COMUNICATO STAMPA
E' legittimo il licenziamento per le assenze “tattiche” se la malattia è sempre agganciata ai giorni di riposo. Il recesso è valido anche senza il superamento del periodo di comporto: inadeguata la prestazione per la mancata presenza «a macchia di leopardo» che crea malcontento fra i colleghi
Occhio alle assenze dal lavoro per quei furbetti che si "ammalano" sempre prima o dopo le festività o le ferie. Una cattiva abitudine, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che non ha mai cessato di essere presente all'interno del nostro panorama lavorativo e che spesso crea disagi fra tutti gli altri colleghi più ligi ai propri doveri. E', infatti, legittimo per la Cassazione il licenziamento per l’assenteista “tattico”, che guarda caso si ammala sempre prima o dopo i giorni di riposo. E ciò vale anche se non si è superato il periodo di comporto. In questi casi, il provvedimento del datore è adottato per giustificato motivo soggettivo di fronte alla complessiva inadeguatezza della prestazione assicurata dal dipendente, a causa della mancata presenza in servizio per un paio di giorni al mese, che crea malcontento fra i colleghi costretti alle sostituzioni.
A stabilirlo la sentenza 18678/14, depositata il 4 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione che ha rilevato come quei periodi di assenza a colpa di due o tre giorni, anche più volte nello stesso mese, penalizzano l’organizzazione aziendale: il malcostume del forfait «a macchia di leopardo», strategicamente agganciato alle feste comandate rende il dipendente non più proficuamente utilizzabile da parte del datore. Non va scordato, inoltre, che l’assenteista è abituato a comunicare la malattia soltanto all’ultimo momento e spesso in vista di turni notturni o festivi, il che crea ancora più tensioni in azienda per la necessità di coprire i buchi: la sua condotta, dunque, integra i presupposti richiesti dal recesso ex articolo 3 della legge 604/66, secondo cui «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
Il licenziamento è stabilito dal datore per ragioni tecniche: non è importante la malattia in sè, ma la quantità di assenze che, pure incolpevoli, danno luogo a uno scarso rendimento del dipendente e finiscono col danneggiare la produzione aziendale per via degli scompensi organizzativi.
Lecce, 4 settembre 2014
Giovanni D’AGATA
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