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lunedì 23 agosto 2010

Spiagge "chiuse" per qualche ora. Poi dopo una attenta lettura delle ordinanze (che vi proponiamo) via libera in ampi tratti non a rischio

Allarme e preoccupazione stamattina a Lipari, tra gli operatori di vari settori, per la presenza di una motovedetta della Guardia Costiera che ha impedito per qualche ora l'accesso a varie spiagge. Il divieto, veniva evidenziato, è susseguente alle ordinanze di Protezione civile emesse il 20 agosto dal sindaco di Lipari.
Le proteste dei diretti interessati, l'intervento in prima persona dell'assessore Giuseppe Finocchiaro e una più attenta lettura delle ordinanze ha permesso di superare la situazione e permettere l'accesso ad ampi spazi di spiagge non interdette.
Infatti come anche da noi sostenuto, dopo una attenta lettura, il divieto in alcune spiagge, non è generalizzato. Piuttosto contenuto a porzioni delle stesse.
Nell'ottica di fornire un prezioso servizio alla collettività, pur occupando esse un notevolissimo spazio del nostro sito, pubblicando tutte le ordinanze emesse. Nella speranza di fare anche chiarezza.


COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it

Ordinanza N. ____36____ del ____20 Agosto________
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità nella “Spiaggia di Cannitello nell’isola di Vulcano.
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 7 riferita alla “Spiaggia di Cannitello” dell’isola di Vulcano secondo la quale:
la “Spiaggia di Cannitello” è caratterizzata da un versante che contorna la spiaggia il quale è interessato da fenomeni di crollo non riferibili al sisma del 16 agosto, con massi di dimensioni intorno al metro cubo, che al momento sono arrestati a mezza costa grazie alla presenza del materasso detritico che addolcisce la pendenza e della vegetazione e per tale motivo si ritiene opportuno fare inibire alla fruizione le fasce di terreno al piede delle scarpate per una larghezza di non meno 10 metri;
la “Spiaggia di Cannitello”, nella porzione meridionale, pur non manifestando segni di crolli recenti del versante sovrastante, deve essere inibita dato il permanere di un rischio potenziale;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose in corrispondenza delle scarpate in frana della “Spiaggia di Cannitello” per una distanza cautelativa non inferiore ai dieci metri.
limitatamente porzione meridionale della “Spiaggia di Cannitello”, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile per una distanza non inferiore a dieci metri.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. _35_______ del __20 Agosto__________
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località Gelso e Spiaggia dell’Asino nell’isola di Vulcano.
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 6 riferita alla “Spiaggia di Gelso” e “Spiaggia dell’Asino” dell’isola di Vulcano secondo la quale:
la “Spiaggia di Gelso” è interessata da modesti fenomeni di crollo di massi con pezzatura inferiore al metro cubo che sono, al momento, frenati dal materasso detritico e dalla vegetazione presente;
la “Spiaggia dell’Asino” nella porzione occidentale della Spiaggia dell’Asino è sovrastata da una scarpata verticale già inibita all’uso da un cordone di sicurezza;
limitatamente alle porzioni di costa più acclivi e aggettanti sulla spiaggia, si suggerisce di adottare provvedimenti cautelari di inibizione alla fruizione del tratto di spiaggia prospiciente e comunque non inferiore alla metà dell’altezza della parete.
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile dell’isola di Lipari, denominato “Gelso” nel tratto compreso tra il molo e la Spiaggia dell’Asino per una distanza cautelativa non inferiore ai dieci metri.
limitatamente al tratto occidentale della “Spiaggia dell’Asino”, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile per una distanza non inferiore a dieci metri.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. ____34____ del ______20 Agosto______
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località Spiaggia di Valle Muria nell’isola di Lipari.

