Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 370 del 2010 proposto dal COMUNE DI LIPARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gitto, elettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner, n. 9, presso lo studio dell’avv. Alessandro Palmigiano; c o n t r o la signora PAOLA PAJNO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero D’Alia e Alessia Giorgianni, domiciliata per legge in Palermo, via F. Cordova, 76, presso la segreteria del Consiglio di Giustizia amministrativa; e nei confronti dell’ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, presso gli uffici dell’Avvocatura erariale; dell’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE, dell’ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA, dell’ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, del COMMISSARIO AD ACTA PRESSO IL COMUNE DI LIPARI, GIUSEPPE TRAINA, delle COOPERATIVE EDILIZIE a r.l. “EOLIANA ABITAZIONI”, “EOLESPRESS”, “LIBERTAS EOLIE” e “PANAREA” e della SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio; per la riforma della sentenza n. 981 del 26 maggio 2009 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il consigliere Gabriele Carlotti; Uditi alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 l’avv. G. Nastasi, su delega dell’avv. G. Gitto per il comune di Lipari, l’avv. G. Monforte, su delega dell’avv. G. D’Alia, per Paola Pajno e l’avv. dello Stato Pollara per l’Assessorato regionale territorio ed ambiente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O E D I R I T T O
1. - Il Comune di Lipari ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha, tra l’altro, accolto il ricorso promosso dall’odierna appellata onde ottenere l’annullamento di vari atti relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare nell’ambito di programmi costruttivi proposti dalle cooperative edilizie indicate nelle premesse.
2. - Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sebbene tale costituzione risulti rituale per il solo Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: ed invero la costituzione per “altri”, siccome indicato nella memoria, è inammissibile in ragione della sua genericità.
3. - Si è altresì costituita l’appellata.
4. - L’appello è manifestamente inammissibile. Costituisce difatti ius receptum il principio secondo il quale l’omessa impugnazione di un capo di sentenza che si riveli autonomamente idoneo a sorreggere il decisum comporta l’inammissibilità dell’intera impugnazione per difetto di interesse (si tratta di giurisprudenza costante e pacifica: a mero titolo di esempio, si cita Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132). Orbene, al lume della riferita regola di giudizio, è dirimente osservare che, nella fattispecie, il Comune di Lipari non ha impugnato il capo di decisione recante l’accoglimento del motivo relativo all’incertezza della copertura finanziaria degli interventi costruttivi in questione. Risulta altresì incontestata la sentenza nella parte in cui stigmatizza la violazione dell’art. 6 della L.R. n. 9/1993.
5. - Per quanto testé considerato il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.
6. - In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile.
7. - Il regolamento delle spese processuali, nei rapporti tra il Comune di Lipari e la signora Pajno, segue la soccombenza; possono essere invece compensate le spese tra l’ente appellante e l’Assessorato regionale, attesa la posizione sostanziale e processuale di quest’ultimo. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara l’appello inammissibile. Condanna il Comune di Lipari al pagamento, nei confronti dell’appellata, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00); compensa nel resto le predette spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti. F.to: Riccardo Virgilio, Presidente F.to: Gabriele Carlotti, Estensore F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario Depositata in segreteria il 10 novembre 2010.
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