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venerdì 31 maggio 2013

"La villetta di Saltalamacchia". Dal sito del comune di Lipari

Dalla rubrica " Voi chiedete, l'amministrazione risponde" a cura di Michele Giacomantonio, portavoce del sindaco di Lipari , pubblichiamo quanto scritto dallo stesso Giacomantonio in una lunga nota titolata " Il caso della villetta abusiva di Silvano Saltalamacchia ". 
Pubblichiamo solo la parte in cui Giacomantonio descrive l'iter che si è susseguito e non quelle parti che si riferiscono a note o a lettere pubblicate altrove e che non ci interessano
La villetta che il Silvano Saltalamacchia si costruisce è in zona F2 cioè  in una zona in cui vige il vincolo cimiteriale e quindi risulta praticamente insanabile. Quando i  funzionari accertano l’illecito edilizio lo comunicano al Sindaco ed il Sindaco ordina la demolizione o comunque la rimessa in pristino dei luoghi.
Se il proprietario dell’illecito non ottempera all’ordinanza, dopo 90 giorni si passa all’acquisizione  del bene al patrimonio comunale e l’immobile, con l’iscrizione alla Conservatoria, diventa di  proprietà del Comune. Certo sia all’ordinanza di demolizione come anche all’ordinanza di  acquisizione ci si può opporre facendo ricorso al TAR, il tribunale amministrativo, e questo blocca  il procedimento perché bisogna attendere la sentenza per i cui i tempi si allungano. Quando poi  arriva il condono, se il proprietario ritiene di essere nelle condizioni di poterlo chiedere ne fa  domanda e se questa viene accolta il procedimento è annullato.
Se non condonato l’illegittimità di un fabbricato si estingue con la pronuncia del Consiglio  Comunale di pubblica utilità dell’immobile e quindi la destinazione questo a finalità pubbliche o  sociali. Di fatto essendo la villetta in questione in zona F2 dovrebbe essere destinata ad attività  attinenti il cimitero.
E veniamo alla vicenda della villetta. Al 19.12.1883 risale il verbale n.217 che relaziona sui lavori  abusivi ed il 4 gennaio 84 si ha l’ordinanza n.31 di demolizione. Verificato che la demolizione non è avvenuta il 4 aprile 1984 si ha l’ordinanza di apposizione sigilli. A questo punto il sig. Saltalamacchia fa ricorso al TAR di Catania, ricorso che viene respinto il 3 maggio del 1984. Il 22  agosto 1984 vi l’ordinanza n. 344 di acquisizione al patrimonio comunale. Altro ricorso al TAR,  altra dichiarazione di abuso da parte del Comune e finalmente il 2 maggio 1986 viene avanzata dal  sig. Saltalamacchia istanza di condono edilizio.
Ed è probabilmente in base a questa pratica che il fabbricato viene ritenuto, malgrado fosse abusivo, nel patrimonio del Saltalamacchia quando questo fallisce. E’ bene chiarire che non è stato il Comune a togliere al Saltalamacchia l’uso della villetta ma la procedura fallimentare che viene dichiarata dal Tribunale di Messina il 7 gennaio del 1991. E la villetta viene venduta dal curatore fallimentare al pubblico incanto il 19 gennaio 1994 ( per inciso, vorrei far notare al sig. Saltalamaccia che in quella data io non ero Sindaco di Lipari, lo divenni solo ai primi di luglio del  1994 e quindi non avevo alcun titolo, ammesso che si potesse fare, ad oppormi a questo atto del  curatore fallimentare).
Comunque l’immobile viene acquisito dal sig. Scaffidi ed il decreto di trasferimento della proprietà  porta la data del 19 luglio 1994. Ancora qualche settimana e l’ufficio condono del Comune esprime  parere negativo per la villetta in questione (pratica dell’1 marzo 1995 prot. N. 9754). Ma intanto era  arrivata una nuova legge per il condono e puntualmente il sig. Scaffidi l’1 marzo 1995 con  protocollo 9754 fa istanza di condono ai sensi della legge n.724/94 azzerando ancora una volta la procedura come aveva fatto il Saltalamacchia nel 1986 ed per questo che il vice Sindaco poté  firmare legittimamente il 13 febbraio 1997 quella autorizzazione per opere di pertinenza che tanto  scandalizza il Saltalamacchia).
Voglio ricordare che quello del 1994 fu un condono epocale le cui domande misero in ginocchio la  capacità del Comune di evaderle e si dovette ricorrere a dei tecnici esterni per smaltire il grosso  accumulo. Così solo il 7 luglio del 2001 l’ufficio condono esprime parere negativo confermando  quello del 1994. Saltato il condono il 27 giugno 2003 viene emessa ordinanza di demolizione e l’11 dicembre non essendoci stata ottemperanza viene messa ordinanza di acquisizione al patrimonio  comunale, ed il 6 settembre 2004 ordinanza di sgombero dell’immobile. Ma anche qui giunge un  nuovo condono ed il 17 settembre 2004 viene avanzata istanza ai sensi della legge n.326 del 2003. Il 15 dicembre 2006 l’ufficio condono esprime nuovamente parere negativo ed il 20 novembre 2007  arriva l’ordinanza di sgombero ma il 18 gennaio 2008 di fatto alla scadenza dei termini vi è un 
nuovo ricorso al TAR che ne blocca la procedura esecutiva.  Dal 18 gennaio 2008 si è in attesa della sentenza del Tribunale amministrativo di Catania.
Questa è la trafila della villetta abusiva. Un percorso molto travagliato e non ancora concluso. Ci  sono stati errori, omissioni, responsabilità? C’è un procedimento in corso e lo accerteranno i giudici.
Non so se la mia risposta è stata esauriente ma indubbiamente la possibilità di entrare in possesso da  parte di un Comune di un illecito o di farlo demolire è molto complesso fra ricorsi al TAR e  condoni. Certo i ricorsi al TAR ed i condoni sono costosi e non tutti possono permetterseli e il  rischio è che alla fine paghino sempre i più deboli ed indifesi. E così può darsi che in quell’elenco di 30 casi di cui parla Silvano Saltalamacchia ci siano coloro che fanno giostrarsi fra TAR e Condoni ma anche povera gente che si è fatta la casa in cui abita con figli e familiari e che  effettuare uno sgombero vuol dire anche cercare loro una sistemazione. Mi si dice che comunque presto questo elenco arriverà in Consiglio Comunale e sarà il Consiglio a valutare caso per caso e prendere una decisione.
Cordiali saluti
Michele Giacomantonio

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