INTERROGAZIONE
(urgente, con risposta orale)
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ALL’ASSESSORE REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Premesso che:
- la “Lipari Porto“ S.p.A., costituita dal Comune di Lipari e dalla Società Italiana per Condotte d’acqua S.p.A., ha presentato un progetto per la rifunzionalizzazione del sistema portuale nell’isola di Lipari che si configura come un’unica struttura turistico-commerciale nella rada di Lipari, dato dalla successione di opere portuali nelle località di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga, Pignataro, Bagnamare;
- è stata presentata, per le opere in oggetto, istanza di rilascio della concessione demaniale marittima relativa alle aree ed agli specchi acquei interessati, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2009, n. 3;
- in data 23.09.2010 l’Assessorato regionale per il Territorio e l’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente ha espresso l’assenso preventivo al rilascio della concessione demaniale marittima, sebbene lo speciale regime derogatorio configurato dalla norma in parola sia espressamente limitato alle “istanze presentate dagli enti pubblici territoriali in relazione agli interventi finanziati nell'ambito della programmazione regionale”, escludendone pertanto l’applicabilità al progetto in specie, presentato da una società mista, il quale non fruirebbe di finanziamenti regionali bensì di capitali privati;
- l’assenso preventivo rilasciato in data 29.03.2010 ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 3/2009 è stato espresso limitatamente alla portualità turistica, in ottemperanza al comma 2 della norma citata che ne circoscrive l’applicazione alle strutture dedicate alla nautica da diporto, sebbene con nota del 4.11.2010 l’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha affermato che a quella data l’originario progetto presentato per l’esame non risultava “emendato nel senso di scorporare la parte relativa alle finalità turistiche da quella relativa a finalità commerciali“ e che pertanto tale progetto non era “positivamente esaminabile alla luce della legge n. 3/2009”
- con nota del 7 ottobre 2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato come la procedura derogatoria di cui alla legge n. 3/2009 avvantaggi gli enti pubblici determinando una condizione “ingiustificatamente restrittiva della concorrenza” e dunque sarebbe a fortiori da escludersi l’applicabilità della norma ad un’istanza proposta da una società mista pubblico-privato, come nel caso in specie;
- la eventuale modificazione dell’oggetto della “Lipari Porto“ S.p.A. dopo la scelta a mezzo gara del socio privato, modificazione consistente nella eliminazione della parte commerciale dell’iniziativa, costituirebbe, come ha osservato l’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana nella citata nota del 04.11.2010, una “potenziale alterazione della par condicio relativa alla differenza di oggetto tra quanto messo a gara per la costituzione della società mista e quanto oggetto della proposta progettuale da parte del Comune di Lipari”
- il progetto di che trattasi sarebbe stato prodotto dalla stessa Società Italiana per Condotte d’acqua S.P.A. e donato al Comune di Lipari, potendosi configurare pertanto la violazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 163/2006 (Codice dei contratti) laddove è previsto che “gli affidatari di incarichi di progettazione o altri soggetti controllati, controllanti o collegati all’affidatario di incarichi di progettazione, non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiamo svolto la suddetta attività di progettazione”;
Considerato che:
- quanto sopra esposto è stato oggetto di una richiesta di chiarimenti formulata in data 19.10.2010 dall’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- a seguito della nota suddetta nonché delle valutazioni ulteriori che ne sono seguite, l’Assessorato regionale per il Territorio e l’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente ha sospeso in autotutela l'assenso preventivo rilasciato per la concessio¬ne delle aree e degli specchi acquei interessati dalle opere in oggetto;
- il previsto progetto di rinfunzionalizzazione del si¬stema portuale di Lipari produce un oggettivo rilevante impatto ambientale in un’area facente parte della Word Heritage List dell’Unesco;
PER SAPERE
- quali iniziative intendono assumere le SS.LL. per assicurare il pieno rispetto della procedure di legge nella iniziativa in questione e se non ritengano che quanto fin qui verificatosi non determini l’improcedibilità della stessa;
- se, essendo l’isola di Lipari compresa nella Word Heritage List dell’Unesco, il progetto di rifunzionalizzazione del sistema portuale sia stato oggetto di segnalazione ai competenti organi dell’Unesco, come previsto dall’art. dell’art. 172 delle Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
Panarello Rinaldi De Benedictis
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