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martedì 4 dicembre 2012

L'on. Siragusa (PD) presenta il nuovo testo per la proposta di legge riguardante la scuola nei territori montani e nelle isole

Riceviamo da Saverio Merlino e pubblichiamo:L’amica On. Alessandra Siragusa mi ha appena inviato il nuovo testo della proposta di legge per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.
L'attuale proposta, purtroppo, è meno completa del testo originario che la stessa On.le del Partito Democratico Siragusa aveva presentato, come prima firmataria, già l'anno scorso.
Certamente l’originaria proposta rispondeva alla quasi totalità delle esigenze delle scuole che insistono nelle isole minori.
La nuova disposizione presentata forse può avere qualche possibilità di diventare legge prima della fine della legislatura, anche se i tempi sono assai ristretti e rendono, quindi, tutto difficile.
In ogni caso il lavoro preparatorio fatto renderà più facile affrontare il tema subito dopo le lezioni.
Adesso la parola passa al governo e alla commissione bilancio, che potrebbe già esaminarla in questa settimana.
Apprezzo l’impegno dell’On. Alessandra Siragusa anche su quest’argomento e la ringrazio.
Saverio Merlino
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Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes, C. 5268 Siragusa)
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità, di salvaguardare la continuità territoriale, di assicurare parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori geograficamente svantaggiati e in quelli a bassa densità demografica, la presente legge riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole isole, nonché le scuole dei territori a bassa densità demografica, definite ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).
1. Ai fini di cui alla presente legge:
a) per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati nei comuni montani individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra quelli situati nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano presso il quale sono presenti scuole del medesimo ordine e grado;
b) per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori;
c) per scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.
Art. 3.
(Interventi per l'installazione di nuove tecnologie).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici di cui all’articolo 2 un finanziamento per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.
2. A decorrere dall’anno 2013 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo per le finalità di cui al comma 1, con una dotazione di 700.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 4.
(Incentivi a favore della continuità didattica).
1. Gli incarichi a tempo determinato dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 hanno di norma validità triennale. La validità degli incarichi di cui al periodo precedente può essere ridotta a uno o due anni, qualora il personale incaricato non abbia effettivamente prestato servizio in modo continuativo per l’intero anno scolastico sino al termine delle lezioni o nel caso in cui intervengano, negli anni successivi al primo, differenti e comprovate esigenze organizzative.
2. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2 e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui tali scuole sono situate, è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
3. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all’articolo 2, è riconosciuta l’equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove previsto.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 è valutato in misura doppia.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito a decorrere dall’anno 2013, presso il Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto sostenute dai docenti per raggiungere le località dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. Il contributo è riconosciuto nella misura prevista per i residenti nelle località interessate. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Fondo è ripartito tra le regioni dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge.
Art. 5.
(Supplenze brevi).
1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all'articolo 2, ove si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.

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