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venerdì 21 ottobre 2011

Fidejussione per Siremar, interviene D'Alia

Pubblichiamo l'interrogazione del senatore Giampiero D'Alia al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche europee, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 
Premesso che:
con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 settembre 2010, la Siremar è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004;
con avviso pubblicato su vari organi di stampa, il commissario straordinario della procedura invitava chiunque fosse in grado di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo di azienda di Siremar preposto all'erogazione in regime convenzionale del servizio di collegamento con le isole, di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684;
in tale invito si precisava che l'obiettivo della procedura promossa era la dismissione, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del citato decreto-legge n. 347 del 2003, del complesso aziendale della Siremar preposto all'erogazione del servizio di collegamento con le isole, di cui al suddetto regime convenzionale, al fine di proseguire e concludere il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo da realizzarsi mediante privatizzazione;
il 23 maggio 2011, termine indicato dalla procedura, presentavano offerta: la società Navigazione siciliana SpA, con sede a Trapani, costituita tra Ustica Lines SpA, con sede a Trapani, e Caronte & Tourist SpA, con sede a Messina, e la Compagnia delle isole SpA, con sede a Palermo, presso l'Assessorato regionale all'economia, costituita da Mediterranea holding di savigazione SpA, anche essa con sede a Palermo presso il medesimo assessorato, Davimar Eolia navigazione Srl, con sede a Milazzo, Navigazione generale italiana SpA, con sede a Messina, Lauro.it SpA, con sede ad Ischia (Napoli), Isolemar Srl, con sede a Napoli; successivamente alla presentazione dell'offerta, entrava a far parte di tale compagnia societaria anche la Sicilia occidentale marittima Srl, con socio unico, con sede a Trapani;
nell'ambito del procedimento, succintamente descritto, la Regione Siciliana ha assunto iniziative che appare opportuno segnalare all'attenzione dei Ministri in indirizzo;
in primo luogo, la Mediterranea holding di navigazione SpA costituita in data 17 febbraio 2010 è oggi dotata di un capitale sociale così ripartito tra i singoli soci: la Regione Siciliana detiene il 53,94 per cento del capitale sociale, la Lauro.it SpA il 27,70 per cento, Isolemar Srl l'11,80 per cento, Acies Srl il 6,56 per cento;
la Mediterranea holding di navigazione SpA detiene, a sua volta, il 66 per cento del capitale sociale della Compagnia delle isole SpA, che, come sopra indicato, ha presentato offerta di acquisizione del ramo di azienda Siremar;
ne deriva che la Regione Siciliana è il socio maggioritario della società (Mediterranea holding di navigazione SpA) che, a sua volta, possiede la maggioranza del capitale sociale della società (Compagnia delle isole SpA) che si è proposta l'acquisto del ramo di azienda;
in aggiunta, come si evince da organi di stampa e da atti di sindacato ispettivo indirizzati alla Presidenza della Regione Siciliana e all'Assessore all'economia da alcuni componenti l'Assemblea regionale siciliana, pare che, nell'ambito dell'offerta di acquisto presentata dalla Compagnia delle isole SpA, UniCredit abbia manifestato disponibilità a garantire i pagamenti dilazionati ivi previsti in ragione di una promessa di controgaranzia in suo favore formulata direttamente dalla Regione Siciliana sotto forma di lettera di patronage;
ne deriva, pertanto, che la Regione ha assunto nella vicenda della privatizzazione della Siremar un ruolo primario ed essenziale, divenendone nei fatti la principale protagonista, e ciò tanto per l'entità dell'apporto economico operato quanto per gli impegni assunti al fine di garantire il pagamento del prezzo di acquisto offerto;
quanto precede suscita una perplessità di fondo: nel caso di specie la privatizzazione di un'impresa pubblica viene realizzata grazie all'apporto economico decisivo di una pubblica amministrazione, in evidente contraddizione rispetto alle manovre di finanza pubblica dirette alla dismissione delle partecipazioni societarie pubbliche;
ciò va valutato anche alla luce della complessiva operazione di dismissione delle società regionali, originariamente ricondotte sotto il controllo della società Tirrenia di navigazione SpA, adibite al trasporto marittimo locale;
in primo luogo, infatti, occorre ricordare che, con decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, veniva trasferito il 100 per cento del capitale sociale di tali società alle rispettive Regioni di appartenenza territoriale affinché provvedessero alla successiva privatizzazione attraverso procedure di gara aperte, con la sola esclusione della Siremar, in ragione del diniego espresso dalla Regione Siciliana;
in secondo luogo, suscita perplessità il fatto che per la costituzione della Mediterranea holding SpA l'individuazione dei soci privati risulti essere avvenuta con procedura conclusasi in appena quattro giorni, previa la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse a prendere parte alla suddetta società pubblicato in data 11 febbraio 2011 nel sito Internet dell'Assessorato regionale all'economia e sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e "Il Sole-24 ore", di cui è dato conto nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 39 del 9 febbraio 2010 e n. 48 del 15 febbraio 2010;
a tal riguardo, si deve ricordare che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevedeva invece espressamente che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali potesse avvenire a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata «a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a)ovvero economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali abbiano ad oggetto, allo stesso tempo, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»; non sembra che tali principi siano stati rispettati nel caso di specie;
