Sono stati assolti con formula piena il dirigente- comandante della polizia municipale del maggior comune delle Eolie, Stefano Blasco e l'ex questore Salvatore Scafidi.
La sentenza è stata emessa al tribunale di Barcellona.
Blasco era accusato di abuso d’ufficio e favoreggiamento; l'ex questore Scafidi di abuso d’ufficio in concorso-
La vicenda giudiziaria è collegata al mancato sgombero della ex villetta che Silvano Saltalamacchia aveva realizzato in zona Balestrieri a Lipari e che, dopo il fallimento di questi, venne messa all'asta ed acquistata da Scafidi.
L'ex questore per la villetta, ricadente in area cimiteriale e, quindi, sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, si è visto respingere la richiesta di condono. Decisione contro la quale ha fatto ricorso (rigettato) al TAR
Per la cronaca occorre evidenziare, come dopo una serie di passaggi, il 20 novembre 2007 veniva emessa l’ordinanza di sgombero ma il 18 gennaio 2008, di fatto alla scadenza dei termini, il dottor Scaffidi presentava nuovo ricorso al TAR che bloccava la procedura di sgombero. "Blocco" attestato da una comunicazione dell'allora capo-area Placido Sulfaro
In precedenza il Gip Anna Adamo, aveva assolto, con formula piena, per non aver commesso il fatto, l'ispettore di polizia municipale Giacomo Aldo Marino e il dottor Domenico Russo (comparsi in giudizio in quanto in periodi diversi hanno ricoperto l'incarico di comandante pro tempore della polizia municipale di Lipari).
I due erano accusati di abuso d'ufficio e favoreggiamento nei confronti dell'ex questore Scafidi per non aver, per l'appunto, fatto sgomberare la villetta
A questo punto davanti al giudice, per questa vicenda, dovrà comparire solo l'architetto Biagio De Vita. Il 24 settembre scorso, per difetto di notifica, il processo è stato rinviato al 19 dicembre. In quella sede, ovviamente, l'ex dirigente comunale farà valere le sue ragioni.
NDD - Nel novembre del 2016 viene assolto anche De Vita "perchè il fatto non sussiste".
NDD - Nel novembre del 2016 viene assolto anche De Vita "perchè il fatto non sussiste".
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