Disciplinata, con ordinanza n.38/09, l'effettuazione dell'intrattenimento musicale nei locali pubblici del comune di Lipari.
Il testo:
VISTA la nota del commissariato di P. S. di Milazzo Categ. l D.E/D9 del 18!o3/2D09, con la quale viene fatto rilevare che " in concomitanza dell'esercizio di attività di trattenimenti musicali e danzanti, vengono di frequente segnalati episodi di disturbo alla quiete pubblica che impongono una valutazione circa l'opportunità di intraprendere idonee iniziative dirette ad incidere significativamente su tali aspetti, ripristinando condizioni di ollimale vivibi/irà a tutela anche delle esigenze di mobilità della coL1ellivilà" ;
RlCHIAMATE le ordinanze Sindacali n. 71 del 22 aprile 2003 e n. 48/06 del 07 agosto 2006; CONSIDERATO che i titolari di pubblici esercizi continuano a non ottcmperare a quanto disposto dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 ;
VISTO l'art. 9 comma l della Legge n. 447 del 26 onobre 1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate anività;
RlCORDATO che, secondo la nonnativa vigente, l' intrattenimento deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta regolare licenza (bar, ristorante, ecc.);
CONSIDERATO che in questo periodo l'afflusso turistico è notevole;
AL FINE di evitare schiamazzi notturni selvaggi ed incontrollati;
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
ORDINA IN VIA CONTINGIBILE E URGENTE
1) consentire intrattenimenti musicali, presso le attività di pubblici esercizi, secondo gli orari di seguito elencati:
dalle ore 19,00 alle ore 24,00, valido per tutto il mese di luglio adeccezione del venerdì e sabato con chiusura alle ore 00,30;
dalle ore 19,00 alle ore 01,30 dal IO al 23 agosto;
dalle ore 19.00 alle ore 00.30 dal 24 al 31 agosto;
dal l0 settembre e seguenti dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
2) ad obbligare il titolari degli esercizi, oltre l'orario sopra speci ficato, ad inibire totalmente la diffusione di musica in tutta le sue forme, nonché di redarguire ed eventualmente allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale, facendo intervenire, se il caso lo richiede, le forze dell'ordine.
INFORMA CHE
La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore da Euro 1.032, 00 a € 10.329,00
In caso di accertamento dì tre infrazioni il Dirigente del IV Settore di questo Ente ordinerà obbligatoriamente la chiusura fino al massimo di sette giorni del pubblico esercizio;
La presente sostituisce la precedente ordinanza in materia ( n.48/06 del 7/8/2006);
DISPONE che copia della presente va resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo della Residenza Municipale, nonché sul sito web ufficiale del Comune di Lipari http://www.comunelipari.it/ e notificata a tutte le forze dell 'ordine preposte alla vigilanza.
La P.M. e tutte le forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del C.P..
Il sindaco
Mariano Bruno