a ciò si aggiunga che l'originaria costituzione della citata società Mediterranea holding di navigazione SpA avvenne con l'espresso intento di acquisire il pacchetto azionario della sola Tirrenia SpA, e che nulla - di contro - fu previsto con riferimento alla partecipazione alla gara per l'acquisizione della Siremar, che pertanto sembrerebbe avvenuta in assenza di qualsivoglia previo atto deliberativo regionale;
in terzo luogo, e non ultimo in ordine di importanza, ad alimentare ulteriormente l'anomalo ruolo esercitato dalla Regione Siciliana nella procedura, con riguardo alla già menzionata promessa di controgaranzia rilasciata in favore di UniCredit, non è dato conoscere gli atti con i quali tale promessa sarebbe stata formalizzata dagli amministratori regionali ed a quali condizioni, né le modalità con le quali si sarebbe provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa nel bilancio regionale;
tale intervento, peraltro, non sarebbe neanche in linea con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39 e 48 del 2010, che - come già esposto - avevano ad oggetto l'originario progetto di partecipazione della Regione Siciliana alla sola procedura di privatizzazione della Tirrenia SpA;
ma, pur volendosi prescindere da tali considerazioni procedimentali, e se pur l'iter deliberativo potesse risultare formalmente regolare - non si vede tuttavia come la mancanza di idonea copertura finanziaria possa consentirlo ai sensi della legge regionale n. 47 del 1977 - non si può tacere che con tale promessa di controgaranzia, in primo luogo, la Regione, con impegno di risorse finanziarie, diverrebbe il garante sostanziale dell'acquisizione di un ramo di azienda attuato da un soggetto privato; in secondo luogo, con tale intervento finanziario regionale risulterebbe palesemente alterata la libera concorrenza tra le imprese interessate all'acquisizione del ramo di azienda Siremar;
infine, la citata controgaranzia, prestata in favore di una delle partecipanti alla trattativa privata, risulterebbe comunque illegittima, configurando una palese violazione del divieto di aiuti di Stato sancito dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), data la nota equiparabilità tra i finanziamenti direttamente erogati alle imprese dagli enti pubblici ed il rilascio di garanzie a favore di terzi finanziatori;
in altri termini, gli atti amministrativi che sorreggerebbero la prestazione di controgaranzia appaiono ictu oculi invalidi e comprometterebbero, così, non solo la validità ed efficacia della garanzia bancaria, ma anche il regolare svolgimento della procedura di cessione indetta dall'amministrazione straordinaria, in quanto finalizzati a garantire migliori condizioni di partecipazione ai soggetti privati che detengono partecipazioni in Mediterranea holding di navigazione SpA ed in Compagnia delle isole SpA;
a tal riguardo, da un comunicato stampa del 5 ottobre 2011 si apprende dell'apertura di una indagine approfondita da parte della Commissione europea sulle procedure di privatizzazione della Tirrenia e della Siremar, al fine di valutare se le stesse siano state "aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate", e ciò anche in termini di concessione di aiuti di Stato non consentiti dalla normativa comunitaria;
quanto premesso potrebbe costituire, pertanto, motivo di ulteriore rallentamento della privatizzazione della Siremar, per il raggiungimento della quale - è bene ricordarlo - lo Stato italiano ha assunto stringenti impegni con l'Unione europea in termini di tempi di conclusione della relativa procedura;
quanto precede, peraltro, deve essere valutato anche alla luce delle determinazioni assunte dallo stesso Assessorato dell'economia della Regione Siciliana in una decreto del 19 agosto 2011, laddove si precisa che la partecipazione nella società Mediterranea holding SpA sarà mantenuta dalla medesima Regione Siciliana fino a quando la presenza pubblica, giustificata in fase di costituzione, potrà venir meno per le gestione di attività prettamente imprenditoriali; tale circostanza, laddove confermata, conforterebbe ancor più il sospetto che la Regione stia impegnando risorse finanziarie pubbliche per garantire l'acquisizione del ramo di azienda Siremar, che resterebbe dopo l'aggiudicazione nelle mani esclusive di soggetti privati;
ma occorre considerare che, pur dove così non fosse, qualora la Regione Siciliana dovesse mantenere le suddette partecipazioni societarie, la posizione di controllo di diritto (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile) e di influenza dominante esercitata sulle società Mediterranea holding SpA e Compagnia delle isole SpA comporterebbe - tanto più se dovesse risultare esistente la prestazione di una controgaranzia a favore di Compagnia delle isole SpA - una palese violazione degli obiettivi di privatizzazione e liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo perseguiti dalla legislazione in materia (decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009; decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010) che regolamenta la durata, le condizioni e le risorse disponibili per la stipula delle convenzioni di servizio pubblico; legislazione nel quadro della quale si espleta ovviamente la dismissione operata dal commissario straordinario;
a tal riguardo, la medesima disciplina assegna alla Regione Siciliana dei compiti istituzionali di programmazione, amministrazione e controllo sullo svolgimento del servizio pubblico di trasporto marittimo (art. 19-ter, comma 7, del citato decreto-legge 135 del 2009), che non potrebbero conciliarsi con il suo ruolo di controllante indiretta della società aggiudicataria dell'azienda ceduta e titolata della stipula della convenzione,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano edotti di quanto in premessa e se, per le ragioni esposte, non ritengano di dover intervenire, per i profili di rispettiva competenza, a tutela dell'erario, a salvaguardia della libertà di concorrenza ed a garanzia della parità di trattamento tra le società partecipanti alla trattativa privata indetta per l'acquisizione del ramo di azienda Siremar.

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