Cerca nel blog

giovedì 16 giugno 2011

Bruciare i residui di pulitura dei terreni agricoli è reato.. Ordinanza sindacale da revocare? (di Renato Cacciapuoti)


La Circolare n° 16924 del 13 maggio u.s. del Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia – Servizio 5 Tutela – rivoluziona, per certi versi, il metodo secolare di eliminare, attraverso la combustione, i residui provenienti dalla pulitura dei terreni agricoli, giardini, parchi, ecc…
La sopra menzionata circolare richiamando il D.lgs 205/2010 precisa il “senso” dell’art. 13 disponendo che: “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi…, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato d’illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall’art. 256 c. 1 del D.lgs 152/2006.”
In sostanza, si mettono sullo stesso piano i “rifiuti” con i residui vegetali di natura organica.
Alla luce di quanto sopra l’apposita ordinanza sindacale (n. 30 del 2009) emanata ai sensi dell’art. 59 del TULPS, che determina: i periodi nei quali è possibile bruciare i residui, i requisiti da adottare e le relative sanzioni di natura amministrativa, a parere dello scrivente, dovrebbe essere immediatamente annullata atteso che risulta superata dalle nuove disposizioni che, come detto, vietano in maniera assoluta e perentoria la facoltà di accendere fuochi in agricoltura a prescindere dalle precauzioni prese e dei periodi dell’anno prescelti. 
La novità introdotta dalla Circolare trova, ovviamente, immediata applicazione sul territorio regionale.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.