Il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Valeria Totaro, con ordinanze
del 6.02.2015, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da Megna Francesco,
Cataliotti Concetta, Mollica Rita, Lo Po Gaetano, tutti lavoratori ex CEFOP,
dichiarando illegittimo e, conseguentemente, annullando il licenziamento
intimato ai ricorrenti il 22.01.2014, condannando CEFOP in AS al pagamento
delle spese e degli onorari di causa.
I ricorrenti sono stati tutti difesi dall’avv. Giuseppe Cincotta.
Dai provvedimenti emessi emerge
che “è pacifico che il CE.FO.P. ha
avviato e seguito la procedura di mobilità prevista in generale dalla legge n.
223/1990 in luogo della più favorevole disciplina speciale contenuta nelle
leggi regionali e nelle norme contrattuali richiamate dall’istante (l. r. n.
25/1993 e n. 4/2003; c.c.n.l. per la f.p. 1994-1997 e 2008-2013; circolare
assessoriale n. 10/94/II/F.P.), frustrandone così la finalità di favorire, in
ipotesi di crisi aziendale e di chiusura degli enti di formazione accreditati,
la salvaguardia dell’occupazione e il reinserimento – con il confronto delle
Istituzioni Regionali - del personale a tempo indeterminato, iscritto come
l’istante negli albi di cui all’art. 14 della legge reg. n. 24/1976 (si vedano,
sulla natura e la disciplina applicabile al centro, l’atto costitutivo, lo
statuto, nonché le precisazioni contenute a pag. 9 e a pag. 21-23 del Programma
dei Commissari Straordinari, tutti allegati al fascicolo del CE.FO.P.); che, pertanto, il licenziamento intimato dal
centro resistente deve considerarsi radicalmente nullo, con assorbimento degli
altri motivi di doglianza;”
La questione giuridica sottesa trae
origine dell’annosa problematica dei lavoratori degli enti di formazione siciliana,
in particolare dei circa 900 lavorati ex CEFOP, che con comunicazione del
22.01.2014 sono stati licenziati, di fatto senza garanzia alcuna di
mantenimento del posto di lavoro.
Le ordinanze del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Barcellona PG si pongono in netto contrasto anche con
le decisioni di altri tribunali siciliani - che hanno rigettato i ricorsi
presentati dai lavoratori ex Cefop - e lasciano spazio all’accertamento di eventuali
responsabilità nella procedura di cessione del Cefop al Cerf il quale
attualmente non ha assunto i lavoratori, tenuto conto che non si è ancora
verificata la condizione cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, ossia il
rilascio da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative
oggetto della cessione.
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