COMUNICATO STAMPA
L’Ente Autonomo Portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A, è soppresso e posto in liquidazione» dice la norma presentata dall’assessore Vancheri e approvata oggi in commissione. Soddisfatto il deputato Ncd Nino Germanà che allo scopo di arrivare a questo risultato si è impegnato negli ultimi mesi di attività all’Ars.
“Sono fra i primi a criticare l’operato nel governo Crocetta quando questo si abbandona a politiche demagoghe e meramente di propaganda – sottolinea Germanà – ma la mia non è mai stata una critica tout court, dettata da prese di posizione ante actione. Aspetto i fatti e, stavolta, i fatti sono più che soddisfacenti. Quindi un plauso all’assessore al ramo che ha saputo interpretare al meglio le reali esigenze del territorio e del tessuto economico locale nelle sue afferenze con le attività portuali”.
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Per conoscenza e cco i cinque punti successivi alla norma passata in commissione. Il primo è, naturalmente, l’abolizione dell’ente di autorità portuale.
2. Con decreto dell’Assessore regionale delle attività produttive è nominato un commissario liquidatore dell’Ente Autonomo Portuale di Messina scelto tra i dirigenti dell’amministrazione regionale, in quiescenza o in servizio. Al commissario spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute i cui oneri sono posti a carico del bilancio dell’Ente.
3. Il commissario di cui al precedente comma 2 assume la legale rappresentanza dell’Ente e provvede alla celere definizione delle operazioni di liquidazione attraverso la ricognizione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario ed alla conseguente estinzione dei rapporti debitori. Il commissario provvede altresì alla ricognizione del personale dipendente dell’Ente.
4. Alla liquidazione delle passività dell’Ente si fa fronte esclusivamente attingendo al patrimonio dell’Ente; in nessun caso le posizioni debitorie dell’Ente possono transitare nel bilancio della Regione. Esaurite le attività di liquidazione, eventuali residui attivi sono versati in favore del bilancio della Regione. Il personale in forza presso l’Ente verrà successivamente ricollocato secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali applicabili in caso di soppressione dell’ente pubblico.
5. Con apposita convenzione tra l'Ente Autonomo Portuale e l’Autorità Portuale di Messina, sono definite le modalità di trasferimento in favore della predetta Autorità dei compiti e delle funzioni già attribuite all’Ente Autonomo Portuale di Messina ai sensi della 15 marzo 1951, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Con decreto dell’Assessore regionale delle attività produttive è accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dell’Ente Autonomo Portuale di Messina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
“Sono fra i primi a criticare l’operato nel governo Crocetta quando questo si abbandona a politiche demagoghe e meramente di propaganda – sottolinea Germanà – ma la mia non è mai stata una critica tout court, dettata da prese di posizione ante actione. Aspetto i fatti e, stavolta, i fatti sono più che soddisfacenti. Quindi un plauso all’assessore al ramo che ha saputo interpretare al meglio le reali esigenze del territorio e del tessuto economico locale nelle sue afferenze con le attività portuali”.
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Per conoscenza e cco i cinque punti successivi alla norma passata in commissione. Il primo è, naturalmente, l’abolizione dell’ente di autorità portuale.
2. Con decreto dell’Assessore regionale delle attività produttive è nominato un commissario liquidatore dell’Ente Autonomo Portuale di Messina scelto tra i dirigenti dell’amministrazione regionale, in quiescenza o in servizio. Al commissario spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute i cui oneri sono posti a carico del bilancio dell’Ente.
3. Il commissario di cui al precedente comma 2 assume la legale rappresentanza dell’Ente e provvede alla celere definizione delle operazioni di liquidazione attraverso la ricognizione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario ed alla conseguente estinzione dei rapporti debitori. Il commissario provvede altresì alla ricognizione del personale dipendente dell’Ente.
4. Alla liquidazione delle passività dell’Ente si fa fronte esclusivamente attingendo al patrimonio dell’Ente; in nessun caso le posizioni debitorie dell’Ente possono transitare nel bilancio della Regione. Esaurite le attività di liquidazione, eventuali residui attivi sono versati in favore del bilancio della Regione. Il personale in forza presso l’Ente verrà successivamente ricollocato secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali applicabili in caso di soppressione dell’ente pubblico.
5. Con apposita convenzione tra l'Ente Autonomo Portuale e l’Autorità Portuale di Messina, sono definite le modalità di trasferimento in favore della predetta Autorità dei compiti e delle funzioni già attribuite all’Ente Autonomo Portuale di Messina ai sensi della 15 marzo 1951, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Con decreto dell’Assessore regionale delle attività produttive è accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dell’Ente Autonomo Portuale di Messina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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