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 5 riferita alla Spiaggia di “Valle Muria” secondo la quale l’intera spiaggia è diffusamente interessata da importanti crolli di roccia alcuni dei quali sicuramente riferibili all’evento sismico del 16 agosto e per questo permangono elevati rischi residui connessi ad ulteriori fenomeni di crollo e che pertanto si suggerisce alle Autorità competenti di disporre ogni ulteriore misura utile alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla fruizione della spiaggia, estendendo il divieto ad una distanza dal piede della scarpata pari all’intero arenile e comunque non inferiore alla metà dell’altezza massima della parete sovrastante ;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile dell’isola di Lipari, denominato “Spiaggia di Valle Muria” fra “Punta di Ponente” e “Punta di Levante” per una distanza cautelativa non inferiore ai cento metri.
limitatamente al tratto a Nord della Spiaggia di “Valle Muria”, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile fino a quando non verranno eseguiti interventi di bonifica e/o protezione attiva finalizzati alla mitigazione del rischio.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. __33______ del ____20 Agosto________
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località “Spiaggia di Vinci” nell’isola di Lipari.

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare della scheda di sopralluogo n° 4 riferita alla “Spiaggia di Vinci” secondo la quale la porzione centrale e orientale della spiaggia è interessata da importanti fenomeni di crollo localizzato e relativo accumulo di materiale roccioso con evidenze di attivazione recente legate all’evento del 16 agosto, considerato che nel corso dei sopralluoghi successivi all’evento sismico sono stati osservati ulteriori fenomeni di crollo non associati a cause perturbatrici specifiche nell’intera porzione centrale e orientale della spiaggia. Pertanto si ritiene che permangano elevati rischi residui connessi ad ulteriori fenomeni di crollo e si suggerisce alle Autorità competenti di disporre ogni ulteriore misura utile alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla fruizione della spiaggia, estendendo il divieto ad una distanza dal piede della scarpata pari all’intero arenile e comunque non inferiore alla metà dell’altezza massima della parete sovrastante. Per quanto riguarda il tratto più a occidente della “Spiaggia di Vinci”, occorre rilevare che, pur non essendovi evidenze macroscopiche di distacchi di massi riferibili all’evento sismico del 16 agosto, non può escludersi che lo scuotimento abbia modificato l’equilibrio statico degli elementi lapidei che si riescono a distinguere da una osservazione distale, creando le condizioni per fenomeni di rotolamento lungo il pendio fino alla spiaggia. Di conseguenza, anche tale area è da considerarsi, allo stato attuale delle conoscenze, a rischio per crolli e rotolamenti di massi e se ne suggerisce, in via cautelare, l’interdizione alla fruizione. Tenuto conto della valenza turistica dell’area, ai fini della mitigazione del rischio potrebbe essere opportuno effettuare indagini di dettaglio finalizzate, in linea di massima:
al disgaggio, laddove possibile, dei massi instabili;
alle valutazioni degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva.
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile dell’isola di Lipari, denominato “Spiaggia di Vinci” fra “Punta della Crapazza” e “Punta del Perciato” per una distanza cautelativa non inferiore ai cento metri.
limitatamente al tratto più a occidente della “Spiaggia di Vinci”, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa e l’arenile fino a quando non verranno eseguiti interventi di bonifica e/o protezione attiva finalizzati alla mitigazione del rischio.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. _____31___ del ____20 Agosto________
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località Pietra Liscia – Arena – La Cava nell’isola di Lipari.

