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mercoledì 4 aprile 2012

Punto nascite di Lipari non chiude. La sentenza del TAR

Questa la sentenza del Tar sul punto nascite di Lipari :

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Filoreto D'Agostino, Presidente Nicola Maisano, Consigliere Maria Cappellano, Primo Referendario Estensore per l'annullamento- del decreto dell’Assessore regionale della Salute del 2 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. del 5 gennaio 2012, n.1, avente ad oggetto Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita, nella parte in cui non prevede il punto nascita di I livello presso l’Ospedale di Lipari;

- nonché del provvedimento, del quale non si conosce numero e data, con il quale è stato disattivato il punto nascita presso l’Ospedale medesimo; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 372 del 2012, proposto da: Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Saitta, e con domicilio eletto in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza; - l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Alì, e con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio della d.ssa Alessandra Allotta;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal Comune ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della salute;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (d’ora in poi “ASP”), con le relative deduzioni difensive;Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del 3 aprile 2012 i difensori delle parti, presenti come da verbale;Visti gli atti tutti della causa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:- con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Comune di Lipari ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e, in particolare, 1) il decreto dell’Assessore regionale della salute, nella parte in cui non prevede il punto nascita di I livello presso l’Ospedale di Lipari; 2) il provvedimento eventualmente adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (d’ora in poi “A.S.P.”), di disattivazione del punto nascita di Lipari, in esecuzione del decreto assessoriale;- ha censurato il primo provvedimento per violazione dell’art. 3, co. 14, del d. lgs. n. 502/1992; per contrasto tra il decreto assessoriale e il Piano sanitario regionale 2011/2013; nonché, per difetto di motivazione; il secondo provvedimento, per violazione dell’art. 3 del decreto assessoriale impugnato;

- si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della salute;
- si è costituita in giudizio l’A.S.P. di Messina, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita impugnazione di atti non lesivi, nonché per inesistenza di alcun atto dell’Azienda, avente ad oggetto l’immediata disattivazione del punto nascita isolano; nel merito, ha avversato il ricorso, chiedendone il rigetto;
- all’adunanza camerale del 3 aprile 2012, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, presenti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;

Ritenuto che:- preliminarmente, il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente richiesta dal difensore di parte ricorrente, e non avversata dalle altre parti, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare;

- sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione e l’interesse del Comune di Lipari ad impugnare il decreto di riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita, riferito (anche) alla struttura ricadente nel suo ambito territoriale, atteso che detto ente ha l’esponenza degli interessi riferibili alla popolazione stanziata sul territorio di riferimento; ed è titolato, in quanto tale, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità dallo stesso rappresentata (ex plurimis: Consiglio di Stato, VI, 19 giugno 2008, n. 3066; T.a.r. Lazio, Roma, I, 8 marzo 2011, n. 2088; T.a.r. Puglia, Bari, I, 19 aprile 2006, n. 1362);
- per quanto appena rilevato, non merita adesione l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla A.S.P. per dedotta mancanza di lesività del provvedimento impugnato, atteso che, venendo in rilievo un atto potenzialmente incidente sul diritto alla salute della comunità locale, la lesività può ben considerarsi in re ipsa;
- nel merito, si ritiene fondato, con carattere assorbente, il dedotto difetto di motivazione del decreto assessoriale, nella parte in cui è prevista la disattivazione del punto nascita nel comune di Lipari, e del contrasto con le previsioni del Piano sanitario regionale 2011/2013;

Ritenuto, in particolare, che il Piano Sanitario Regionale “Piano della salute” 2011-2013 (PRS), versato in atti da parte ricorrente, ha previsto:

- per le strutture ospedaliere esistenti nelle isole minori –Pantelleria e Lipari – la rifunzionalizzazione e l’attivazione di un percorso nascita e chirurgico secondo un “doppio binario”, che prevede il trasferimento in presidi a maggiore complessità delle gravidanze a rischio, limitando le attività ostetriche e chirurgiche in loco ai casi di minore complessità; e disponendo, così, il mantenimento del punto nascita isolano per tali ultimi casi
-ha introdotto, come eccezione alla disattivazione dei punti nascita con numero di parti inferiore a 500/anno, la peculiare situazione dei punti nascita in zona disagiata, prevedendo il mantenimento dei punti nascita che…rispondono alle caratteristiche di zona …disagiata, e/o con notevole distanza dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello superiore più vicine”;

- sicché la prevista soppressione del punto nascita presso la struttura ospedaliera dell’isola di Lipari si pone in contrasto con le previsioni appena riportate;

Ritenuto, altresì, che il decreto impugnato - contraddittoriamente e senza alcuna motivazione - stabilisce, per un verso, di tenere conto delle eventuali modifiche in dipendenza dell’adozione, da parte del Ministero della Salute, del Piano Nazionale Isole Minori (pag. 52); con affermazione, che avrebbe dovuto comportare un sostanziale stralcio della posizione del punto nascita isolano;

- per altro verso, non include nell’allegata tabella il punto nascita in interesse tra le strutture mantenute operative, senza spiegare le ragioni della mancata applicazione della deroga prevista dal PRS per le zone disagiate;

Ritenuto, quindi, per quanto fin qui rilevato, che:

- il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il decreto assessoriale impugnato nella parte in cui non prevede il punto nascita di I livello presso l’Ospedale di Lipari;

- stante quanto rappresentato dall’A.S.P., non sussistono, invece, provvedimenti espressi, posti in essere dall’A.S.P. medesima, incidenti sul funzionamento del punto nascita, sicché il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti appena spiegati;

- peraltro, considerata la rappresentata situazione di immediata disattivazione, di fatto, del punto nascita di Lipari, si pone a carico dell’A.S.P., ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., l’onere di verificare che la struttura ospedaliera continui, nelle more di una definitiva riorganizzazione del sistema nelle isole minori, a garantire all’utenza il servizio pubblico relativo al percorso nascita;

- attesi gli specifici profili della controversia, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE IL SEGRETARIO
Angelo Pirrone Maria Cappella

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