(Saverio Merlino) Alcuni abitanti della Borgata Lami, e soci dell’omonima Associazione che ho l’onore di presiedere, hanno rilevato, con stupore, che nelle bollette per il consumo dell’acqua notificate dal Comune di Lipari in questi giorni, è stata calcolata anche la quota per fognatura e depurazione.
E’ ovvio che non va pagata la quota riguardante la fognatura e neanche quella per la depurazione perché se non si è allacciati alla rete fognaria non si deve pagare.
Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale del 10 Ottobre 2008.
La sentenza non lascia dubbi e va ben oltre, stabilendo che, se pagata la depurazione, gli utenti possono chiedere la restituzione delle somme risultate non dovute agli ultimi cinque anni.
CORTE COSTITUZIONALE - 10 Ottobre 2008, sentenza n. 335
ACQUA - Servizio idrico integrato - Tariffa - Quota relativa al servizio di depurazione - Natura - Corrispettivo di prestazioni contrattuali - Obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione - Art. 14, c. 1 L. n. 36/94 - Art. 155, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimito costituzionale. Nel sistema delineato dalla legge n. 36 del 1994 la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti - e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione - ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. L’art. 14, c. 1, della citata L. n. 36, imponendo l’obbligo di pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che è invece fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato. Ne consegue l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 14, c. 1 della L. n. 36/94 sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Va peraltro rilevato che la norma censurata è stata, con decorrenza dal 29 aprile 2006, abrogata dall’art. 175, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e sostituito, con formulazione sostanzialmente analoga, dall’art. 155, comma 1, primo periodo, dello stesso decreto legislativo. Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultima norma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Pres. Flick, Red. Gallo - Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanze del Giudice di Pace di Gragnano - CORTE COSTITUZIONALE - 10 ottobre 2008, n. 335.