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giovedì 25 ottobre 2012

Scuola e sicurezza (di Bartolo Pavone)

Premesso che la materia della sicurezza nella scuola è talmente delicata, complessa che spesso genitori, studenti e personale scolastico non sanno realmente da che parte cominciare per far valere i propri diritti,a seguito di alcuni episodi successi e sapendo che mi occupo di sindacato a livello regionale, mi hanno posto questa domanda: Quando una scuola può considerarsi sicura? Una domanda molto interessante e precisa.
Ecco la mia risposta: ” Una scuola può considerarsi sicura quando rispetta un insieme di requisiti strutturali, impiantistici e ambientali; quando al suo interno sono applicate e controllate un insieme di regole e quando è presente un coordinamento di soggetti che, a vario titolo, s’impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo della sicurezza”. “In più, una scuola è sicura quando tutti i soggetti che in essa lavorano e vivono conoscono e adottano i comportamenti più idonei per la sicurezza di tutti. Il decreto 626 del 1994 è stato sottoposto a successive modifiche. L’ultima, ora in vigore, è il Decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81/2008 è stato poi integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.
Gli obblighi fondamentali del decreto 81/08 sono racchiusi nell’art.quindici: una scuola sicura dovrebbe, in estrema sintesi, valutare i rischi, eliminarli o almeno ridurli, programmare la prevenzione, fare informazione e formazione adeguate, individuare le misure di emergenza, provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti”. ”Gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria in materia di edilizia scolastica spettano all’ente locale, proprietario degli immobili (l’art. tre della Legge 11 gennaio 1996 n. 23).
Il Dirigente scolastico ha invece l’obbligo (D.lgs. 81/2008) di richiedere gli interventi necessari all’Ente locale competente. Per le scuole dell’infanzia (dette anche più comunemente scuola materna) e per le primarie (o scuole elementari) e secondarie di primo grado (la precedente denominazione era scuola media), l’ente locale competente è il Comune; per le scuole secondarie di secondo grado (o scuole superiori) e per gli Istituti artistici, l’ente competente è la Provincia. I Comuni e le province hanno l’obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di fare i lavori edilizi di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc, e di rilasciare le certificazioni d’idoneità, agibilità e conformità”.
Bartolo Pavone

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