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giovedì 14 gennaio 2010

Demolizione manufatti abusivi. Cosa prevede il protocollo d'intesa firmato anche dai sindaci eoliani

Questo lo schema del Protocollo di intesa tra l’Autorità giudiziaria (Procura Generale della Repubblica e Procura della Repubblica) e l’Autorità amministrativa in materia di demolizione di manufatti abusivi
L’anno ….. il giorno ….. del mese di ….. nei locali dell’Aula Magna della Corte di Appello di Messina, tra il Procuratore Generale di Messina ed il Procuratore della Repubblica di . . . . . . . da una parte, ed i Sindaci dei Comuni di . . . . . . . . . . . . dall’altra.
- premessa l’indifferibile necessità di restituire legalità, mediante l’applicazione di regole e procedure certe, ed in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 380/01, ad un settore particolarmente travagliato quale è quello dell’edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado, sono presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;
- preso atto che, sia nella fase preliminare alla esecuzione delle demolizioni, che in quella successiva, le procedure (avviate dall’Autorità giudiziaria, come da quella amministrativa) ben possono sovrapporsi, tanto da rendere opportune modalità operative congiunte e concordate;
- rilevato che l’ordine di demolizione adottato dal P.M. (ex art.31 D.P.R. 380/01, già legge n.47/85), al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, non deve essere necessariamente preceduto dalla ingiunzione ad adempiere (cfr. Cass. 20-12-2007, n.47322), in quanto alla procedura giudiziaria non è estensibile analogicamente l’art. D.P.R. 6-6-2001, n.380 (che disciplina l’iter amministrativo, tassativamente ancorato alla preliminare ingiunzione a demolire), il che rende più spedita la procedura anzidetta, fondata esclusivamente su di una condanna definitiva (con sentenza di condanna, o patteggiamento o decreto penale);
- osservato che, potendo le due procedure temporalmente concorrere, l’Autorità giudiziaria dovrà sempre accertare se l’Autorità amministrativa abbia inutilmente attivato l’ingiunzione a demolire con l’automatica acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale (cfr. Cass. Pen. 15-7-2005, n.26149);
- stabilita l’opportunità di agire secondo criteri di priorità, in relazione alla natura degli abusi commessi, e del danno ambientale provocato;
- riservata la facoltà, tra le parti contraenti, di indicare propri organi di “collegamento” (funzionare e/o tecnici comunali, aggiunti e sostituti delle Procure), per coordinare ed accelerare le procedure;
Si conviene e stipula quanto segue
1. I comuni su cui insistono manufatti abusivi procederanno a loro cura e spese alla demolizione degli stessi anche per conto dell’Autorità giudiziaria, in relazione ai quali sia già intervenuta sentenza definitiva, e disattesa l’intimazione amministrativa all’abbattimento;
2. Gli edifici da demolire saranno concordemente individuati (con atti formali a firma congiunta), con priorità di intervento secondo le fasce descritte al successivo punto 5;
3. L’Autorità giudiziaria fornirà ogni necessario apporto tecnico – giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali;
4. Le demolizioni dei manufatti abusivi rientranti in una fascia successiva, avranno luogo solo ad esaurimento degli interventi su quelle precedenti;
5. L’eccezione al criterio sub 4: dovrà essere discussa e ritenuta tra le parti;
6. Al fine di elidere o ridurre le ipotesi di contenzioso, connesse alla pendenza di procedure di sanatoria, i Comuni si attiveranno a trattare con particolare urgenza i casi di manufatti per i quali sia stata già inoltrata richiesta di condono;
7. L’esecuzione delle opere di demolizione ad opera dei Comuni dovrà avvenire entro otto mesi dalla scadenza del termine di 90 giorni assegnato al proprietario con il provvedimento di ingiunzione, di cui all’art.31 L.380/2001
Copia di detta ingiunzione dovrà essere inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica competente, che, trascorso inutilmente il termine anzidetto di mesi otto, attiverà la procedura esecutiva di propria competenza.
8. Le fasce di intervento vengono così determinate:
a) Prima fascia: opere non complete realizzate in zone di inedificabilità assoluta;
b) Seconda fascia: opere complete realizzate in inedificabilità assoluta;
c) Terza fascia: opere non complete realizzate in zone di inedificabilità relativa;
d) Quarta fascia: opere complete realizzate in zone di inedificabilità relativa, ma non destinate a residenza abituale;
e) Quinta fascia: tutte le altre opere abusive, a partire da realizzazioni “ex novo” in centri abitati, rispetto a quelle in zone periferiche, e rispetto agli ampliamenti di preesistenti edifici, con precedenza dei manufatti più consistenti.
9. A prescindere dal criterio cronologico a fasce, avranno comunque precedenza le demolizioni relative a manufatti eseguiti nell’ambito di lottizzazioni abusive;
10. Incontri periodici consentiranno di monitorare lo stato operativo del presente protocollo, innestandovi, se necessarie, nuove soluzioni migliorative.