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domenica 31 maggio 2009

Suolo pubblico a Lipari. Davanti al prospetto di terzi non si può... senza il nulla osta dell'interessato. Il TAR "sconfessa" il comune

Non è possibile occupare il suolo pubblico eccedente il prospetto della ditta o esercizio richiedente neanche su autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. A meno che non si abbia il nulla osta degli esercizi o dei privati interessati della zona.
Lo ha deciso il Tar di Catania (sezione terza- presidente Calogero Ferlisi) che ha accolto il ricorso presentato dalla signora Anna Iacono di Lipari, titolare di una attività commerciale nel centro storico dell'isola, nei confronti del comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'attività Eden Bar.
Il Tar ha quindi disposto l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata all'attività dei fratelli Giuseppe e Fabrizio Monteleone per la parte in cui si dava il via libera ad occupare il suolo pubblico nello spazio antistante l'attività commerciale della Iacono e comunque eccedente il prospetto della loro ditta.
I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno anche sottolineato come il ricorso debba ritenersi fondato poiché la signora Iacono non aveva dato il suo assenso e che già nel regolamento comunale è previsto che “l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che eccede il prospetto del richiedente deve essere accompagnata dal nulla osta degli esercizi o dei privati interessati alla zona”.
Inoltre, accogliendo la tesi della signora Iacono, il Tar è entrato nel merito della compatibilità tra l'attività svolta dal richiedente del suolo pubblico con le esigenze igienico-sanitarie e di decoro urbano sopratutto nelle strade dei centri storici(comma 4 dell'art. 9 del regolamento comunale). Il riferimento è all'innalzamento, dopo l'autorizzazione contestata, al numero di avventori “ospitabili” che passa dai 20, consentiti dalla normativa, a 42. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni presentata dalla ditta Iacono nei confronti del comune per “l'illegittima concessione dell'autorizzazione” il Tar ha ritenuto che “il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge e l'imputazione non può avvenire dunque sulla base del mero dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento”.
La domanda risarcitoria può essere accolta soltanto se sorretta da una congrua dimostrazione del danno conseguente agli effetti propri dell'atto annullato e da una sua puntuale quantificazione. Toccherà quindi alla ditta Iacono valutare se percorrere questa strada.
La signora Iacono è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Librizzi, il comune dall'avvocato Milena Sindoni.