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mercoledì 12 febbraio 2014

Ancora sulla "garanzia" della Regione Siciliana nella vicenda Siremar-CdI

Si è ritenuto che la controgaranzia si sia risolta in un vantaggio economico per Compagnia delle Isole e, prima ancora, come abbia implicato un'alterazione della parità di condizioni del confronto concorrenziale dei partecipanti alla procedura, "con conseguente violazione delle norme - come dicono i giudici amministrativi - della controgaranzia prestata dalla Regione Sicilia". Per il Consiglio di Stato "sia la dichiarazione del 31 gennaio 2012 del Ragioniere generale della Regione Sicilia, nella quale si fa riferimento espresso al ritiro dell'atto del 12 ottobre 2011, sia la nota di Unicredit del 3 febbraio 2012, nella quale pure si conferma la restituzione della controgaranzia del 12 ottobre 2011, conducono ragionevolmente a ritenere che, alla data del 13 ottobre 2011, la controgaranzia della Regione Sicilia fosse ancora sussistente".
"Non par dubbio - secondo i giudici amministrativi - che nella specie sia ravvisabile un collegamento funzionale tra le distinte garanzie autonome prestate (da Unicredit in pro della procedura e dalla Regione Sicilia a favore di Unicredit), non altrimenti comprensibile nè giustificabile (nè in concreto giustificato) sul piano causale: se ne deduce , in base all'ordinaria logica, che, in mancanza della garanzia della Regione Sicilia (costituente un vero e proprio elemento di perturbazione dell'equilibrio concorrenziale tra i due soggetti offerenti nella procedura di cessione di Siremar), la garanzia di Unicredit in ordine al pagamento della consistente tranche di prezzo differito da parte della Compagnia delle Isole s.p.a. non sarebbe stata prestata; o, quantomeno, non assistita con la forza economica di un tale mezzo, a origine pubblica, sarebbe stata prestata a condizioni diverse e meno competitive". "Tanto è sufficiente, valuta il Collegio, a ritenere violato il principio normativo di trasparenza e non discriminazione tra offerenti".
La controgaranzia prestata dalla Regione Sicilia, secondo i giudici amministrativi, avrebbe "neutralizzato, financo sul piano della causa negotii, l'impegno contrattuale assunto da Unicredit, la quale (proprio in ragione di quella controgaranzia) si è indotta a rilasciare a sua volta la garanzia richiesta dal regolamento di gara, senza nulla formalmente pretendere a titolo di premio, e quindi a condizioni davvero eccezionali che certamente non avrebbe diversamente praticato in difetto di quel presupposto. Dal che la disparità distorsiva per cui è causa".
Resta nella competenza degli organi dell'amministrazione straordinaria di Siremar (Commissario straordinario, Comitato di vigilanza e Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per quanto di competenza) dar corso agli adempimenti per concludere la procedura di cessione del ramo d'azienda Siremar nel rispetto dei principi di diritto desumibili dalla presente sentenza e dalla normativa nazionale ed europea, come spiegano i magistrati

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