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martedì 24 aprile 2012

Tar: Ars ha obbligo di pronunziarsi su Buzzanca

Gazzetta del Sud

Nuccio Anselmo
Messina
Si chiude l'ennesimo capitolo di una telenovela infinita. La prima sezione del Tar di Palermo ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Antonio Catalioto, in nome e per conto del primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2008, il messinese Antonio d'Aquino. Al centro di tutto il merito della competenza della Commissione verifica dei poteri della Regione Siciliana sul caso del doppio incarico del sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, che è anche deputato regionale del Pdl.
«Il Tar di Palermo difatti per la prima volta ha deciso - spiega l'avvocato Catalioto - che la Commissione verifica dei poteri aveva l'obbligo sia di definire il procedimento entro un anno e di trasmettere la relazione all'Assemblea regionale unica competente ad assumere la definitiva deliberazione».
«La vicenda è veramente paradossale - prosegue Catalioto - perchè benché vi siano tre sentenze della Corte Costituzionale, e due dei tribunali di Messina e Palermo ad oggi l'on. Buzzanca continua a rivestire il doppio incarico».
Tecnicamente l'avvocato Catalioto per conto dell'on. d'Aquino aveva chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia di due decisioni, adottate rispettivamente il 12 gennaio 2012 e il 18 gennaio 2012 dalla Commissione in questione e «dell'eventuale verbale, a tutt'oggi non rilasciato, assunto dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta dell'11 gennaio 2012 nella parte in cui la votazione è stata ritenuta infruttuosa ai fini della trasmissione all'Assemblea per la definitiva deliberazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale».
Il "nocciolo" su cui si concentrano i giudici amministrativi è la presunta violazione di una serie di articoli del regolamento interno dell'Ars, «i quali delineano l'obbligo della Commissione per la verifica dei poteri di trasmettere la relazione scritta, sulla contestata incompatibilità, al Presidente dell'Assemblea, per l'iscrizione all'ordine del giorno ai fini della definitiva deliberazione».

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