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 2 riferita alla località “Pietra Liscia – Arena – La Cava” secondo la quale:
- il margine meridionale della spiaggia, per una larghezza di circa 10 m., è sovrastato da uno sperone roccioso con un elevato grado di fratturazione e con massi già separati e disarticolati che sono incastri e in evidente procinto di cadere;
- nella suddetta porzione meridionale vi sono evidenze di crolli di rocce riferibili all’evento sismico del 16/08/2010;
- le attuali condizioni di rischio residuo connesse ad ulteriori fenomeni di crollo sono elevate e tali da suggerire alle Autorità competenti di confermare e disporre ogni misura utile alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla fruizione della spiaggia, estendendo il divieto di accesso e transito a tale area ad una distanza dal piede della scarpata non inferiore alla metà dell’altezza della parete stessa;
- la mitigazione del rischio potrebbe preliminarmente effettuarsi con interventi di bonifica e contestuale valutazione delle condizioni geostrutturali dell’ammasso roccioso per un eventuale intervento di protezione attiva.
- è opportuna l’apposizione di adeguata cartellonistica monitoria in relazione all’accesso alle strutture murarie che appaiono in precarie condizioni strutturali;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di Valutazione, Pianificazione e Censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
Visto l’art. 650 del C.P.;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo l’estremo margine meridionale dell’arenile denominato “pietra liscia”dell’isola di Lipari.
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO della sosta , del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose in prossimità ed all’esterno delle strutture murarie del vecchio stabilimento della cava di pomice denominato “La Cava”;
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.;
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza;
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. ____32____ del ___20 Agosto_________
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località Spiaggia della Papesca – Stabilimento Balneare “WHITE BEACH” nell’isola di Lipari.

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 3 riferita alla località Spiaggia della Papesca – Stabilimento Balneare “WHITE BEACH” secondo la quale le criticità sono rappresentate:
- da una frana di crollo, riattivatasi nel corso dell’evento sismico del 16 agosto, presente nell’estremità settentrionale della spiaggia che lascia permanere uno stato di rischio residuo elevato; le attuali condizioni di rischio residuo sono elevate e tali da suggerire l’interdizione della porzione settentrionale della spiaggia, fino a quando non verranno eseguiti interventi di bonifica e/o protezione attiva finalizzati alla mitigazione del rischio;
- dalla presenza di uno sperone di roccia, fortemente alterato, fratturato e in stato di equilibrio precario, che insiste sul campo di calcetto prossimo allo stabilimento; le attuali condizioni di rischio residuo sono elevate e tali da suggerire l’interdizione della porzione di campo più prossima allo sperone roccioso, fino a quando non verranno eseguiti interventi di bonifica e/o protezione attiva finalizzati alla mitigazione del rischio;
- da un blocco di roccia, ubicato nel settore centrale della spiaggia, a monte di un locale dell’impianto balneare; tale blocco, non ispezionato per impraticabilità dei luoghi, risulta separato dall’impianto balneare da uno spazio di terreno incolto poco accessibile a persone e automezzi; si ritiene opportuno ordinare al proprietario di non permettere l’accesso ad alcuno in tale area sottostante lo sperone e di valutare l’eventualità di provvedere ad una soluzione tecnica per l’eliminazione della pericolosità;
- da fenomeni di crollo localizzato nella parte meridionale della spiaggia tali che si ritengono elevate le condizioni di rischio residuo.
di conseguenza, per le porzioni di spiaggia sopra descritte, per le quali permangono rischi residui connessi ad ulteriori fenomeni di crollo, si suggerisce alle Autorità competenti di confermare e disporre ogni ulteriore misura utile alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla fruizione della spiaggia, estendendo il divieto di accesso e transito per le aree suddette ad una distanza dal piede della scarpata non inferiore alla metà dell’altezza della parete stessa.
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di Valutazione, Pianificazione e Censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
Visto l’art. 650 del C.P.;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose nei seguenti siti:
della porzione settentrionale della spiaggia di “White Beach”;
della porzione di campo più prossima allo sperone roccioso posto sul versante settentrionale della spiaggia che si trova in precario stato di equilibrio, fino a quando non verranno eseguiti interventi di bonifica e/o protezione attiva finalizzati alla mitigazione del rischio;
dell’area sottostante il blocco di roccia, ubicato nel settore centrale della spiaggia, a monte di un locale dell’impianto balneare;
nella parte meridionale della spiaggia di “White Beach”.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.;
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza;
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

COMUNE DI LIPARI
(PROVINCIA DI MESSINA)
www.comunelipari.it urp@comunelipari.it
Ordinanza N. __30______ del _______20 Agosto_____
Oggetto: Istituzione divieti a salvaguardia della pubblica incolumità in Località di Punta Castagna “Spiaggia dei Gabbiani” nell’isola di Lipari

