Riceviamo dal signor Lucio Raffaele e pubblichiamo:
Al Sindaco
del Comune di Lipari
Marco
Giorgianni
Al
Consiglio Comunale
alla
polizia municipale di lipari
DEPURATORE
DI CANNETO DENTRO
ISTANZA
AL SINDACO DA PARTE DEI CITTADINI DI LIPARI
I
sottoscritti cittadini ed elettori del Comune di Lipari residenti
nell’Isola di Lipari espongono quanto segue:
Premesso
- che con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Lipari dal 14 ottobre al 24 ottobre 2013, il Commissario Delegato OPCM 3738/2009 provvedeva a presentare avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in ordine al progetto esecutivo del depuratore di Canneto – Dentro;
- che il Commissario riduceva immotivatamente a 10 giorni il termine per la presentazione delle osservazioni e non allegava il progetto esecutivo;
- che il termine di dieci giorni per presentare le osservazioni decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione e dunque dal 24 ottobre 2013 - dovendo ritenersi la presunzione legale di conoscenza avvenuta solo in tale data - non è ancora scaduto;
- che veniva disposta la convocazione urgente del Consiglio Comunale in ordine alla presentazione delle osservazioni nonché per lamentare la mancata allegazione del progetto esecutivo;
- che nel corso dell’incontro di domenica 20 ottobre 2013 Lei ebbe a riferire che il Commissario l’aveva rassicurata che il progetto esecutivo prima dell’approvazione doveva passare dal Consiglio Comunale e da un’apposita Commissione e che le osservazioni del Comune sarebbero, quindi, state presentate solo dopo la formale notifica del progetto esecutivo al Comune;
- che, invero, la fiducia che Lei ha, come dovere istituzionale, riposto nei confronti del Commissario Delegato e del RUP che agiscono quale pubblica amministrazione, appare essere stata tradita;
- che, infatti, contravvenendo a quanto a Lei riferito ed alla assicurazioni che erano state date a Lei e, conseguentemente, a tutta la cittadinanza di Lipari, il Commissario Delegato, disinteressandosi del parere del Sindaco e del Comune di Lipari, non solo ha approvato il progetto in data 24 ottobre 2013 quando non erano ancora trascorsi i dieci giorni di termine per le osservazioni ma ha anche disposto in pari data i provvedimenti di occupazione d’urgenza ed esproprio fissando al 4 novembre 2013 le prime occupazioni;
- che tale comportamento del Commissario, a parere dei sottoscritti cittadini, appare costituire costituisce un’evidente offesa arrecata alla Sua persona ed a tutta la cittadinanza di Lipari;
- che i sottoscritti intendono, pertanto, tutelare la Sua figura e quella dell’intera cittadinanza di Lipari;
- che, infatti, il passaggio del progetto al Consiglio Comunale come da Lei sempre sostenuto è necessaria ai sensi della normativa regionale vigente che non può essere derogata dal Commissario Delegato;
- che nel PRG approvato dal Consiglio Comunale il depuratore è stato localizzato nell’area di Pignataro;
- che alla data del 26 ottobre 2013 i lavori sembrano essere già iniziati atteso che sono stati effettuati degli sbancamenti e pulizia sui terreni cui ai mappali 167,168 e 169 del foglio 85;
CONSIDERATO
- che, in materia di pianificazione urbanistica, nella Regione Siciliana con riferimento alla localizzazione di impianti di depurazione trova applicazione lo speciale disposto dell’art. 45 della Legge Regionale n. 27 del 15 maggio 19861;
- che il Commissario Delegato non può derogare alla LR 27/1986 Sicilia che disciplina specificatamente gli impianti di depurazione trattandosi di legge speciale che - per il noto principio lex specialis derogat generali – è sovraordinata al DPR 327/2001 ed alla LR 21/1985;
- che tale norma, dunque, trova piena applicazione nel caso di specie;
- che, pertanto, per la realizzazione dell’impianto di depurazione occorre: a) l’autorizzazione dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente b) il parere del Consiglio Regionale dell’urbanistica c) la deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell' impianto e degli elaborati tecnici necessari all' individuazione urbanistica dell' opera;
- che dunque allo stato la realizzazione dei lavori per l’impianto di depurazione di Canneto Dentro è contraria alle previsioni del PRG e pertanto l’inizio dei lavori dovrebbe ritenersi abusivo;
- che nella Regione Siciliana ai sensi dell’art. 4 della Legge 47/1985 come integrato dall’art. 2 della Legge Regionale 37/1985 ”Il sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione”
- che, per le motivazioni già esposte, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate per il depuratore non sono conformi agli attuali strumenti urbanistici ed è dovere del Sindaco verificarne la rispondenza;
- che ai sensi del quarto comma dell’art. 4 L47/1985 “ qualora sia constatata l' inosservanza di norme prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi 60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino”
- che dunque il Sindaco ha il potere/dovere di emanare in via cautelativa l’ordinanza di sospensione lavori, chiedendo, semmai nelle more un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine all’applicazione o meno della LR 27/1986 ed alla possibilità di una sua deroga;
- che ai sensi dell’art. 27 del DPR 380 tale potere/dovere grava anche in capo al Dirigente e al responsabile dell’Ufficio Comunale;
- che inoltre il Comune di Lipari non può porre in essere il vincolo all’esproprio e la variante allo strumento urbanistico stante la palese violazione dell’art. 45 della Legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
CONSIDERATO INOLTRE
- che come da Lei sempre correttamente affermato ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente deve essere trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico, e pertanto il progetto doveva e deve passare al Consiglio Comunale per l’approvazione della variante urbanistica;
RILEVATO
- che il progetto esecutivo approvato sembra essere totalmente difforme dal progetto definitivo cui alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010;
