Essendoci nella prima parte del decreto di archiviazione, emesso dalla Corte dei Conti, un esclusivo richiamo a regolamenti, decreti e leggi, pubblichiamo la parte terminale del decreto stesso. Come già scritto ieri la Corte dei Conti che non ha riscontrato alcun danno erariale nei confronti del comune di Lipari da parte dei soggetti che sono stati coinvolti in quella che è stata definita "Ghost Mission".
CONSIDERATO
- che, allo stato della documentazione acquisita e delle argomentazioni esposte dai consiglieri comunali destinatari dell'invito a dedurre, non risulta alcun fondato elemento in ordine alla sussistenza di responsabilità a carico dei 27 presunti responsabili;
- che, con particolare riguardo agli amministratori pro tempore del Comune di Lipari, deve escludersi la sussistenza di danno erariale in quanto durante l'arco temporale di riferimento era in vigore il sistema di rimborso forfetario delle spese di missione, il cui ammontare è d'importo superiore ai rimborsi effettuati in favore dei richiedenti;
- che, per quanto concerne le altre fattispecie di danno in contestazione (per la quasi totalità di importo assai modesto), non risultano irregolarità imputabili a comportamento gravemente colposo dei percipienti nè ad illegittimità procedimentali ascrivibili ai responsabili della liquidazione dei rimborsi, osservando altresì come nell'ipotesi (ben documentata) della sig.ra Avino Mariarosaria sia stata dimostrata l'assoluta correttezza del comportamento delle predetta dipendente;
- che, pertanto, nella fattispecie non ricorrono in atto i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo - contabile;
DISPONE
l'archiviazione del fascicolo, allo stato degli atti.
Palermo, 11 Settembre 2014
Il Vice Procuratore Generale
(dott. Giuseppe Aloisio)
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