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mercoledì 25 febbraio 2009

Difensore Civico: La diffida dell'avvocato Carnevale

Per domani è stato convocato il consiglio comunale di Lipari per procedere alla "revoca in aututela della delibera consiliare sul difensore civico".
Un atto di diffida è stato però fatto notificare ai Consiglieri Comunali ed alla segreteria Generale del Comune di Lipari dall'avvocato Emanuele Carnevale.
IL TESTO:
Il sottoscritto avv. Emanuele Carnevale, del foro di Messina, con studio in Lipari, via Garibaldi n°54, tramite la notificazione della presente diffida, a tutti i Consiglieri Comunali, per la legittima integrazione del contraddittorio per ragioni inscindibili o dipendenti tra loro in riferimento a quanto riportato in oggetto;
avuta legale conoscenza di un atto di autoconvocazione da parte di alcuni Consiglieri Comunali, portante come prima firmataria Corda Rosaria, prodotta nel corso di una riunione di Maggioranza, convocata dal Sindaco protempore del Comune di Lipari, in data 09/02/2009;
Che, tale autoconvocazione, riporta al capo A la non definita identificazione del difensore civico eletto, senza l’aggiunta di ulteriori dati, l’impossibilità ad essere eletto da parte di chi ha ricoperto negli ultimi quattro anni l’incarico di amministratore e la questione che l’elezione dell’avvocato Carnevale sia in contrasto con quanto previsto dal Comune di Lipari;
OSSERVA
A) Che, risulta impossibile ed oltremodo illegittimo, anche agli effetti della segretezza del voto e della conseguente non identificazione della provenienza dello stesso, che il sottoscritto, non abbia e non sia nelle condizioni di ricoprire la carica di difensore civico.
Risulta, infatti notorio, che l’avvocato Carnevale, è il decano degli avvocati di Lipari, che, non vi sono omonimie con altri colleghi che esercitano la medesima professione forense, che, per tali motivi, non sussistono incompatibilità al riguardo;
B) Per quanto attiene il fatto, che l’avvocato Carnevale abbia ricoperto, negli ultimi quattro anni l’incarico di Amministratore, tale asserzione è destituita da ogni fondamento, ed è frutto di un reale sviamento della realtà, in quanto risulta provato che l’avvocato Carnevale, non ha ricoperto, per il periodo cennato dai sottoscrittori dell’autoconvocazione, alcun incarico esecutivo presso il comune di Lipari, ma esclusivamente quello di Consigliere Comunale, che espleta, come per legge solo funzioni di indirizzo politico (vedi al riguardo art. 15 comma II leg. Reg. 30/2000, modificato dall’art. 3 della leg. Reg. 22/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°59 del 24/12/2008 – la modifica consiste “per amministratori” sono aggiunte le parole “ai fini del presente capo”);
C) Rilevano, alcuni Consiglieri, che l’elezione del sottoscritto sia in contrasto con quanto previsto dallo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare pubblicata sulla Gazzetta della Regione Siciliana n°2 del 18/09/1993 n°44 - supplemento.
In riferimento ai commi II e III dell’art. 60, modificato con delibera consiliare del 2 – 3 settembre 2002 costituisce un’obbiettiva strumentalizzazione, perché lo scopo perseguito è idoneo non solo ad integrare nelle sue varie forme, una deviazione della causa tipica, ma anche un dolo specifico discendente dal principio costituzionale della non imparzialità dei firmatari della autoconvocazione stessa.
Occorre indicare che, nel corso della seduta del 06/02/2009, per l’approvazione ad unanimità dei voti, della deliberazione n°14, nomina del difensore civico, il Segretario – notaio del Consiglio Comunale nella persona del Dott. Giovanni Famularo, non ha rilevato, nè anticipatamente, nè posteriormente al voto espresso, alcuna illegittimità, per la decisione manifestata a scrutinio segreto, tanto è vero che, da parte del Presidente protempore è stata proclamata l’elezione del sottoscritto a difensore civico.
