Riceviamo dal dott. Michele Giacomantonio e pubblichiamo:
Chiedo ancora ospitalità ai blog eoliani per ribattere ad alcuni rilievi che mi sono stati rimossi per non essermi inchinato ossequioso ai diritti della caccia e dei cacciatori.
Per aver detto che non mi pare che i vincoli alla caccia da soli giustifichino il rigetto del Parco e d´altronde qualche vincolo in più a questo esercizio non sarebbe stato male, mi sono guadagnato i rimbrotti sprezzanti dell´avv. Claudio Mandarano che non mi pare di avere il piacere di conoscere. Intanto lo ringrazio per avermi informato che i cacciatori eoliani sono circa 350 ma non mi pare che giustifichino la volontà di lasciare inattivi ed inoperosi i vincoli del piano paesaggistico, delle riserve orientate e dei Sic impedendo di trasformarsi in progetti di nuova occupazione on un territorio che ha già così poche prospettive per i giovani.
L´avv. Mandarano mi bacchetta affermando che " abbiamo potuto tristemente notare che disconosce totalmente la legge 157/92 e le altre leggi che regolano l´esercizio dell´attività venatoria, tutte le cose che lei puntualmente ha elencato sono di per sé già vietate dalle suddette leggi e per le quali sono previste sanzioni particolarmente pesanti".
Io non sono avvocato ma so anch´io comunque leggere le norme giuridiche ed invito gli eoliani a riflettere su quelle che riguardano l´utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia. Si tratta dell´art. 15 appunto della legge n. 157/1992, dove, fra l´altro è detto:
"3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. .....
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. "
Come si può vedere, per chi deve proteggere i propri terreni e le proprie coltivazioni c´è come una sorta di inversione dell´onere della cura. Una cura che - anche nel caso più comune previsto dal comma n.7 - non è comunque generalizzato ma è applicabile in presenza di una selezione di piante e di coltivazioni. Ma il problema più grosso e di comprendere chi fa rispettare da noi questi divieti, oggi? Le due o tre guardie forestali che, fra le mille incombenze, possono farsi carico del territorio?
Quanto alla privacy, non è sono state poche le lamentele di abitanti di ville o abitazioni isolate - in particolare nelle´isola di Vulcano - che, nei giorni di caccia, si sono ritrovate nel proprio terrazzo durante le ore dei pasti o di riposo personaggi munite di doppiette e stivaloni che non trovavano più la via d´uscita.... Certo, avv. Mandarano, questo non può capitare a me che non ho villa ma un appartamento in piena città ma che vuole dire che siccome io posso stare tranquillo non ho diritto di parlare?
Michele Giacomantonio