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lunedì 26 gennaio 2015

Imu sui terreni agricoli montani, ecco l'elenco dei comuni siciliani esenti. Ci sono anche quelli eoliani

Ridefiniti i parametri dopo un Consiglio dei ministri straordinario, quasi raddoppiati i centri esentati dal pagamento, di cui è stata prorogata la scadenza
C’è voluto un Consiglio dei ministri straordinario per scrivere la parola fine sulle tante polemiche scaturite intorno all’Imu sui terreni agricoli montani, il cui termine per il pagamento scadrà il 10 febbraio. Ne sono usciti nuovi criteri relativi all’altimetria che hanno più che raddoppiato il totale dei comuni esenti, che da 1498 sono passati a 3456. Una soluzione definitiva, come commentato dai ministri delle Politiche Agricole e dell’Economia, Martina e Padoan, che proroga anche la scadenza del pagamento, fissata per lunedì 26 gennaio.
Il testo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) si applica:
– Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
CONSULTA L’ELENCO DEI COMUNI SICILIANI CLASSIFICATI COME TOTALMENTE MONTANI
– Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
CONSULTA L’ELENCO DEI COMUNI SICILIANI CLASSIFICATI COME PARZIALMENTE MONTANI
Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati.

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