituzione per intervento non serve a sanare tale vizio.
E’, pertanto, evidente la incontestabile posizione di controinteressati degli Artigiani delle Isole Eolie e, quindi, del Consorzio Artigiano delle Isole Eolie. Il Tar adito deve, dunque, pronunciare una sentenza di inammissibilità del ricorso secondo il disposto di cui all’art.21 della L.Tar (in merito vedi in termini Consiglio di Stato Sez.IV, 22.6.2006 n.3948).
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso al Consorzio Artigiano delle Isole Eolie che riveste la posizione di controinteressato la cui posizione può essere gravemente lesa da una pronuncia del TAR sul presente giudizio avendo questi interesse alla conservazione dell’atto.
III – INAMMISSIBILITA’ ED IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER MANCATA INDICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI.
Inoltre, il ricorso è inammissibile ed improcedibile in quanto dallo stesso non si riesce ad evincere la causa pretendi stante la sua totale genericità e la mancata indicazione delle presunte violazioni di legge.
Non è, infatti, possibile dal ricorso evincersi le violazioni contestate le stesse non vengono indicate e lo stesso ricorso appare una relazione in cui vengono citati una considerevole quantità di atti che non si capisce come possano essere in contraddizione con il Decreto impugnato.
Com’è noto “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, è necessaria la specificazione dei motivi (cosiddetta causa petendi) che sorreggono - in punto di stretto diritto - l'impugnativa. Tali motivi non possono essere dedotti in modo generico o, comunque (come nella circostanza in cui i soggetti in questione non si sono neppure fatti carico di individuare con esattezza il convenuto), in maniera dubitativa od ipotetica” (cfr., TAR Lazio Roma, Sez. I, 11.7.2006 n.5772).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che “Affinché vi sia impugnazione di un atto occorre che si manifesti una precisa volontà impugnatoria, inequivocabilmente diretta contro quel certo atto, con censure che si dirigano direttamente nei confronti dello stesso e non certamente quando il medesimo funga da riferimento per la “causa pretendi” che si dirige, però, contro un altro atto ( Conferma Tar Campania, sez. III, 27 novembre 1995 n. 612 )” (Consiglio Stato, Sez.IV, 22.9.2005 n.4979).
Le superiori sentenze sono state pronunciate in una logica ben precisa, ossia individuare le cause di violazione onde evitare che il Giudice possa pronunciarsi oltre la causa pretendi peccando così di ultra petizione. Infatti, “È regola generale che il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo. Tale regola rappresenta, proprio con riferimento al concreto esercizio della potestas iudicandi, l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso: sussiste quindi il vizio di ultrapetizione quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene della vita, una utilità che non era stata richiesta e quando, con particolare riferimento al processo amministrativo, fondato sulla denuncia di motivi di illegittimità, abbia esaminato ed accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti. (Annulla Tar Lazio, Latina, 28 maggio 2005 n. 460)” (cfr., Consiglio Stato Sez.V, 9.10.2006 n.5993).
Nella fattispecie in esame, il Comune di Lipari non specifica la causa petendi limitandosi a dedurre genericamente l’illegittimità parziale del Decreto Assessoriale impugnato.
Da qui l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per mancata indicazione della causa petendi.
IV - INFONDATEZZA DEL RICORSO.
Nel merito va evidenziato che il Decreto Assessoriale impugnato è perfettamente e completamente legittimo anche nella parte che concerne le area artigianali delle Isole Eolie.
Secondo quanto sostenuto dal Comune ricorrente il Decreto assessoriale impugnato sarebbe illegittimo in quanto lo stesso non autorizza “espressamente” la detrazione dei cosiddetti detrattori paesistici dal centro urbano.
Orbene, da quanto sostenuto da parte ricorrente sembra più che evidente che la stessa lamenti più una difficoltà interpretativa che altro. Non appare, infatti, possibile rilevare alcuna violazione di legge o qualsiasi altro profilo di illegittimità, ma semmai solo e semplicemente una difficoltà interpretativa che può essere certamente risolta dalle competenti amministrazioni e che non giustifica la proposizione di un giudizio al TAR.
Peraltro, com’è noto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi soggiace alle stesse regole valevoli in tema di ermeneutica dei contratti: sarà quindi applicabile l'art. 1367 c.c. da parte del giudice di rinvio, in modo da conservare l’atto e mantenerlo idoneo a spiegare effetti giuridici…” (cfr., Cassazione civile , sez. I, 06 novembre 1981, n. 5856).
Non può ritenersi neanche meritevole di pregio la considerazione che il Comune di Lipari fa circa il fatto che nonostante sia stato adottato il nuovo PRG lo stesso non può intendersi tale in quanto sarebbe una duplicazione del PTP. Orbene, o il PRG è tale o andava adottato un atto diverso che concettualmente sia avvicini all’aspetto del Paino Regolatore. A questo punto l’Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’atto che viene definito PRG ma che la stessa non ritiene tale.
A ciò si aggiunga, che il Comune di Lipari nel ricorso chiede che il D.A. sia o annullato in parte o integrato. Orbene, è immediatamente evidente che, pur condividendo la richiesta di maggiore chiarezza nell’esplicazione del testo del Decreto stesso nella parte relativa ai termini di attuazione degli interventi previsti in “D2”, la detta richiesta appare inammissibile ed illogica. Infatti, il TAR non può integrare il Decreto Assessoriale nella parte in cui l’Amministrazione lo ritiene carente essendo un organo di giustizia deputato a valutare la legittimità o meno degli atti e non la loro carenza di forma e di corretta espressione.
La richiesta di integrazione andava, invece, fatta all’Assessorato, ciò avrebbe risparmiato al Comune la proposizione di un ricorso, inammissibile ed inutile, in quanto il detto decreto non otterrà mai una diversa interpretazione da parte del TAR, interpretazione che non può materialmente dare.
Anche per queste ragioni non si comprende la necessità di richiedere l’annullamento del Decreto Assessoriale che in tutti i casi può necessitare di una migliore interpretazione da parte dell’Assessorato (organo competente a darla) e giammai di un annullamento.
Da quanto sopra appare chiaro l’assurdità e l’illogicità del ricorso proposto dal Comune di Lipari che appare assolutamente errato ed infondato e come tale merita di essere rigettato.
P.Q.M.
Si chiede che l’On.le Tribunale, respinta ogni altra contraria eccezione, istanza e difesa, voglia riconoscere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso meglio specificato in epigrafe e, conseguentemente, rigettarlo. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e onorari di difesa da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Con riserva di presentare ulteriori memorie difensive nel proseguo.
Si depositano e allegano gli atti indicati nell’indice del fascicolo di produzione.
Catania, 17.7.2007 (Avv. Alessia Giorgianni)
Ai sensi di legge il sottoscritto Avv. Alessia Giorgianni dichiara che il presente atto di intervento non modifica il valore della causa.
(Avv. Alessia Giorgianni)
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il suesteso atto di intervento recante la procura a margine personalmente a
1) il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro-tempore, nel domicilio eletto presso il suo procuratore e difensore costituito Avv. Milena Sindoni, presso la Segreteria del TAR Catania in Catania Via Milano, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
2) dell’Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
3) della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.
4) dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania Via Vecchia Ognina, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
incaricato di ricevere le notificazioni.