L'esposto diffida del vice-presidente Megna, che riportiamo a seguire è indirizzato a: Difensore Civico Comunale Avv. Francesco Rizzo, Segretario comunale dott.ssa Maria Teresa Alfino, Sindaco del comune di Lipari, Presidente del consiglio comunale di Lipari, Presidente commissione consiliare RSU Antonio Casilli e per conoscenza ATO ME 5 Eolie per l'ambiente Amm.re delegato Rag. Mimmo Fonti
Oggetto: riscontro a diffida prot. 24642 del 14 Luglio 2010 – negato accesso agli atti
Con nota prot. n. 656 del 10/06/2010 il Consigliere Comunale scrivente, ai fini dell’espletamento del mandato consiliare, aveva formalizzato istanza di accesso agli atti presso la società “Eolie per l’ambiente s.r.l.”, società a totale capitale pubblico, partecipata dal Comune con una quota pari al 75% del capitale sociale.
Lo scrivente aveva espressamente richiesto:
1)copia delle perizie tecniche relative a tutti i singoli servizi costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l’anno 2010;
2)copia di eventuali perizie tecniche dalle quali sia desumibile ed analiticamente quantificato il monte ore del personale impiegato nel servizio per l’anno 2010;
3)i dati ufficiali e relativa corrispondenza verso il Comune e gli organi regionali competenti, relativi alle percentuali di raccolta differenziata, negli anni 2008 e 2009;
4)i dati numerici sulle percentuali di raccolta differenziata suddivisi per isola (o quanto meno per comune) e per mese, relativa agli anni 2008 e 2009.
Trascorsi ampiamente i trenta giorni senza aver ottenuto alcun riscontro, anzi ricevendo un espresso diniego alla consegna degli atti con la seguente motivazione manoscritta (ma non firmata): “NON VI E’ ALCUN OBBLIGO PER GLI ORGANI POLITICI”, il consigliere scrivente, nella qualità anche di Vice Presidente del Consiglio Comunale, con nota prot. 24642 del 14/07/2010 (All.2), diffidava, la società “Eolie per l’ambiente s.r.l.” a “consentire, entro 7 giorni dalla data di ricevimento, l’accesso agli atti richiesti con nota prot. n. 656/2010”, ai sensi dell’art.10 della Legge n. 69/2009 che applica le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi anche alle “società con totale o prevalente capitale pubblico”. Preannunciava altresì che in caso di ulteriore diniego, trascorso infruttuosamente il predetto termine, avrebbe presentato formale esposto alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 328 del Codice Penale ed agli organi di controllo regionali, per le verifiche di propria competenza.
La predetta diffida, inviata per conoscenza alle SS.LL., è stata riscontrata, esclusivamente allo scrivente, non già alle SS.LL. che erano state portate a conoscenza della evidente violazione.
Con nota prot. n. 24718 del 15/07/2010, l’Amministratore Delegato della società rag. Domenico Fonti reiterava il diniego di accesso agli atti con la seguente motivazione: “RITENIAMO CHE QUESTA SOCIETA’ DI DIRITTO PRIVATO, PUR ESSENDO A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, NON RIENTRA TRA LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE NE’ TRA LE SOCIETA’ PUBBLICHE CONSORZIATE.
NE CONSEGUE CHE QUESTA SOCIETA’ RISPONDE, RELATIVAMENTE AL PROPRIO OPERATO E DEI CONSEQUENZIALI ATTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI SOCI …(omissis)... PERTANTO IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI DEI SOCI, E/O DI PRONUNCIAMNETI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, NON SARA’ POSSIBILE EVADERE LA SUA RICHIESTA.”Preso dunque atto del reiterato diniego, lo scrivente porta a conoscenza delle SS.LL., quanto accaduto, ribadendo altresì che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4472/2002, n. 7900/2004, n. 119/1994, n. 5109/2000, n. 1893/2001, n. 4586/2001 e n.192/1998) è unanime nel riconoscere al Consigliere Comunale il diritto d’accesso agli atti delle società partecipate dal Comune di pertinenza, anche con quote minoritarie di capitale sociale, (vedasi in proposito la recentissima ed esaustiva sentenza del TAR Napoli sez. V n. 448/2010) ed evidenziando, al contempo, che il mancato accesso agli atti della società “Eolie per l’ambiente s.r.l.”, ancorché denotare una palese mancanza di trasparenza che potrebbe anche celare irregolarità di varia natura, non permette allo scrivente di poter adempiere alle proprie funzioni e prerogative, tra le quali l’approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Lipari, che include, tra gli allegati obbligatori, anche il bilancio delle società partecipate e nello specifico dell’ATO ME n. 5
Tutto quanto premesso, si invia la presente alle SS.LL. per l’adozione URGENTE degli atti consequenziali, funzionali al ripristino della legalità, al fine di consentire a tutti i Consiglieri Comunali di poter espletare le proprie funzioni e prerogative, nel rispetto della vigente normativa.
Con osservanza
Francesco Megna
V.PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE