(Saverio Merlino) Più si entra nel merito della lettura delle “bollette per il consumo dell’acqua”, notificate dal Comune di Lipari in questi giorni, e più aumentano le perplessità e il sospetto dei cittadini liparesi che qualcosa non funziona nella quantificazione delle stesse.
Alcune famiglie hanno ricevuto delle bollette da fare perdere il sonno, altre, spaesate, non sanno che pesce pigliare e a chi rivolgersi.
Come nel mese di dicembre 2009, anche adesso, ho ritenuto di interpellare, al fine di tutelare noi cittadini, l’Associazione Nazionale dei Consumatori.
Devo dare atto che, prontamente e con la riconosciuta professionalità, il rag. Pinuccio Spinella, socio dell’Associazione dei Consumatori, ha inoltrato alla stessa Associazione una dettagliata nota con la quale, fra l’altro, ha chiesto di intervenire nei modi e nei termini che si ritiene più opportuno, e di acquisire tutti gli atti adottati dal Comune di Lipari sull’argomento acqua, accertare la rispondenza con le disposizioni vigenti in materia di servizio idrico integrato e di determinazione delle tariffe e verificare se è possibile differenziare la tariffa riguardo a particolari condizioni in cui potrebbe versare l’utenza (esempio: riduzione del 30% per nuclei il cui reddito non superi €. 7.583; tale procedura è già vigente).
Se dal riscontro dovesse risultare l’ipotesi dell’illegittimità, in autotutela, il Comune dovrà procedere al ritiro delle bollette e alla rielaborazione a proposito di quanto sarà accertato.
I sevizi idrici sono regolamentati in Italia (Sicilia compresa che ha recepito la norma) dalla legge Galli n. 36/1994.
La determinazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 13, avviene mediante il metodo normalizzato.
Il metodo normalizzato si riferisce alla piena funzionalità del servizio idrico integrato (vedi all. 1 Formulario per la relazione della gestione del servizio d’acquedotto, fognatura e depurazione in regime transitorio e all. 2 Carta dei servizi).
In assenza o nelle more dell’applicazione del metodo normalizzato la Legge del 1995, la n. 172, stabilisce i criteri per l’adeguamento tariffario spetta al CIPE.
Il CIPE, fin dal 1995, e con cadenza annuale, fissa gli adeguamenti tariffari e stabilisce anche il prezzo di cessione dell’acqua all’ingrosso, delibera CIPE n. 248 del 1997.
Il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 ha abolito la Legge Galli ma per quanto attiene la determinazione delle tariffe, si deve continuare ad applicarla.
Il TAR del Lazio con sentenza n. 9673 del 05.11.2008 ha confermato l’obbligo da parte del CIPE a regolamentare le tariffe dell’acqua con propria delibera annuale. Il CIPE in tal senso ha emanato la delibera n. 117 del 18.12.2008 che ha previsto tre fasi d’adeguamento tariffario:
1° - fase: decorrenza 2009 26 del mese di marzo data di pubblicazione sulla GURI, prevede un recupero d’incrementi tariffari dal 2003 al 2007 nella misura massima del 5% complessivo (acqua,fognatura e depurazione);
2° fase: criteri d’adeguamento tariffario per l’anno 2008, decorrenza 1° luglio 2009;
3° fase: adeguamento della tariffa per l’anno2009: decorrenza 1° luglio 2010.
La sentenza n. 29 del 4 febbraio 2010 della Corte Costituzionale conferma la tariffa è stabilita dal metodo normalizzato e dove non è applicato, dalle delibere del CIPE.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3636/C del 18/05/2010 avente per oggetto criteri d’adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009 (in base al paragrafo 3 della delibera CIPE 117/2008) stabilisce che in assenza del metodo normalizzato, possono effettuare gli incrementi mediante un’apposita formula illustrata nella medesima circolare, ma gli aumenti non devono superare la percentuale del 1,15% e in ogni modo la decorrenza degli aumenti scatta a decorrere dal 1° luglio 2010.
Come avviene la gestione dei servizio idrico nel Comune di Lipari
a) Rete idrica gestita direttamente dal Comune di Lipari.
b) Rete idrica gestita dall’EAS fino al 31 Dicembre 2008.
A) Se il Comune di Lipari, fin al 31 dicembre 2008, non ha applicato il metodo normalizzato deve applicare i criteri stabiliti dal CIPE e confermati dal Ministero dello Sviluppo Economico e gli aumenti devono restare entro i limiti delle percentuali stabilite, perché il linea con l’inflazione programmata. Ossia: entro il 5% l’aumento tra la tariffa base del 2003 e fino al 2007.
Dal 2008 e dal 2009 entro il limite percentuale massimo dell’1,15%.
B) rete idrica gestita dall’EAS fino al 31 Dicembre 2008. In questo caso, comunque, l’aumento della tariffa deve restare entro il limite del 1,15% indipendentemente dal cambio del Gestore.
La sostituzione del Gestore non comporta la modifica della tariffa.
Saverio Merlino