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domenica 1 febbraio 2009

SOGESID: Ordinanza del TAR DEL LAZIO

Sulla questione SOGESID riceviamo e pubblichiamo per completezza d'informazione il segg. documento:
Ricorso n. 1642/2008
Ordinanza n. 1566/2008
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
nelle persone dei Signori:
PASQUALE DE LISE Presidente
ANTONINO DE SALVO AMODIO Cons., relatore
MARIO ALBERTO DI NEZZA Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2008
Visto il ricorso 1642/2008 proposto da:
SOC C LOTTI & ASSOCIATI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SPA + ATI
SOC STUDIO FC & RR ASSOCIATI SRL
rappresentato e difeso da:
SCUDERI AVV. IGNAZIO
GIUFFRIDA AVV. ANTONIO
Contro
COMUNE DI LIPARI
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA NEL COMUNE DI LIPARI

Rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
PRES. CONS. MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
PREFETTURA DI MESSINA
e nei confronti di
SOC SOGESID PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SPA
Rappresentato e difeso da:
VINTI AVV. STEFANO
PALATUCCI AVV. PIERFRANCESCO
e con l’intervento ad adiuvandum di
FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI
rappresentato e difeso da:
GIUFFRIDA AVV. ANTONIO
MAGNANO SAN LIO AVV. VALENTINA
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della convenzione sottoscritta il 5 ottobre 2007 con la quale il Commissario Delegato ha affidato alla SOGESID i servizi di supporto all’ufficio del Commissario Delegato, tra i quali oltre all’assistenza tecnica, l’attività di progettazione e le funzioni direzioni e/o alla sorveglianza, fornendo le figure prescritte dal DPR 554/99 ed eventuali s.m.i. per l’Ufficio di Direzione”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA NEL COMUNE DI LIPARI
SOC SOGESID PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SPA
Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza:
Visti gli artt. 19 e 21 u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che, nella comparazione fra gli opposti interessi, risulta prevalente quello dell’Amministrazione;
Ritenuto che NON sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA, li 19 Marzo 2008