Sul seminario di formazione organizzato dall’Anief presso l’I.C. Lipari n due, si è appreso che alcuni dirigenti della provincia di Messina hanno negato ad alcuni colleghi e colleghe l’autorizzazione a partecipare all’iniziativa. In particolare risulta che non è stata passata alcuna circolare.
Per il momento ci limitiamo a osservare che l’Anief è ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione, per cui il seminario del 3/5/2013 era un’attività di formazione autorizzata dal Ministero dell’Istruzione. Pertanto era pieno diritto dei docenti partecipare fruendo dei permessi per formazione in servizio, giusta l’articolo sessantaquattro del CCNL 2006-2009, in particolare ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13.
In primo luogo si ricorda che l’aggiornamento e la formazione in servizio sono parte della funzione docente, come precisato nell’articolo 26 del CCNL 2006-09 , nel rispetto dell’autonomia culturale e professionale dei docenti e della libertà d’insegnamento garantita, oltre che dalle norme ordinarie, anche dalla Costituzione italiana. L’attività di aggiornamento è da considerarsi un’attività funzionale alla professione dei docenti ed è tutelata dalle norme contrattuali come un diritto.
Il CCNL Scuola precisa che questo diritto all’aggiornamento instaura il duplice l’obbligo per l’Amministrazione di organizzare corsi di aggiornamento e formazione e di permettere la partecipazione dei docenti alle iniziative programmate. A tale fine lo stesso CCNL ripete il diritto di fruire, per l’aggiornamento e la formazione in servizio, di cinque giorni all’anno da considerarsi come servizio a tutti gli effetti.
Pertanto nessun dirigente può negare o limitare tale diritto per esigenze di servizio, perché un insegnante impegnato in attività di aggiornamento è considerato a tutti gli effetti in servizio e non può pretendere che "si trovi il proprio sostituto" poiché non si tratta di una domanda di ferie. Nel momento in cui si presenta la necessità di fruire di tali giorni per aggiornamento, il dirigente scolastico deve concedere tale permesso, procedendo alla sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici, come chiarisce l’articolo 64, comma 5. Tale obbligo sussiste anche qualora il docente superi il limite dei cinque giorni: in tal caso è prevista, in luogo della sostituzione, la predisposizione di un’articolazione flessibile dell’orario di servizio che permetta la partecipazione del docente all’attività di aggiornamento.
Il perché di questa precisazione?
Perché,dal prossimo anno scolastico non sono più ammesse distrazioni o sviste di questo genere. L’aggiornamento o la formazione è uno strumento fondamentale per migliorare la vita professionale e il nostro sapere.
Cordiali saluti.
Ins. Bartolo Pavone (dir. Anief)
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