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazione colpite da calamità di protezione civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59;
Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Tenuto conto degli indirizzi Operativi emanati dal Capo Dipartimento per la “gestione delle Emergenze” del 03 dicembre 2008;
Considerata la situazione di emergenza in atto, in relazione agli eventi sismici verificatasi a partire dal 16 agosto 2010 ed alle relative conseguenza che hanno causato nel territorio del Comune di Lipari ed in particolare nell’isola di Lipari e Vulcano, ed in riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 15:25 del 16 agosto 2010, in linea a quanto disposto con Determina Sindacale 42/2008;
Pervenuta l’intesa, anche, con il Dipartimento Regionale di Protezione civile, relativamente al contributo di uomini e mezzi per il coordinamento del centro operativo comunale;
Considerato che per meglio coordinare gli interventi, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16/08/2010, è stato attivata una struttura di coordinamento operativo comunale ove poter assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza in modo da poter realizzare un sistema coordinato e funzionale di soccorsi che preveda la presenza e la partecipazione degli Enti e dei soggetti coinvolti in un contesto di sinergie operative;
Vista la relazione finale della redatta dal Responsabile della Funzione Tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni, dott. Giuseppe Basile e trasmessa in data 18/08/2010 dal Coordinatore del COC, Dott. Domenico Russo;
Preso atto degli accertamenti tecnici effettuati in corrispondenza delle strutture e dei siti che hanno risentito dell’evento sismico del 16/08/2010 ed in particolare la scheda di sopralluogo n° 1 riferita alla “Spiaggia dei Gabbiani” secondo la quale:
- la porzione centrale della spiaggia non sembra interessata da particolari criticità legate a fenomeni di dissesto con la sola eccezione rappresentata dalla presenza di piccole aree di distacco probabilmente mobilizzatesi a seguito dell’evento sismico del 16/08/2010;
- il margine orientale della spiaggia è oggetto di fenomeni di crollo apparentemente recenti, probabilmente da ricondurre all’evento sismico del 16/08/2010;
- l’area a monte della spiaggia, sopra pareti sub verticali di materiale litoide, mostra la presenza di materiale di riporto, soggetto a facile erosione e localmente decorticato;
e pertanto permangano elevati rischi residui connessi ad ulteriori fenomeni di crollo e quindi le Autorità competenti debbono confermare e/o disporre ogni ulteriore misura utile alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla fruizione della spiaggia, estendendo il divieto all’intera spiaggia e comunque ad una distanza non inferiore alla metà dell’altezza massima della parete;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità secondo le indicazioni provenienti dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Funzione Tecnica di Valutazione, Pianificazione e Censimento danni del C.O.C.;
Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per il quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;
Visto l’art. 650 del C.P.;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo il tratto di costa dell’isola di Lipari, denominato “Spiaggia dei Gabbiani” per una distanza cautelativa non inferiore ai cento metri
per l’incolumità pubblica, per la sicurezza e per la salvaguardia della vita, IL DIVIETO ASSOLUTO, della balneazione, della sosta, del transito e di qualsiasi tipo di azione che presupponga la permanenza di persone e/o cose lungo l’arenile dell’isola di Lipari, denominato “Spiaggia dei Gabbiani”.
Per chi viola le disposizioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i
l'inosservanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà sanzionata con l'art. 650 c.p.;
A tutte le Forze di Polizia l’esecuzione della presente Ordinanza;
DISPONE
L’apposizione, da parte degli operai comunali, dei cartelli di divieto sulla zona interessata.
La notifica della presente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lipari Comando della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Luogotenenza della G.d.F. di Lipari, al Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Domenico Russo n.q. di Responsabile del Servizio di protezione Civile Comunale, al Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale.
La Trasmissione della presente al Prefetto di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034/71, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della medesima, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di gg. 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Sicilia. Ai sensi della L.R. n. 10/91, si comunica che, il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Russo, e che i relativi atti sono visionabili presso l’Ufficio dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale durante gli orari di ricevimento al pubblico.
Il SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)