- che, infatti, non è più prevista la messa in sicurezza del pendio – che costituiva tra l’altro la parte più onerosa dei lavori dati in appalto ed a fronte dei quali dovrebbe essere stato stanziato il contributo economico messo a disposizione della ditta appaltante – nonché sembra che anche la posizione ed il numero dei fabbricati siano difformi;
- che la messa in sicurezza del pendio era stata qualificata necessaria con il progetto definitivo;
- che non si ha contezza se tale omessa messa in sicurezza del pendio sia stata autorizzata dal Genio Civile e come cittadini si vuole essere certi che in concomitanze con “bombe d’acqua” sia escluso il verificarsi di eventi franosi specialmente durante la fase di esecuzione dei lavori;
- che, dunque, ai sensi dell’art. 49 DPR 554/199 è doveroso chiedere una nuova conferenza di servizi in quanto i pareri resi alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010 sono relativi ad un altro e diverso progetto e dunque gli stessi non sono più validi ed applicabili;
Tanto premesso, ritenuto e rilevato i sottoscritti al fine di
tutelare la figura del Sindaco e della intera città e comunità di
Lipari
INVITANO IL SINDACO A
- Emanare immediatamente ordinanza di sospensione lavori – che sembrano essere già iniziati - atteso che i lavori per la realizzazione del depuratore sarebbero da considerare abusivi in quanto in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e chiedere nelle more dell’emanazione del provvedimento definitivo un parere alla Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- Sospendere immediatamente i pareri già resi in sede di conferenza di servizi del 6 dicembre 2010 atteso che il progetto esecutivo approvato appare prima facie completamente diverso rispetto a quello per cui erano stati resi i pareri dai competenti funzionari del Comune;
- Diffidare il Commissario Delegato dalla prosecuzione delle procedure di occupazione e dei lavori in corso;
- Chiedere alla Presidenza del Consiglio l’immediata rimozione dell’avv. Luigi Pelaggi dal ruolo di Commissario Delegato;
- Chiedere la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 49 DPR 554/199 in quanto il progetto sottoposto alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010 sembra aver subito delle rilevanti modifiche;
- Chiedere all’Ufficio del Genio Civile di Messina di sospendere tutte le autorizzazioni date al progetto definitivo e di ordinare la sospensione dei lavori affinché sia verificata la tutela della sicurezza degli abitanti di Canneto alla luce dello stralcio della messa in sicurezza del pendio rispetto al progetto definitivo portato alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010;
- Verificare le motivazioni per cui si è proceduto alle rilevanti modifiche rispetto al progetto esecutivo, se vi è un risparmio erariale dovuto all’omessa sistemazione del pendio, nonché se lo stralcio della messa in sicurezza del pendio come previsto nel progetto definitivo approvato sia condivisibile o meno e garantisca la sicurezza dei cittadini residenti in Canneto in caso di alluvioni o “bombe d’acqua”;
- Non porre il vincolo all’esproprio e la variante al piano urbanistico sui terreni interessati dal progetto esecutivo stante la palese violazione dell’art. 45 Legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986 non essendo state seguite le specifiche procedure dettate per la localizzazione del depuratore e la violazione dell’art. 19 DPR 327/2001 non essendo stata disposta l’adozione da parte del Consiglio Comunale ai sensi del terzo comma della predetta norma;
- Presentare immediate osservazioni al Commissario nel procedimento di avvio dell’apposizione del vincolo all’esproprio i cui termini non sono ancora scaduti;
- Impugnare avanti tutte le competenti autorità giurisdizionali i provvedimenti emessi dal Commissario Delegato;
chiedono inoltre al consiglio comunale di lipari
di ribadire le posizioni già assunte all’unanimità in tutti i
precedenti Consigli Comunali e di disporre urgentemente
un’ulteriore convocazione per discutere della questione
depuratore.
CHIEDONO INOLTRE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
di accertare l’eventuale inizio dei lavori (sbancamenti e pulizia
dei terreni siti in contrada Canneto Dentro) e di riferire
immediatamente e senza indugio alle autorità competenti (Ufficio del
Genio Civile di Messina, Sovrintendenza ai BB CC AA di Messina,
Comando del Corpo Forestale, Procura della Repubblica di Barcellona
P.G) al fine della verifica della presenza o meno delle
autorizzazioni e della legittimità delle stesse.
Lipari, lì 27 ottobre 2013
1
Art.
45 Rispondenza
degli impianti depurativi comunali alle prescrizioni urbanistiche
La
costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non
deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici approvati.
L'
accertamento di conformità delle opere allo strumento urbanistico
generale è effettuato dal sindaco ai sensi dell' art.
9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Nei
comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o in quelli in cui i
piani non prevedono localizzazioni di impianti di depurazione, o
quando occorre variarne la previsione urbanistica, la realizzazione
degli impianti predetti è autorizzata dall' Assessore regionale per
il territorio e l' ambiente, sentito il parere del Consiglio
regionale dell' urbanistica.
La
richiesta di autorizzazione è avanzata dal sindaco e deve essere
corredata della deliberazione consiliare che approva la
localizzazione dell' impianto e degli elaborati tecnici necessari
all' individuazione urbanistica dell' opera.
L'
autorizzazione assessoriale si intende acquisita positivamente ove
non intervenga pronunzia entro 45 giorni dalla richiesta del
sindaco.
In
ogni caso il comune non può attivare le procedure relative all'
appalto delle opere, se non ha ottenuto l' autorizzazione anche ai
sensi del precedente comma.
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