Tale fatto, non rappresentato dai firmatari dell’autoconvocazione, costituisce uno sviamento di poteri nel quale l’abuso, allo stato e successivamente in una prossima seduta di Consiglio Comunale si sostanzia.
Illegittimamente ed impropriamente i firmatari dell’autoconvocazione sostengono che sia stato modificato e che sia in vigore (in quanto pubblicato) l’art. 60 comma II e III dello statuto, che sancisce. “ Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale fra tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lipari che si trovino nelle condizioni previste nei commi successivi. Viene eletto difensore civico colui che otterrà la maggioranza assoluta dei votanti”.
Per altro, l’enunciata modifica dello Statuto Comunale, in riferimento alle modalità di elezione del difensore civico, non è stata pubblicata sulla Gazzetta della Regione Siciliana, diversamente da quanto previsto dalla legge, (che comporta la pubblicazione dello statuto) e/o di eventuali modificazioni (si guardi ad esempio supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n°57 del 12/12/2008 del Comune di Alì – Messina) ed in riferimento alla circolare dell’assessorato EELL n°3 del 20/02/1997, data antecedente alla modificazione dello statuto avvenuta nell’anno 2002da parte del Comune di Lipari.
In detta circolare, è espressamente previsto che, con riferimento a quanto richiesto per la raccolta degli statuti da parte del Ministero dell’interno, necessita inviare all’assessorato EELL della regione siciliana, in duplice copia, lo statuto, tutte le delibere relative alla sua adozione, i provvedimenti di controllo afferenti, a parte, “ ove concretino annullamenti parziali”.
Per le modifiche statutarie, occorre inviare e pubblicare analoghi atti, circostanze non adempiute dal Comune di Lipari.
Ne consegue, siccome affermato dalla medesima circolare, che le copie dello statuto, integrato e modificato, vanno trasmesse nell’ipotesi di diversa strutturazione ed articolazione della normativa, e vanno, comunque, certificate, in tal caso, le INNOVAZIONI APPORTATE AL TESTO ORIGINALE.
La circolare indica, tramite l’art. 1 della L.R. n°4/1994 gli oneri dei segretari comunali al riguardo, oneri evidentemente omessi dal Vice segretario Dott. Giovanni Famularo, il quale nella seduta del 06/02/2009 ha reso legittima la deliberazione n°14.
Per quanto sopra, considerate ammissibili ed applicabili le osservazioni esplicitate, il sottoscritto avvocato Emanuele Carnevale, con il presente atto.
DIFFIDA
L’intero Consiglio Comunale, del Comune di Lipari e, per esso i singoli componenti dello stesso ed in concorso il Segretario Generale dell’Ente ed il Vice Segretario dell’Ente, a voler rigettare la richiesta di revoca della delibera n°14 del 06/02/2009, per quanto già espresso al fine di non arrecare danni e pregiudizi al sottoscritto, con illecito vantaggio per il Sindaco protempore, perché questi sia sottratto dalla legittima attività di controllo da parte del difensore civico.
In mancanza, ai fini dell’integrazione del reato relativo, rileva il sottoscritto anche l’eventuale mancanza di consapevolezza degli agenti in riferimento alla illegittimità della propria condotta, che può essere determinata da un errore sulla legge extrapenale.
Appare altrettanto certo, che il carattere abusivo di un eventuale voto favorevole per la revoca della deliberazione n°14 non si riferisce ad atti legittimi, nè a mere illegittimità amministrative, ma ad una dolosa strumentalizzazione del Consiglio Comunale e dell’Ufficio di Segreterie ed ad uno sviamento della funzione.
L’ingiustizia del danno, si correla, infatti, a vantaggi prodotti non soltanto sine iure (ossia con condotta illegittima, non giustificata dall’ordinamento giuridico), ma anche contra ius (ossia in vista di risultati lesivi, di situazioni riconosciute e garantite dall’Ordinamento).
Il presente atto viene notificato come per legge.
Lipari data della notifica.
(Avv. Emanuele Carnevale)