Cerca nel blog

mercoledì 5 novembre 2014

Vulcano porto, ordinanza di divieto parziale dell'utilizzo della banchina di Vulcano. Dopo l'incidente della "Pietro Novelli"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – 
“Sezione tecnica” 
L I P A R I
ORDINANZA N° 79/2014 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari: 
- VISTO L’evento straordinario occorso in data 05.11.2014 alla M/n Pietro NOVELLI, presso la banchina commerciale del porto di Levante dell’isola di Vulcano del Comune di Lipari; 
- TENUTO CONTO: dei danni causati dal predetto urto, alla banchina commerciale del porto di Levante dell’isola di Vulcano del Comune di Lipari; 
- RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l’incolumità di persone e/o cose nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino; 
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli l’artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; 
- VISTI gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima; 
RENDE NOTO 
Che la banchina commerciale del Porto di Levante dell’isola di Vulcano – Comune di Lipari, in data 05.11.2014 è stata urtata, durante le manovre di ormeggio, dalla M/n Pietro NOVELLI, riportando lievi danni al ciglio banchina. 
 ORDINA 
 Art. 1- Divieti 
Nella porzione di banchina e nello specchio acqueo antistante l’area interessata dall’urto e opportunamente segnalata, per un raggio di 10 metri, è vietato: Ormeggiare, navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; 
Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione 
Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione ovvero in fase di entrata, uscita ed ormeggio, dalla banchina commerciale del Porto di Levante dell’isola di Vulcano, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose. 
Art. 3 – Interdizione dell’area a terra 
In prossimità dell’area Demaniale Marittima interessata dall’urto, segnalata sul posto, con l’apposita cartellonistica e transennata è vietato: 
• transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo; 
• transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato; 
• svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale. 
F.to IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.